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	<title>Fuoripista Legale &#187; legge nazionale</title>
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	<description>Chiarezza, sicurezza e regole certe per la pratica del fuoripista in Italia</description>
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		<title>LEGGE 24 dicembre 2003, n.363</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge363</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 24 dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa    e da fondo.

Capo I FINALITA&#8217; E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita&#8217; e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>LEGGE 24 dicembre 2003, n.363</h2>
<h2>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa    e da fondo.</h2>
<h3></h3>
<p>Capo I FINALITA&#8217; E AMBITO DI APPLICAZIONE</p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno<br />
approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Promulga<br />
la seguente legge:</p>
<p>Art. 1.<br />
(Finalita&#8217; e ambito di applicazione)<br />
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella<br />
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,<br />
compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle<br />
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita&#8217; economiche nelle<br />
localita&#8217; montane, nel quadro di una crescente attenzione per la<br />
tutela dell&#8217;ambiente.<br />
Avvertenza:<br />
Il testo delle note qui pubblicato e&#8217; redatto<br />
dall&#8217;amministrazione competente per materia ai sensi<br />
dell&#8217;art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni<br />
sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei<br />
decreti del Presidente della Repubblica e sulle<br />
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,<br />
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo<br />
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge<br />
alle quali e&#8217; operato il rinvio. Restano invariati il<br />
valore e l&#8217;efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE</p>
<p>Art. 2.<br />
(Aree sciabili attrezzate)<br />
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche<br />
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di<br />
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli<br />
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la<br />
tavola da neve, denominata &#8220;snowboard&#8221;; lo sci di fondo; la slitta    e<br />
lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative<br />
regionali.<br />
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate<br />
aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita&#8217; con<br />
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri<br />
sport della neve, nonche&#8217; le aree interdette, anche temporaneamente,<br />
alla pratica dello snowboard.<br />
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.<br />
L&#8217;individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione<br />
di pubblica utilita&#8217;, indifferibilita&#8217; e urgenza e rappresenta il<br />
presupposto per la costituzione coattiva di servitu&#8217; connesse alla<br />
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita&#8217;,<br />
secondo quanto stabilito dalle regioni.<br />
4. All&#8217;interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu&#8217; di tre<br />
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni<br />
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono<br />
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a<br />
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di<br />
cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni<br />
dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere<br />
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il<br />
ruolo di allenatore.<br />
5. All&#8217;interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu&#8217; di venti<br />
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni<br />
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di<br />
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree<br />
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate<br />
protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per<br />
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente<br />
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di<br />
casco protettivo omologato.</p>
<p>Art. 3.<br />
(Obblighi dei gestori)<br />
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell&#8217;articolo 2<br />
assicurano agli utenti la pratica delle attivita&#8217; sportive e<br />
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in<br />
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I<br />
gestori hanno l&#8217;obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti<br />
lungo le piste mediante l&#8217;utilizzo di adeguate protezioni degli<br />
stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.<br />
2. I gestori sono altresi&#8217; obbligati ad assicurare il soccorso e il<br />
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai<br />
piu&#8217; vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,<br />
fornendo annualmente all&#8217;ente regionale competente in materia<br />
l&#8217;elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e<br />
indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I<br />
dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero<br />
della salute a fini scientifici e di studio.<br />
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle<br />
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta<br />
l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una<br />
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p>
<p>Art. 4.<br />
(Responsabilita&#8217; civile dei gestori)<br />
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle<br />
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della<br />
regolarita&#8217; e della sicurezza dell&#8217;esercizio delle piste e non<br />
possono consentirne l&#8217;apertura al pubblico senza avere previamente<br />
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della<br />
responsabilita&#8217; civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi<br />
per fatti derivanti da responsabilita&#8217; del gestore in relazione<br />
all&#8217;uso di dette aree.<br />
2. Al gestore che non abbia ottemperato all&#8217;obbligo di cui al comma 1<br />
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da<br />
20.000 euro a 200.000 euro.<br />
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti<br />
e&#8217; subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al<br />
comma 1. Le autorizzazioni gia&#8217; rilasciate sono sospese fino alla<br />
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi<br />
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />
presente legge.</p>
<p>Art. 5.<br />
(Informazione e diffusione delle cautele<br />
volte alla prevenzione degli infortuni)<br />
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale,<br />
volte a promuovere la sicurezza nell&#8217;esercizio degli sport invernali,<br />
e&#8217; stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall&#8217;anno<br />
2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la<br />
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le<br />
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva<br />
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal<br />
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli<br />
affari regionali, d&#8217;intesa con il Ministro della salute. Le campagne<br />
provvedono alla piu&#8217; ampia informazione dei praticanti gli sport<br />
invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle<br />
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di<br />
condotta previste dalla presente legge.<br />
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,<br />
il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca<br />
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia<br />
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla<br />
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della<br />
segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche<br />
stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne<br />
informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il<br />
normale orario scolastico.<br />
3. Nel perseguimento delle finalita&#8217; indicate al comma 1 e&#8217; fatto<br />
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo<br />
2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste,<br />
alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente<br />
legge, garantendone un&#8217;adeguata visibilita&#8217;.</p>
<p>Art. 6.<br />
(Segnaletica)<br />
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei<br />
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il<br />
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />
autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale<br />
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed<br />
avvalendosi dell&#8217;apporto dell&#8217;Ente nazionale italiano di<br />
unificazione, determina l&#8217;apposita segnaletica che deve essere<br />
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle<br />
aree stesse.</p>
<p>Art. 7.<br />
(Manutenzione e innevamento programmato)<br />
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell&#8217;articolo 2<br />
provvedono all&#8217;ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree<br />
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che<br />
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite<br />
della prescritta segnaletica.<br />
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo<br />
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino<br />
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli<br />
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve<br />
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la<br />
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,<br />
all&#8217;inizio della pista, nonche&#8217; presso le stazioni di valle degli<br />
impianti di trasporto a fune.<br />
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi<br />
1 e 2, l&#8217;ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo&#8217;<br />
disporre la revoca dell&#8217;autorizzazione.<br />
4. Il gestore ha l&#8217;obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o<br />
non agibilita&#8217;. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione<br />
dell&#8217;obbligo di cui al presente comma comporta l&#8217;applicazione della<br />
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a<br />
50.000 euro.<br />
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare<br />
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da<br />
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle<br />
piste, e&#8217; autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l&#8217;anno 2003.<br />
A decorrere dall&#8217;anno 2004 si provvede ai sensi dell&#8217;articolo 11,<br />
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive<br />
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,<br />
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo<br />
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,<br />
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di<br />
Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse<br />
di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli<br />
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province<br />
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita&#8217; e i criteri<br />
per l&#8217;assegnazione e l&#8217;erogazione dei contributi.<br />
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l&#8217;anno 2003,<br />
interviene a sostegno dell&#8217;economia turistica degli sport della neve,<br />
mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese<br />
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale<br />
siccita&#8217; invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con<br />
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli<br />
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall&#8217;anno 2004 si<br />
provvede ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, lettera f), della legge<br />
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti<br />
sono concessi nel limite del 70 per cento dell&#8217;ammontare complessivo<br />
dell&#8217;intervento ammesso a contributo. L&#8217;efficacia delle disposizioni<br />
del presente comma e&#8217; subordinata alla loro preventiva comunicazione<br />
alla Commissione europea. Le modalita&#8217; e i criteri di riparto e di<br />
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono<br />
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro<br />
delle attivita&#8217; produttive, previa intesa con la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />
autonome di Trento e di Bolzano.<br />
Nota all&#8217;art. 7, comma 5:<br />
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell&#8217;art. 11<br />
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme<br />
di contabilita&#8217; generale dello Stato in materia di<br />
bilancio), come da ultimo modificato dall&#8217;art. 2, comma 16,<br />
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia<br />
finanziaria e contabile), e&#8217; il seguente:<br />
«Art. 11 (Legge finanziaria). &#8211; (Omissis).<br />
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,<br />
per il rifinanziamento, per non piu&#8217; di un anno, di norme<br />
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per<br />
le quali nell&#8217;ultimo esercizio sia previsto uno<br />
stanziamento di competenza, nonche&#8217; per il rifinanziamento,<br />
qualora la legge lo preveda, per uno o piu&#8217; degli anni<br />
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che<br />
prevedono interventi di sostegno dell&#8217;economia classificati<br />
tra le spese in conto capitale;<br />
(Omissis)».<br />
Nota all&#8217;art. 7, comma 6:<br />
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell&#8217;art.<br />
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo<br />
modificato dall&#8217;art. 2, comma 16, della legge 25 giugno<br />
1999, n. 208, vedi nota all&#8217;art. 7, comma 5.<br />
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI</p>
<p>Art. 8.<br />
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni<br />
quattordici)<br />
1. Nell&#8217;esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e&#8217;<br />
fatto obbligo ai soggetti di eta&#8217; inferiore ai quattordici anni di<br />
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al<br />
comma 3.<br />
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al<br />
comma 1 e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una<br />
somma da 30 euro a 150 euro.<br />
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente<br />
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle<br />
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del<br />
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei<br />
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita&#8217; di<br />
omologazione, gli accertamenti della conformita&#8217; della produzione e i<br />
controlli opportuni.<br />
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi<br />
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma<br />
3 e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma<br />
da 5.000 euro a 100.000 euro.<br />
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme<br />
alle caratteristiche di cui al comma 3 e&#8217; soggetto alla sanzione<br />
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.<br />
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte<br />
sono sottoposti a sequestro da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria.<br />
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a<br />
decorrere dal 1° gennaio 2005.</p>
<p>Art. 9.<br />
(Velocita)<br />
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle<br />
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non<br />
costituisca pericolo per l&#8217;incolumita&#8217; altrui.<br />
2. La velocita&#8217; deve essere particolarmente moderata nei tratti a<br />
visuale non libera, in prossimita&#8217; di fabbricati od ostacoli, negli<br />
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa<br />
visibilita&#8217; o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di<br />
principianti.</p>
<p>Art. 10.<br />
(Precedenza)<br />
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta<br />
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.</p>
<p>Art. 11.<br />
(Sorpasso)<br />
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve<br />
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di<br />
avere sufficiente visibilita&#8217;.<br />
2. Il sorpasso puo&#8217; essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla<br />
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci<br />
allo sciatore sorpassato.</p>
<p>Art. 12.<br />
(Incrocio)<br />
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi<br />
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.</p>
<p>Art. 13.<br />
(Stazionamento)<br />
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri<br />
utenti e portarsi sui bordi della pista.<br />
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in<br />
prossimita&#8217; dei dossi o in luoghi senza visibilita&#8217;.<br />
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare<br />
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque<br />
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p>
<p>Art. 14.<br />
(Omissione di soccorso)<br />
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell&#8217;articolo 593 del<br />
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport<br />
della neve, trovando una persona in difficolta&#8217; non presta<br />
l&#8217;assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al<br />
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l&#8217;avvenuto incidente,<br />
e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma<br />
da 250 euro a 1.000 euro.</p>
<p>Art. 15.<br />
(Transito e risalita)<br />
1. E&#8217; vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di<br />
urgente necessita&#8217;.<br />
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,<br />
rispettando quanto previsto all&#8217;articolo 16, comma 3.<br />
3. In occasione di gare e&#8217; vietato agli estranei sorpassare i limiti<br />
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.<br />
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e&#8217; normalmente<br />
vietata. Essa e&#8217; ammessa previa autorizzazione del gestore dell&#8217;area<br />
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di<br />
urgente necessita&#8217;, e deve comunque avvenire ai bordi della pista,<br />
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e<br />
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche&#8217;<br />
quelle adottate dal gestore dell&#8217;area sciabile attrezzata.</p>
<p>Art. 16.<br />
(Mezzi meccanici)<br />
1. E&#8217; inibito ai mezzi meccanici l&#8217;utilizzo delle piste da sci, salvo<br />
quanto previsto dal presente articolo.<br />
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle<br />
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall&#8217;orario di<br />
apertura, salvo i casi di necessita&#8217; e urgenza e, comunque, con<br />
l&#8217;utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.<br />
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la<br />
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione<br />
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e<br />
rapida circolazione.</p>
<p><strong>Art. 17.<br />
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)<br />
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono<br />
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi<br />
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.<br />
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,<br />
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi<br />
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo<br />
intervento di soccorso.</strong></p>
<p>Art. 18.<br />
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)<br />
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per<br />
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli<br />
impianti.<br />
2. Le regioni determinano l&#8217;ammontare delle sanzioni amministrative<br />
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli<br />
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un<br />
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.</p>
<p>Art. 19.<br />
(Concorso di colpa)<br />
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova<br />
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre<br />
gli eventuali danni.<br />
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA</p>
<p>Art. 20.<br />
(Snowboard)<br />
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si<br />
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.</p>
<p>Art. 21.<br />
(Soggetti competenti per il controllo)<br />
1. Ferma restando la normativa gia&#8217; in vigore in materia nelle<br />
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l&#8217;Arma<br />
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche&#8217; i corpi<br />
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e<br />
soccorso nelle localita&#8217; sciistiche, provvedono al controllo<br />
dell&#8217;osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a<br />
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti<br />
inadempienti.<br />
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di<br />
cui all&#8217;articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di<br />
maestri di sci.</p>
<p>Art. 22.<br />
(Adeguamento alle disposizioni della legge)<br />
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della<br />
presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle<br />
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono<br />
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva<br />
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.<br />
2. Dalle disposizioni dell&#8217;articolo 2, comma 3, nonche&#8217; degli<br />
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a<br />
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa&#8217;<br />
o consorzi di gestione, salva la possibilita&#8217; di una copertura dei<br />
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.<br />
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto<br />
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto<br />
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di<br />
attuazione.</p>
<p>Art. 23.<br />
(Copertura finanziaria)<br />
1. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 5, comma 1, pari<br />
a 500.000 euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2003, si provvede mediante<br />
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del<br />
bilancio triennale 2003-2005, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di<br />
base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221; dello stato di previsione    del<br />
Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2003, allo scopo<br />
parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero<br />
medesimo.<br />
2. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 7, commi 5 e 6,<br />
pari a 10.000.000 di euro per l&#8217;anno 2003, si provvede mediante<br />
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del<br />
bilancio triennale 2003-2005, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di<br />
base di conto capitale &#8220;Fondo speciale&#8221; dello stato di previsione    del<br />
Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2003, allo scopo<br />
parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero delle<br />
infrastrutture e dei trasporti.<br />
3. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad<br />
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita<br />
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />
osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addi&#8217; 24 dicembre 2003</p>
<p>CIAMPI</p>
<p>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Castelli</p>
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