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	<title>Fuoripista Legale</title>
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	<description>Chiarezza, sicurezza e regole certe per la pratica del fuoripista in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 13:53:30 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Bozza &#8220;fuoripista sicuro&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Bozza con idee per la bozza sul fuoripista sicuro: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39103
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Bozza con idee per la bozza sul fuoripista sicuro: <a href="http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39103">http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39103</a></p>
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		<title>Riflessione di Beppe Stauder</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/articoli/riflessione-beppe-stauder</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[beppe stauder]]></category>

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		<description><![CDATA[Da qui, messaggio numero 13: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046
Stasera tornando dalla Svizzera ho trovato il computer intasato da notizie tragiche sulle valanghe occorse oggi in tutto l&#8217;arco alpino, poi leggendo bene sono arrivato a questa notizia :
&#8220;Il carcere per chi, provocando una valanga, si rende responsabile della morte di altre persone e 5mila euro di ammenda per chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qui, messaggio numero 13: <a href="http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046">http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046</a></p>
<blockquote><p>Stasera tornando dalla Svizzera ho trovato il computer intasato da notizie tragiche sulle valanghe occorse oggi in tutto l&#8217;arco alpino, poi leggendo bene sono arrivato a questa notizia :</p>
<p>&#8220;Il carcere per chi, provocando una valanga, si rende responsabile della morte di altre persone e 5mila euro di ammenda per chi scia fuori pista o compie escursioni in montagna quando c&#8217;é una situazione di pericolo concreto indicata nei bollettini nivo-meteorologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è contenuto in un emendamento del governo &#8211; su proposta del Dipartimento della Protezione Civile &#8211; al decreto legge emergenze in discussione al Senato. L&#8217;emendamento è stato presentato in commissione Ambiente dal relatore, il presidente Antonino D&#8217;Ali, e ha ricevuto il via libera: sarà ora l&#8217;Aula del Senato a decidere se approvarlo o meno. Nel testo si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 5mila euro per chi non ottempera alle disposizioni indicate nei bollettini meteo. Sanzione che scatterà sia per chi scia fuori pista sia per chi va a fare un&#8217;escursione in montagna. Nel caso in cui il comportamento di sciatori ed escursionisti provochi un disastro con morti e feriti, scatta l&#8217;ipotesi di reato e il carcere.&#8221;</p></blockquote>
<p>Mi sembra praticamente demenziale , dopo anni di corsi di prevenzione dove spieghiamo che letto il bollettino bisogna valutare quale gita fare, mi vengono a dire che se non rispetto le diposizioni di un bollettino generico a carattere regionale posso incorrere in 5000 euro di multa? Praticamente con questa legge oggi con pericolo 3 bisognava stare a casa e non mettere uno sci fuoripista.</p>
<p><strong>Tutto il lavoro fatto in questi anni per insegnare alla gente (oggi avevo 33 allievi da tutta Italia) che bisogna imparare a valutare il rischio e affrontare solo quello che si ritiene sicuro, arriva questo politicante e ti distrugge tutto.</strong><br />
Secondo me bisogna intervenire coinvolgendo gli organi superiori del CAI e del Servizio Valanghe Italiano per far sapere a questa gente che la prevenzione in Italia è stata fatta e si sta facendo con molta fatica e bastano due incosciente per distruggere un lavoro di anni.</p>
<p>A questo punto non vedo altra soluzione che quella drastica di pubblicizzare leggi e comportamenti che ci sono già, alla televisione su tutti i canali uno come Bertolaso dovrebbe andare a dire :</p>
<p><em>siete liberi di fare quello che volete (diritto alla libertà) ma se causate danni a cose o a persone la legge (esistente) verrà applicata alla lettera (prevede carcere da 3 a 6 anni).<br />
Se invece il soccorso deve venire a trovarvi voi o gli eredi devono PAGARE tutte le spese (elicotteri, persone, cani ecc.).</em></p>
<p>Trasmetto tutte le sere per una settimana il messaggio, mando una lettera a tutti gli iscritti del CAI, FISI, ARCI ecc. poi la comincio ad applicare. E non mi sono inventato niente è la semplice legge Svizzera e Austriaca.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Valanga Cimon della Palantina</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[alpago]]></category>

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		<description><![CDATA[Segnalazione valanga: valanga Cimon della Palantina.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalazione valanga: <a href="http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39043">valanga Cimon della Palantina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Amara riflessione</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo media]]></category>

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		<description><![CDATA[Su skiforum ( http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046 ) un utente scrive:
a quanto pare ci risiamo&#8230;.
le valanghe anche in questo weekend hanno ucciso.Ancora.
Ieri sera mentre mi preparavo a dormire, ho pensato per un attimo a quello che avrei letto oggi nelle news.
Con la precisione solita arrivano a pioggia articoli che sbattono la tragedia in prima pagina.
Poco importa se lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su skiforum ( <a href="http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046">http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39046</a> ) un utente scrive:</p>
<blockquote><p>a quanto pare ci risiamo&#8230;.<br />
le valanghe anche in questo weekend hanno ucciso.Ancora.<br />
Ieri sera mentre mi preparavo a dormire, ho pensato per un attimo a quello che avrei letto oggi nelle news.<br />
Con la precisione solita arrivano a pioggia articoli che sbattono la tragedia in prima pagina.<br />
Poco importa se lo sfortunato gestore del rifugio è stato sorpreso e sbattuto a valle, fa numero, e viene buttato nel calderone.<br />
Poco importa se i due morti sul Monte Baldo erano due giovanissimi, uno di 20 anni e l&#8217;altro trovato stamani appena diciassettenne.</p>
<p>E sinceramente mi inkazzo come un puma quando ai telegiornali intervistano sedicenti esperti&#8230; soccorritori&#8230;  <span style="text-decoration: underline;">mai una volta UNA che uno di questi esperti avesse rivolto un appello affinchè tutti e ripeto tutti quelli che sciano fuori pista si comprino un fottuto ARVA, che facciano un corso, o che per lo meno si documentino su quelle che sono le valanghe. E questo lo dico con amarezza</span>.</p>
<p>Quando ormai 15 anni fa comincia col freeride, che ancora si chiamava fuoripista, non c&#8217;erano corsi che ti insegnassero qualcosa&#8230; c&#8217;erano di skialp ma per me erano irraggiungibili&#8230; e allora si andava con l&#8217;amico esperto, con la guida, poi i libri, le riviste.. e quella paura che ti faceva ragionare un sacco prima di partire.</p>
<p>Boh&#8230;.comprai l&#8217;arva dopo aver risparmiato un inverno intero&#8230; e buttai quelle cazzo di piastrine RECCO. E il mio amico lo comprò subito dopo avere seguito il corso speleoalpinofluviale dei VVFF, non mi ha mai detto cosa gli abbiano fatto vedere, ma è diventato un vero esperto, e ha cominciato ad avere più paura e rispetto. E questo non basta&#8230;</p>
<p>Credo sinceramente che dovremmo autoregolare la questione. Creare una organizzazione, un ente, un circolo, qualcosa che abbia un minimo peso &#8220;politico&#8221;, che abbia uno straccio di ufficio stampa che possa dire le cose come stanno in questi casi&#8230; e togliersi dalle palle tutti questi enti,associazioni e seghe varie (leggi Cai e simili) che non fanno assolutamente niente per dare un impressione giusta del nostro sport.<br />
Non so se traspare, sono di molto amaregiato.</p></blockquote>
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		<title>Valanga sul Monte Baldo</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/segnalazioni/valanga-sul-monte-baldo</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/segnalazioni/valanga-sul-monte-baldo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[monte baldo]]></category>

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		<description><![CDATA[Da: http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/6-febbraio-2010/valanga-baldo-muore-ragazzo-disperso-amico-1602418228597.shtml
MALCESINE (Verona) &#8211; Tre ragazzi di Malcesine dai 16 ai 20 anni sono stati coinvolti nel pomeriggio da una valanga sul monte Baldo, uno è morto, un altro, ferito, è riuscito a lanciare l&#8217;allarme, il terzo è tuttora disperso. Le squadre del Soccorso alpino di Verona stanno cercando un giovane sciatore travolto con gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da: http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/6-febbraio-2010/valanga-baldo-muore-ragazzo-disperso-amico-1602418228597.shtml</p>
<p>MALCESINE (Verona) &#8211; Tre ragazzi di Malcesine dai 16 ai 20 anni sono stati coinvolti nel pomeriggio da una valanga sul monte Baldo, uno è morto, un altro, ferito, è riuscito a lanciare l&#8217;allarme, il terzo è tuttora disperso. Le squadre del Soccorso alpino di Verona stanno cercando un giovane sciatore travolto con gli amici da una valanga in località Prai Superiore.</p>
<p>I tre giovani di Malcesine, due con gli sci, uno con lo snowboard, stavano scendendo in fuoripista quando si è staccata la slavina, non si sa se provocata dal loro passaggio. Rimasto in superficie, uno dei giovani ha lanciato l&#8217;allarme al 118, che ha inviato l&#8217;elicottero di Verona emergenze. Lo sciatore infortunato è stato trasportato all&#8217;ospedale, mentre i soccorritori, elitrasportati in quota, cercavano gli amici.</p>
<p>Uno è stato individuato sotto la neve ed estratto senza vita, mentre proseguono le ricerche del disperso. La valanga dalle prime informazioni aveva il fronte di una ventina di metri, ma li ha trascinati dalla zona senza vegetazione fin dentro il bosco. Presente anche l&#8217;eliambulanza di Brescia.</p>
<p>Se ne parla qui: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=39028</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Veneto nr. 21/2008 Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-veneto-nr-212008-disciplina-degli-impianti-a-fune-adibiti-a-servizio-pubblico-di-trasporto-delle-piste-e-dei-sistemi-di-innevamento-programmato-e-della-sicurezza-nella-pratica-degli</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-veneto-nr-212008-disciplina-degli-impianti-a-fune-adibiti-a-servizio-pubblico-di-trasporto-delle-piste-e-dei-sistemi-di-innevamento-programmato-e-della-sicurezza-nella-pratica-degli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoripistalegale.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 21-11-2008 &#8211; REGIONE VENETO 				 -  				21/11/2008 				, n. 				21 					 -  					 							B.U.R.  						25/11/2008 					, n.97
Intero provvedimento 
Epigrafe
Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Finalità

1.    La presente legge disciplina:
a) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="border"><strong>LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 21-11-2008 &#8211; REGIONE VENETO 				 -  				21/11/2008 				, n. 				21 					 -  					 							B.U.R.  						25/11/2008 					, n.97</strong></p>
<p><strong>Intero provvedimento </strong></div>
<div class="div_ContentTitle" style="text-align: center;">Epigrafe</div>
<div class="ArborPara">Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO I</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni generali</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Finalità</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La presente legge disciplina:</div>
<div class="ArborPara">a)    la realizzazione, l&#8217;adeguamento e l&#8217;esercizio degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;</div>
<div class="ArborPara">b)    la realizzazione e l&#8217;esercizio delle piste;</div>
<div class="ArborPara">c)    la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;</div>
<div class="ArborPara">d)    la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;</div>
<div class="ArborPara">e)    la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Competenze della Regione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono di competenza della Giunta regionale:</div>
<div class="ArborPara">a)    l&#8217;approvazione del piano regionale neve;</div>
<div class="ArborPara">b)    la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l&#8217;uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;</div>
<div class="ArborPara">c)    la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto o della pista, nonché all&#8217;espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;</div>
<div class="ArborPara">d)    la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell&#8217;incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;</div>
<div class="ArborPara">e)    la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 &#8220;Norme sul sistema statistico regionale&#8221; e della loro trasmissione;</div>
<div class="ArborPara">f)    la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;</div>
<div class="ArborPara">g)    la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste;</div>
<div class="ArborPara">h)    la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.</div>
<div class="ArborPara">2.    Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:</div>
<div class="ArborPara">a)    la tenuta del registro degli impianti e delle piste;</div>
<div class="ArborPara">b)    l&#8217;acquisizione dei rilievi statistici.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Competenze delle province</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:</div>
<div class="ArborPara">a)    la concessione di linea, l&#8217;autorizzazione alla realizzazione e l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti;</div>
<div class="ArborPara">b)    l&#8217;autorizzazione alla realizzazione e l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio delle piste;</div>
<div class="ArborPara">c)    l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;</div>
<div class="ArborPara">d)    l&#8217;autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;</div>
<div class="ArborPara">e)    la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;</div>
<div class="ArborPara">f)    la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;</div>
<div class="ArborPara">g)    la approvazione delle tariffe per l&#8217;utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b);</div>
<div class="ArborPara">h)    l&#8217;approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753</a> &#8220;Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto&#8221; e successive modificazioni nonché del regolamento dell&#8217;esercizio delle piste da sci;</div>
<div class="ArborPara">i)     la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettere e) e g);</div>
<div class="ArborPara">l)     la vigilanza sull&#8217;osservanza delle norme della presente legge nonché l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.</div>
<div class="ArborPara">2.    Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Competenze dei comuni</div>
</div>
<div class="ArborPara"><strong>1.    Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong>a)    l&#8217;adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell&#8217;esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong>b)    l&#8217;adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui all&#8217;articolo 54, comma 4;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong>c)    la vigilanza in materia di sicurezza e l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.</strong></div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Competenze dell&#8217;Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono di competenza dell&#8217;Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19961018000000000000032VE',%20true,%20'')">legge regionale 18 ottobre 1996 n. 32</a> &#8220;Norme per l&#8217;istituzione ed il funzionamento dell&#8217;Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)&#8221; e successive modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">a)    la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f), 37, comma 1, lettera d) e 45, comma 3, lettera f);</div>
<div class="ArborPara">b)    la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui agli articoli 24, comma 5 e 40, comma 5;</div>
<div class="ArborPara">c)    la vigilanza sull&#8217;attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe di cui all&#8217;articolo 55, comma 3.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Aree sciabili attrezzate</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363A0002S00',%20false,%20'')">articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363</a> &#8220;Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo&#8221;, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l&#8217;uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.</div>
<div class="ArborPara">2.    Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all&#8217;articolo 7.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piano regionale neve (PRN)</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20040423000000000000011VEA0024S00',%20true,%20'')">articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 </a>&#8220;Norme per il governo del territorio&#8221; e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:</div>
<div class="ArborPara">a)    razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;</div>
<div class="ArborPara">b)    qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;</div>
<div class="ArborPara">c)    ottimizzare il rapporto impianti-piste;</div>
<div class="ArborPara">d)    individuare le aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, definendo in particolare:</div>
<div class="ArborPara">1)    le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;</div>
<div class="ArborPara">2)    le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</div>
<div class="ArborPara">3.    Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.</div>
<div class="ArborPara">4.    Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.</div>
<div class="ArborPara">5.    La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Registro degli impianti e piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.</div>
<div class="ArborPara">2.    Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l&#8217;efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.</div>
<div class="ArborPara">3.    L&#8217;iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19760716000000000000028VE',%20true,%20'')"> legge regionale 16 luglio 1976, n. 28</a> &#8220;Formazione della carta tecnica regionale&#8221; e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">4.    Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:</div>
<div class="ArborPara">a)    il codice regionale;</div>
<div class="ArborPara">b)    la denominazione;</div>
<div class="ArborPara">c)    le quote;</div>
<div class="ArborPara">d)    l&#8217;ubicazione;</div>
<div class="ArborPara">e)    il concessionario;</div>
<div class="ArborPara">f)    il soggetto autorizzato all&#8217;apertura al pubblico esercizio;</div>
<div class="ArborPara">g)    la definizione e la classificazione;</div>
<div class="ArborPara">h)    le condizioni di concessione e di autorizzazione;</div>
<div class="ArborPara">i)     le eventuali modifiche e cancellazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Criteri di compatibilità territoriale</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l&#8217;aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l&#8217;incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Interdipendenze tra impianti e piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell&#8217;interdipendenza e della compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Restituzione in pristino dei luoghi</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all&#8217;articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell&#8217;uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell&#8217;area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l&#8217;asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.</div>
<div class="ArborPara">2.    Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l&#8217;esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all&#8217;esecuzione degli stessi utilizzando la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l&#8217;importo determinato dalla provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tariffe e personale di stazione di linea</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Come corrispettivo delle prestazioni connesse all&#8217;utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l&#8217;utilizzo dell&#8217;impianto.</div>
<div class="ArborPara">2.    Al fine dell&#8217;approvazione della tariffa il soggetto autorizzato comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.</div>
<div class="ArborPara">3.    Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre, per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva. Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre &#8211; 30 novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.</div>
<div class="ArborPara">4.    Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate.</div>
<div class="ArborPara">5.    Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Costituzione coattiva di servitù</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall&#8217;impianto, dalla pista o dal sistema d&#8217;innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell&#8217;indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19960819000000000000026VE',%20true,%20'')">legge regionale 19 agosto 1996, n. 26</a> &#8220;Riordino delle Regole&#8221; e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">2.    La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l&#8217;ammontare dell&#8217;indennità.</div>
<div class="ArborPara">3.    La determinazione dell&#8217;indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l&#8217;uso del bene altrui. L&#8217;indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:</div>
<div class="ArborPara">a)    per gli impianti:</div>
<div class="ArborPara">1)    eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l&#8217;esercizio di linea in conformità al progetto approvato;</div>
<div class="ArborPara">2)    realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell&#8217;impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell&#8217;impianto e le necessarie linee e condutture interrate;</div>
<div class="ArborPara">3)    usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all&#8217;esercizio e sicurezza della stessa;</div>
<div class="ArborPara">b)    per le piste:</div>
<div class="ArborPara">1)    eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l&#8217;esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">2)    realizzare spazi per l&#8217;accumulo della neve, l&#8217;installazione e l&#8217;uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;</div>
<div class="ArborPara">3)    usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell&#8217;esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l&#8217;accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;</div>
<div class="ArborPara">c)    per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all&#8217;utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l&#8217;uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.</div>
<div class="ArborPara">3.    La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell&#8217;autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico della pista servita dall&#8217;impianto di innevamento programmato.</div>
<div class="ArborPara">4.    Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all&#8217;esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Assicurazioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui all&#8217;articolo 4 della<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')"> legge n. 363/2003</a> in conformità alle caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c).</div>
<div class="ArborPara">2.    Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia dispone la sospensione immediata dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Contributi regionali</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all&#8217;articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l&#8217;ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.</div>
<div class="ArborPara">2.    Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell&#8217;upb U0186 &#8220;Fondo speciale per le spese di investimento&#8221;, partita n. 3, del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell&#8217;upb U0130 &#8220;Interventi strutturali nel settore dei trasporti&#8221; viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.</div>
<div class="ArborPara">3.    I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO II</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto</div>
</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO I</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Definizione e classificazione degli impianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all&#8217;esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:</div>
<div class="ArborPara">a)    funicolari terrestri;</div>
<div class="ArborPara">b)    funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;</div>
<div class="ArborPara">c)    funivie bifuni a va e vieni;</div>
<div class="ArborPara">d)    slittovie o rotovie;</div>
<div class="ArborPara">e)    seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;</div>
<div class="ArborPara">f)    cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;</div>
<div class="ArborPara">g)    seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;</div>
<div class="ArborPara">h)    sciovie;</div>
<div class="ArborPara">i)     nastri trasportatori;</div>
<div class="ArborPara">j)     scale e marciapiedi mobili;</div>
<div class="ArborPara">k)    ascensori.</div>
<div class="ArborPara">2.    Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed alle caratteristiche seguenti:</div>
<div class="ArborPara">a)    impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;</div>
<div class="ArborPara">b)    impianti che consentono di raggiungere l&#8217;area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;</div>
<div class="ArborPara">c)    impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;</div>
<div class="ArborPara">d)    impianti che consentono all&#8217;utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;</div>
<div class="ArborPara">e)    impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.</div>
<div class="ArborPara">3.    Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o intersecanti con altri impianti.</div>
<div class="ArborPara">4.    La Giunta regionale può modificare o integrare l&#8217;elenco di cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concessione di linea</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l&#8217;autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all&#8217;articolo 22.</div>
<div class="ArborPara">2.    Per gli impianti che si estendono parzialmente nell&#8217;ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 11 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19871119000000000000526',%20false,%20'')">decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526</a> &#8220;Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19770724000000000000616',%20false,%20'')">decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</a>&#8220;.</div>
<div class="ArborPara">3.    Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all&#8217;articolo 38 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDLT_____20060412000000000000163',%20false,%20'')">decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a> &#8220;Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE&#8221; e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.</div>
<div class="ArborPara">4.    Il provvedimento di concessione:</div>
<div class="ArborPara">a)    classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all&#8217;articolo 17;</div>
<div class="ArborPara">b)    fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell&#8217;impianto;</div>
<div class="ArborPara">c)    definisce gli obblighi del concessionario.</div>
<div class="ArborPara">5.    La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 &#8220;Vita tecnica degli impianti&#8221; delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 &#8220;Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri&#8221;. La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.</div>
<div class="ArborPara">6.    A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della concessione alla prestazione di un&#8217;idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all&#8217;inflazione rilevata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concessione di linea per impianti concorrenti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La concessione di impianti concorrenti di cui all&#8217;articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al titolare degli impianti già concessi.</div>
<div class="ArborPara">2.    Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli eventuali altri richiedenti.</div>
<div class="ArborPara">3.    Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione alla realizzazione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:</div>
<div class="ArborPara">a)    progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui all&#8217;articolo 21, a firma del tecnico progettista dell&#8217;intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;</div>
<div class="ArborPara">b)    estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione del tracciato di massima della linea;</div>
<div class="ArborPara">c)    dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;</div>
<div class="ArborPara">d)    dichiarazione del comune sull&#8217;inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 oppure il relativo titolo autorizzativo;</div>
<div class="ArborPara">e)    dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù di cui all&#8217;articolo 13;</div>
<div class="ArborPara">f)    dichiarazione dell&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; sulla situazione valanghiva di cui all&#8217;articolo 5.</div>
<div class="ArborPara">2.    L&#8217;autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell&#8217;opera.</div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Elaborati di progetto per gli impianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il progetto definitivo di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:</div>
<div class="ArborPara">a)    relazione indicante la denominazione dell&#8217;impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;</div>
<div class="ArborPara">b)    relazione sulla situazione ricettiva della zona;</div>
<div class="ArborPara">c)    relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell&#8217;impianto, alle strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;</div>
<div class="ArborPara">d)    progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l&#8217;indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all&#8217;attuazione del piano, qualora dall&#8217;accertamento di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, lettera f), risulti che il tracciato dell&#8217;impianto è interessato dal pericolo di valanghe;</div>
<div class="ArborPara">e)    relazione forestale che, in riferimento all&#8217;unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19780913000000000000052VEA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52</a> &#8220;Legge forestale regionale&#8221; come da ultimo modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20050225000000000000005VEA0007S00',%20true,%20'')">articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5</a>;</div>
<div class="ArborPara">f)    corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall&#8217;impianto, con l&#8217;indicazione del tracciato dell&#8217;impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;</div>
<div class="ArborPara">g)    descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, con l&#8217;indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l&#8217;impianto;</div>
<div class="ArborPara">h)    profilo longitudinale della linea con l&#8217;indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l&#8217;esatto andamento del terreno, oltre che sull&#8217;asse dell&#8217;impianto, anche sotto le funi e con l&#8217;indicazione e quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;</div>
<div class="ArborPara">i)     disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari ed accessorie in scala adeguata;</div>
<div class="ArborPara">j)     relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC);</div>
<div class="ArborPara">k)    studio di impatto ambientale di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19990326000000000000010VEA0009S00',%20true,%20'')">articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10</a> &#8220;Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d&#8217;impatto ambientale&#8221; quando l&#8217;impianto è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione dell&#8217;ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;</div>
<div class="ArborPara">l)     tracciato dell&#8217;impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale con l&#8217;ubicazione delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;</div>
<div class="ArborPara">m)   riproduzione su mappa catastale dell&#8217;impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;</div>
<div class="ArborPara">n)    piano particellare dei mappali catastali interessati dall&#8217;impianto;</div>
<div class="ArborPara">o)    documentazione fotografica adeguata a rappresentare l&#8217;inserimento dell&#8217;intervento nel contesto paesaggistico con eventuale &#8220;rendering&#8221; delle situazioni più significative.</div>
<div class="ArborPara">2.    Nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 22, comma 2, il progetto definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati elettromeccanici funzionali all&#8217;acquisizione del nulla-osta di cui all&#8217;articolo 3 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR n. 753/1980 </a>e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione dell&#8217;impianto. Conferenza di servizi</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio della concessione di linea e dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione dell&#8217;impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.</div>
<div class="ArborPara">2.    A seguito della presentazione della domanda di cui all&#8217;articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 21, in cinque copie.</div>
<div class="ArborPara">3.    Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19900807000000000000241',%20false,%20'')">legge 7 agosto 1990, n. 241</a> &#8220;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&#8221; e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.</div>
<div class="ArborPara">4.    Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19990326000000000000010VE',%20true,%20'')">legge regionale 26 marzo 1999, n. 10</a> e successive modificazioni, l&#8217;ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.</div>
<div class="ArborPara">5.    La concessione e l&#8217;autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.</div>
<div class="ArborPara">6.    La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19900807000000000000241',%20false,%20'')">legge n. 241/1990</a>;</div>
<div class="ArborPara">7.    La concessione e l&#8217;autorizzazione rilasciata sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 8, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Varianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell&#8217;impianto e non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">2.    Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio della concessione e dell&#8217;autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">Art.24</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Realizzazione dell&#8217;impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio della concessione di linea e dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione dell&#8217;impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all&#8217;esecuzione delle opere.</div>
<div class="ArborPara">3.    Ultimata la realizzazione dell&#8217;impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all&#8217;articolo 5 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR n. 753/1980</a>. All&#8217;espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.</div>
<div class="ArborPara">4.    Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 47 e seguenti della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20031107000000000000027VE',%20true,%20'')">legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 </a>&#8220;Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche&#8221; e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.</div>
<div class="ArborPara">5.    La verifica di cui all&#8217;articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDM______19980804000000000000400',%20false,%20'')">decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400</a> &#8220;Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone&#8221; per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; previa istanza del soggetto autorizzato.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO II</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rapporto di concessione</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.25</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Obblighi del concessionario</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:</div>
<div class="ArborPara">a)    il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;</div>
<div class="ArborPara">b)    il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell&#8217;impianto;</div>
<div class="ArborPara">c)    il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni;</div>
<div class="ArborPara">d)    il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di soccorso.</div>
<div class="ArborPara">2.    Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.</div>
<div class="ArborPara">Art.26</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Diniego della concessione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La provincia nega la concessione nei seguenti casi:</div>
<div class="ArborPara">a)    mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda non successivamente integrata;</div>
<div class="ArborPara">b)    valutazione negativa dell&#8217;interdipendenza degli impianti e incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 10;</div>
<div class="ArborPara">c)    gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.</div>
<div class="ArborPara">Art.27</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sospensione e decadenza della concessione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all&#8217;adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.</div>
<div class="ArborPara">2.    La concessione di linea e l&#8217;autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all&#8217;articolo 8, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">3.    La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario:</div>
<div class="ArborPara">a)    cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 28;</div>
<div class="ArborPara">b)    si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui all&#8217;articolo 38 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDLT_____20060412000000000000163',%20false,%20'')">decreto legislativo n. 163/2006</a> e successive modificazioni;</div>
<div class="ArborPara">c)    interrompe per due anni l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto, salvo motivi di forza maggiore;</div>
<div class="ArborPara">d)    è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;</div>
<div class="ArborPara">e)    dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui all&#8217;articolo 25.</div>
<div class="ArborPara">4.    La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.</div>
<div class="ArborPara">Art.28</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Trasferimento della concessione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La provincia, compatibilmente con l&#8217;interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all&#8217;assunzione di tutti gli obblighi dell&#8217;originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.</div>
<div class="ArborPara">2.    Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda, corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.</div>
<div class="ArborPara">3.    Fino all&#8217;emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario rimane vincolato nei confronti dell&#8217;ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.</div>
<div class="ArborPara">4.    Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno dalla data del decesso.</div>
<div class="ArborPara">5.    Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli aventi causa possono continuare l&#8217;esercizio della linea, previa presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi derivanti dalla concessione.</div>
<div class="ArborPara">6.    Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la cessazione.</div>
<div class="ArborPara">7.    La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale competente in materia di mobilità per l&#8217;annotazione nel registro di cui all&#8217;articolo 8.</div>
<div class="ArborPara">Art.29</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rinnovo della concessione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell&#8217;impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO III</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Apertura al pubblico esercizio degli impianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.30</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:</div>
<div class="ArborPara">a)    rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;</div>
<div class="ArborPara">b)    rilascio del nulla-osta da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all&#8217;articolo 24;</div>
<div class="ArborPara">c)    collaudo e verifiche dell&#8217;impianto di cui all&#8217;articolo 24;</div>
<div class="ArborPara">d)    approvazione del regolamento di esercizio di cui agli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato;</div>
<div class="ArborPara">e)    stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell&#8217;articolo 15.</div>
<div class="ArborPara">2.    L&#8217;autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 8, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">Art.31</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d&#8217;esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.</div>
<div class="ArborPara">2.    Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli adempimenti e per l&#8217;emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR n. 753/1980 </a>e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">3.    In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione dell&#8217;esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla provincia.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO III</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piste</div>
</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO I</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.32</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Definizione e destinazione delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all&#8217;uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.</div>
<div class="ArborPara">2.    A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.</div>
<div class="ArborPara">3.    La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:</div>
<div class="ArborPara">a)    pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;</div>
<div class="ArborPara">b)    pratica dello snowboard;</div>
<div class="ArborPara">c)    pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;</div>
<div class="ArborPara">d)    pratica della slitta e dello slittino;</div>
<div class="ArborPara">e)    pratica degli altri sport sulla neve.</div>
<div class="ArborPara">4.    La Giunta regionale può modificare o integrare l&#8217;elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.</div>
<div class="ArborPara">5.    Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l&#8217;annotazione sul registro degli impianti e piste.</div>
<div class="ArborPara">6.    Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.33</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Classificazione delle piste da discesa</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell&#8217;impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest&#8217;ultimo e il concessionario dell&#8217;impianto di risalita per l&#8217;uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.</div>
<div class="ArborPara">2.    Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:</div>
<div class="ArborPara">a)    camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto; l&#8217;area è, di regola, priva di pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da recinzioni;</div>
<div class="ArborPara">b)    pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;</div>
<div class="ArborPara">c)    pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti;</div>
<div class="ArborPara">d)    pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà;</div>
<div class="ArborPara">e)    pista di collegamento: tracciato che consente l&#8217;agevole trasferimento degli sciatori all&#8217;interno dell&#8217;area sciabile e che non presenta pendenze longitudinali superiori al dodici per cento, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.</div>
<div class="ArborPara">Art.34</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Requisiti tecnici delle piste da discesa</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:</div>
<div class="ArborPara">a)    larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;</div>
<div class="ArborPara">b)    larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con pendenza minore dell&#8217;otto per cento;</div>
<div class="ArborPara">c)    assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l&#8217;esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;</div>
<div class="ArborPara">d)    assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;</div>
<div class="ArborPara">e)    presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l&#8217;altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l&#8217;uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.</div>
<div class="ArborPara">2.    L&#8217;attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all&#8217;adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l&#8217;attraversamento.</div>
<div class="ArborPara">3.    La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.</div>
<div class="ArborPara">Art.35</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Classificazione delle piste da fondo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:</div>
<div class="ArborPara">a)    camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;</div>
<div class="ArborPara">b)    piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri 4;</div>
<div class="ArborPara">c)    piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento;</div>
<div class="ArborPara">d)    piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento.</div>
<div class="ArborPara">Art.36</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Requisiti tecnici delle piste da fondo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:</div>
<div class="ArborPara">a)    tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;</div>
<div class="ArborPara">b)    presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:</div>
<div class="ArborPara">1)    larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la separazione fisica dei flussi;</div>
<div class="ArborPara">2)    larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è accentuata la pendenza;</div>
<div class="ArborPara">3)    altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l&#8217;agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;</div>
<div class="ArborPara">c)    presenza di elementi di protezione per l&#8217;altezza minima di metri 1,80, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l&#8217;esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;</div>
<div class="ArborPara">d)    assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;</div>
<div class="ArborPara">e)    pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all&#8217;undici per cento per brevi tratti e in numero limitato.</div>
<div class="ArborPara">2.    L&#8217;attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all&#8217;adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l&#8217;attraversamento.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO II</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Realizzazione delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.37</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione alla realizzazione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:</div>
<div class="ArborPara">a)    progetto, corredato dagli elaborati di cui all&#8217;articolo 38, firmato dal progettista dell&#8217;intero intervento e controfirmato dal richiedente;</div>
<div class="ArborPara">b)    dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;</div>
<div class="ArborPara">c)    dichiarazione del comune sull&#8217;inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19960819000000000000026VE',%20true,%20'')">legge regionale 19 agosto 1996, n. 26</a> e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;</div>
<div class="ArborPara">d)    dichiarazione dell&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; sulla situazione valanghiva di cui all&#8217;articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;</div>
<div class="ArborPara">e)    regolamento d&#8217;esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h).</div>
<div class="ArborPara">2.    Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:</div>
<div class="ArborPara">a)    per le piste asservite all&#8217;impianto, il concessionario dell&#8217;impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell&#8217;impianto di risalita per l&#8217;uso della pista;</div>
<div class="ArborPara">b)    per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:</div>
<div class="ArborPara">1)    il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull&#8217;asse della pista;</div>
<div class="ArborPara">2)    la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;</div>
<div class="ArborPara">3)    il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;</div>
<div class="ArborPara">4)    ogni altro imprenditore pubblico o privato.</div>
<div class="ArborPara">3.    La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l&#8217;indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell&#8217;albo pretorio del comune e delle comunità montane.</div>
<div class="ArborPara">4.    L&#8217;autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell&#8217;opera.</div>
<div class="ArborPara">Art.38</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Elaborati di progetto per le piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il progetto di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:</div>
<div class="ArborPara">a)    relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell&#8217;area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;</div>
<div class="ArborPara">b)    carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;</div>
<div class="ArborPara">c)    planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l&#8217;individuazione dell&#8217;ubicazione della pista in progetto;</div>
<div class="ArborPara">d)    profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l&#8217;indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;</div>
<div class="ArborPara">e)    descrizioni e schemi di eventuali opere d&#8217;arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;</div>
<div class="ArborPara">f)    descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;</div>
<div class="ArborPara">g)    giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all&#8217;articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;</div>
<div class="ArborPara">h)    relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;</div>
<div class="ArborPara">i)     progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l&#8217;indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all&#8217;attuazione del piano qualora dall&#8217;accertamento di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe;</div>
<div class="ArborPara">j)     relazione forestale che, in riferimento all&#8217;unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19780913000000000000052VEA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52</a> e successive modificazioni;</div>
<div class="ArborPara">k)    mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;</div>
<div class="ArborPara">l)     proposta motivata sulla classificazione della pista;</div>
<div class="ArborPara">m)   relazione di valutazione d&#8217;incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;</div>
<div class="ArborPara">n)    studio di impatto ambientale di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19990326000000000000010VEA0009S00',%20true,%20'')">articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10</a>, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell&#8217;ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;</div>
<div class="ArborPara">o)    documentazione fotografica adeguata a rappresentare l&#8217;inserimento dell&#8217;intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale &#8220;rendering&#8221; delle situazioni più significative;</div>
<div class="ArborPara">p)    descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.</div>
<div class="ArborPara">Art.39</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedure per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione proposta.</div>
<div class="ArborPara">2.    Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19900807000000000000241',%20false,%20'')">legge n. 241/1990</a> e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere rese in tale sede.</div>
<div class="ArborPara">3.    Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, commi da 4 a 7.</div>
<div class="ArborPara">4.    Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, salvo che si tratti di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.40</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all&#8217;esecuzione degli stessi.</div>
<div class="ArborPara">3.    Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l&#8217;effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui l&#8217;opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio di cui all&#8217;articolo 41.</div>
<div class="ArborPara">4.    Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 47 e seguenti della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20031107000000000000027VE',%20true,%20'')">legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 </a>e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.</div>
<div class="ArborPara">5.    La verifica di cui all&#8217;articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDM______19980804000000000000400',%20false,%20'')">DM n. 400/1998</a> per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all&#8217;articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; previa istanza del soggetto autorizzato.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO III</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Apertura al pubblico esercizio delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.41</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un&#8217;autorizzazione da parte della provincia previa:</div>
<div class="ArborPara">a)    verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;</div>
<div class="ArborPara">b)    approvazione da parte della provincia del regolamento d&#8217;esercizio della pista di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettera e);</div>
<div class="ArborPara">c)    stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell&#8217;articolo 15;</div>
<div class="ArborPara">d)    collaudo e verifiche o certificazione di cui all&#8217;articolo 40.</div>
<div class="ArborPara">2.    L&#8217;autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 8, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">3.    L&#8217;autorizzazione ha la stessa durata dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico dell&#8217;impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell&#8217;impianto.</div>
<div class="ArborPara">4.    Per le piste non asservite e per quelle da fondo l&#8217;autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L&#8217;autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiari che la pista mantiene i requisiti richiesti.</div>
<div class="ArborPara">5.    Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all&#8217;articolo 39, comma 4, l&#8217;apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l&#8217;assenza di situazioni di pericolo per l&#8217;incolumità degli utenti.</div>
<div class="ArborPara">6.    A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell&#8217;autorizzazione, salva l&#8217;ipotesi della revoca di cui all&#8217;articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla prestazione di un&#8217;idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione all&#8217;inflazione rilevata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).</div>
<div class="ArborPara">Art.42</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sospensione dell&#8217;autorizzazione al pubblico esercizio delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La provincia può sospendere l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:</div>
<div class="ArborPara">a)    in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;</div>
<div class="ArborPara">b)    qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell&#8217;adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per l&#8217;impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;</div>
<div class="ArborPara">c)    qualora sia applicata la sanzione di cui all&#8217;articolo 57, comma 3;</div>
<div class="ArborPara">2.    I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">3.    L&#8217;apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla provincia:</div>
<div class="ArborPara">a)    durante la stagione dell&#8217;innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;</div>
<div class="ArborPara">b)    durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.</div>
<div class="ArborPara">4.    La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata all&#8217;autorizzazione della provincia.</div>
<div class="ArborPara">5.    L&#8217;autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all&#8217;articolo 8, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">Art.43</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Revoca dell&#8217;autorizzazione al pubblico esercizio delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico delle piste può essere revocata:</div>
<div class="ArborPara">a)    qualora sia necessario interrompere definitivamente l&#8217;apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della lettera b);</div>
<div class="ArborPara">b)    qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista dall&#8217;articolo 57, comma 4.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all&#8217;articolo 8.</div>
<div class="ArborPara">3.    La revoca comporta:</div>
<div class="ArborPara">a)    nell&#8217;ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l&#8217;obbligo di indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell&#8217;ente nel cui interesse è stata pronunciata, nonché l&#8217;obbligo di riduzione della potenzialità di portata dell&#8217;impianto in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;</div>
<div class="ArborPara">b)    nell&#8217;ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l&#8217;obbligo di riduzione in pristino sia della pista, sia dell&#8217;impianto.</div>
<div class="ArborPara">Art.44</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rinuncia e decadenza dall&#8217;autorizzazione al pubblico esercizio delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il soggetto autorizzato può rinunciare all&#8217;autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell&#8217;equilibrio del sistema impianti-piste.</div>
<div class="ArborPara">2.    In caso di rinuncia, l&#8217;autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l&#8217;ordine di priorità di cui all&#8217;articolo 37, comma 2, lettera b).</div>
<div class="ArborPara">3.    La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di accettazione da parte della provincia stessa.</div>
<div class="ArborPara">4.    La decadenza dall&#8217;autorizzazione si verifica qualora:</div>
<div class="ArborPara">a)    l&#8217;esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui all&#8217;articolo 42, comma 4;</div>
<div class="ArborPara">b)    il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di sospensione;</div>
<div class="ArborPara">c)    sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per l&#8217;unico impianto che serve la pista.</div>
<div class="ArborPara">5.    In tutte le ipotesi in cui l&#8217;impianto non sia a servizio di una sola pista, la decadenza dall&#8217;autorizzazione comporta l&#8217;obbligo di riduzione della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.</div>
<div class="ArborPara">6.    Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all&#8217;articolo 8.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO IV</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sistemi di innevamento programmato</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.45</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Per sistema di innevamento programmato si intende l&#8217;insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.</div>
<div class="ArborPara">2.    La realizzazione di sistemi per l&#8217;innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l&#8217;utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:</div>
<div class="ArborPara">a)    relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell&#8217;area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;</div>
<div class="ArborPara">b)    carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.</div>
<div class="ArborPara">3.    Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:</div>
<div class="ArborPara">a)    relazione generale idraulica sull&#8217;adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;</div>
<div class="ArborPara">b)    disegni e particolari costruttivi;</div>
<div class="ArborPara">c)    dimostrazione della disponibilità dell&#8217;acqua necessaria per la gestione del bacino;</div>
<div class="ArborPara">d)    dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;</div>
<div class="ArborPara">e)    dichiarazione del comune interessato sull&#8217;inesistenza di vincoli e di usi civici sull&#8217;area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19960819000000000000026VE',%20true,%20'')">legge regionale 19 agosto 1996, n. 26</a> e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;</div>
<div class="ArborPara">f)    dichiarazione dell&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; sulla situazione valanghiva ai sensi dell&#8217;articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l&#8217;intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;</div>
<div class="ArborPara">g)    mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;</div>
<div class="ArborPara">h)    documentazione fotografica adeguata a rappresentare l&#8217;inserimento dell&#8217;intervento nel contesto paesaggistico con eventuale &#8220;rendering&#8221; delle situazioni più significative.</div>
<div class="ArborPara">4.    Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:</div>
<div class="ArborPara">a)    i soggetti autorizzati all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti;</div>
<div class="ArborPara">b)    i soggetti autorizzati all&#8217;apertura al pubblico esercizio delle piste;</div>
<div class="ArborPara">c)    i consorzi di operatori economico-turistici.</div>
<div class="ArborPara">5.    Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6 l&#8217;autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell&#8217;opera.</div>
<div class="ArborPara">6.    A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell&#8217;attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla prestazione di un&#8217;idonea cauzione, in proprio favore per l&#8217;esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all&#8217;inflazione rilevata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell&#8217;amministrazione regionale per l&#8217;attuazione delle misure compensative.</div>
<div class="ArborPara">Art.46</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedure per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.</div>
<div class="ArborPara">2.    Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f), possono essere rese in tale sede.</div>
<div class="ArborPara">3.    Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, commi 4, 5 e 6.</div>
<div class="ArborPara">4.    Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, salvo che si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive dell&#8217;impianto situato all&#8217;interno del sedime della pista; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.47</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">2.    Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l&#8217;uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l&#8217;innalzamento o l&#8217;abbassamento crioscopico dell&#8217;acqua e della neve.</div>
<div class="ArborPara">3.    I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.</div>
<div class="ArborPara">4.    L&#8217;esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell&#8217;autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.</div>
<div class="ArborPara">5.    I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20031107000000000000027VEA0047S00',%20true,%20'')">articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27</a> e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO V</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.48</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sicurezza</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:</div>
<div class="ArborPara">a)    gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;</div>
<div class="ArborPara">b)    le modalità di manutenzione delle piste;</div>
<div class="ArborPara">c)    la segnaletica;</div>
<div class="ArborPara">d)    il soccorso sulle piste;</div>
<div class="ArborPara">e)    gli obblighi del preposto alla sicurezza dell&#8217;area sciabile;</div>
<div class="ArborPara">f)    il comportamento degli utenti di impianti e piste.</div>
<div class="ArborPara">2.    Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n. 363/2003.</div>
<div class="ArborPara">Art.49</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all&#8217;apertura al pubblico delle piste di cui all&#8217;articolo 41.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il gestore è tenuto a:</div>
<div class="ArborPara">a)    garantire l&#8217;uso pubblico della pista;</div>
<div class="ArborPara">b)    osservare le eventuali prescrizioni per la tutela dell&#8217;incolumità degli utenti previste nell&#8217;autorizzazione della provincia;</div>
<div class="ArborPara">c)    rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettera e);</div>
<div class="ArborPara">d)    provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli articoli da 50 a 53.</div>
<div class="ArborPara">3.    Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni.</div>
<div class="ArborPara">4.    Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della provincia, l&#8217;elenco di tutti gli infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica. La Giunta regionale ai sensi della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a> inoltra al ministero competente in materia di salute il predetto elenco.</div>
<div class="ArborPara">Art.50</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Manutenzione e messa in sicurezza delle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d&#8217;esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:</div>
<div class="ArborPara">a)    a mantenere l&#8217;agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima;</div>
<div class="ArborPara">b)    alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo comunica alla provincia;</div>
<div class="ArborPara">c)    a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi possano uscire involontariamente dalla pista;</div>
<div class="ArborPara">d)    ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il turbamento del regime delle acque;</div>
<div class="ArborPara">e)    ad assicurare entro i limiti dell&#8217;area vegetazionale la permanente copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.</div>
<div class="ArborPara">2.    È inibito ai mezzi meccanici l&#8217;utilizzo delle piste, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono accedere solo al di fuori dall&#8217;orario di apertura, salvo i casi di necessità e di urgenza, con l&#8217;utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell&#8217;articolo 16 della legge n. 363/2003.</div>
<div class="ArborPara">3.    Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">Art.51</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Segnaletica e misure di protezione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 &#8220;Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all&#8217;inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate:</div>
<div class="ArborPara">a)    la specifica destinazione delle piste di cui all&#8217;articolo 32, comma 3;</div>
<div class="ArborPara">b)    le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 2, della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a>;</div>
<div class="ArborPara">c)    la chiusura della pista nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 50, comma 1, lettera b);</div>
<div class="ArborPara">d)    la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 50, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">2.    Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli utenti ed interdette con idonee protezioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.52</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Soccorso sulle piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Il gestore ha l&#8217;obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l&#8217;apertura al pubblico delle piste.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.</div>
<div class="ArborPara">Art.53</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Preposto alla sicurezza dell&#8217;area sciabile attrezzata</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.</div>
<div class="ArborPara">2.    Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l&#8217;orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:</div>
<div class="ArborPara">a)    alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;</div>
<div class="ArborPara">b)    alla messa in sicurezza delle piste;</div>
<div class="ArborPara">c)    alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;</div>
<div class="ArborPara">d)    alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">e)    alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">f)    al rispetto del regolamento di esercizio della pista;</div>
<div class="ArborPara">g)    al soccorso sulle piste.</div>
<div class="ArborPara">3.    Qualora nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell&#8217;ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l&#8217;adozione delle azioni conseguenti.</div>
<div class="ArborPara">4.    Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell&#8217;area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all&#8217;arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.</div>
<div class="ArborPara">5.    Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba &#8211; e con gli organi di vigilanza.</div>
<div class="ArborPara">Art.54</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comportamento degli utenti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all&#8217;uso dei medesimi contenute nel regolamento d&#8217;esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l&#8217;ordine e la sicurezza dell&#8217;esercizio.</div>
<div class="ArborPara">2.    È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso.</div>
<div class="ArborPara">3.    È obbligo degli utenti:</div>
<div class="ArborPara">a)    tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;</div>
<div class="ArborPara">b)    rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e l&#8217;aviazione civile 30 novembre 1970 &#8220;Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 &#8220;Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">c)    rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a>, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera d).</div>
<div class="ArborPara">4.    I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al fine del corretto utilizzo, da parte dell&#8217;utente, delle piste, segnalandolo tempestivamente alla provincia.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO VI</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza e sanzioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.55</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    La vigilanza sull&#8217;osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.</div>
<div class="ArborPara">2.    Al controllo dell&#8217;osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri organi individuati nell&#8217;articolo 21 della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a> nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l&#8217;accertamento e la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> &#8220;Modifiche al sistema penale&#8221; e successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.</div>
<div class="ArborPara">3.    Il controllo sull&#8217;attuazione delle misure di difesa dal pericolo valanghe è effettuato dall&#8217;ARPAV &#8211; Centro valanghe di Arabba.</div>
<div class="ArborPara">Art.56</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sanzioni amministrative</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR n. 753/1980</a> per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell&#8217;esercizio degli impianti e di quelle previste nella<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')"> legge n. 363/2003</a> per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</div>
<div class="ArborPara">a)    da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;</div>
<div class="ArborPara">b)    da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;</div>
<div class="ArborPara">c)    da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un&#8217;area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 37;</div>
<div class="ArborPara">d)    da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico;</div>
<div class="ArborPara">e)    da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell&#8217;autorizzazione;</div>
<div class="ArborPara">f)    da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l&#8217;inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all&#8217;articolo 25;</div>
<div class="ArborPara">g)    da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 12;</div>
<div class="ArborPara">h)    da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all&#8217;articolo 12;</div>
<div class="ArborPara">i)     da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all&#8217;articolo 42;</div>
<div class="ArborPara">j)     da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all&#8217;articolo 49;</div>
<div class="ArborPara">k)    da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all&#8217;articolo 50;</div>
<div class="ArborPara">l)     da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all&#8217;articolo 51.</div>
<div class="ArborPara">2.    Ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003 </a>l&#8217;ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:</div>
<div class="ArborPara">a)    da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all&#8217;articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')"> legge n. 363/2003</a>;</div>
<div class="ArborPara">b)    da euro 25,00 ad euro 150,00 per l&#8217;utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')"> legge n. 363/2003</a> e all&#8217;articolo 54, comma 2.</div>
<div class="ArborPara">Art.57</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sanzioni accessorie e potere sostitutivo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all&#8217;articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 3, lettera e).</div>
<div class="ArborPara">2.    Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno, la provincia può disporre la sospensione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio della pista finché tali situazioni permangono.</div>
<div class="ArborPara">3.    Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a>, nell&#8217;arco della medesima stagione sciistica, la provincia dispone la sospensione da sei a venti giorni dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio della pista.</div>
<div class="ArborPara">4.    Ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 3, della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a>, nell&#8217;ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, lettere b) e c), la provincia può revocare l&#8217;autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">5.    Nell&#8217;ipotesi di accertata inerzia o inadempimento nell&#8217;adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell&#8217;autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito l&#8217;ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.</div>
<div class="ArborPara">6.    A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______20031224000000000000363',%20false,%20'')">legge n. 363/2003</a> e all&#8217;articolo 54, comma 2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione.</div>
<div class="ArborPara">Art.58</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorità competenti ad irrogare le sanzioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    L&#8217;autorità competente all&#8217;irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:</div>
<div class="ArborPara">a)    per le violazioni sanzionate all&#8217;articolo 56, comma 1, e comma 2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;</div>
<div class="ArborPara">b)    per le violazioni sanzionate all&#8217;articolo 56, comma 2, lettera b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.</div>
<div class="ArborPara">2.    Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le sanzioni accessorie di cui all&#8217;articolo 57 relative alle sanzioni principali di rispettiva competenza.</div>
<div class="ArborPara">3.    Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l&#8217;elenco delle sanzioni irrogate durante l&#8217;ultima stagione sciistica con l&#8217;indicazione delle somme introitate.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">TITOLO VII</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie e finali</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.59</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Abrogazioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Sono abrogati:</div>
<div class="ArborPara">a)    la <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19900306000000000000018VE',%20true,%20'')">legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 </a>&#8220;Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato&#8221; come modificata dall&#8217;articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19960205000000000000006VE',%20true,%20'')"> legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6</a> (legge finanziaria 1996) e dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19990909000000000000046VEA0021S00',%20true,%20'')">articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46</a>;</div>
<div class="ArborPara">b)    l&#8217;articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2001, n. 11 &#8220;Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDLT_____19980331000000000000112',%20false,%20'')">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>&#8220;;</div>
<div class="ArborPara">c)    l&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20020809000000000000014VEA0004S00',%20true,%20'')">articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14</a> &#8220;Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa &#8211; Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità&#8221;.</div>
<div class="ArborPara">Art.60</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.    Fino all&#8217;emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2.    Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19900306000000000000018VE',%20true,%20'')">legge regionale 6 marzo 1990, n. 18</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.    Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19900306000000000000018VEA0075S00',%20true,%20'')">articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 </a>ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l&#8217;entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d&#8217;ufficio nel registro degli impianti e piste.</div>
<div class="ArborPara">4.    Fino all&#8217;individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all&#8217;apertura al pubblico delle piste di cui all&#8217;articolo 41.</div>
<div class="ArborPara">5.    Fino all&#8217;approvazione del PRN di cui all&#8217;articolo 7:</div>
<div class="ArborPara">a)    i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;</div>
<div class="ArborPara">b)    le aree sciabili attrezzate di cui all&#8217;articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.</div>
<div class="ArborPara">6.    Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell&#8217;articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">7.    In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all&#8217;apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l&#8217;utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell&#8217;articolo 12, delle nuove tariffe.</div>
<div class="ArborPara">8.    In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), l&#8217;autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.</div>
<div class="ArborPara">9.    Il regolamento di esercizio della pista di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l&#8217;intervento di un tecnico abilitato.</div>
<div class="ArborPara">La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-veneto-nr-212008-disciplina-degli-impianti-a-fune-adibiti-a-servizio-pubblico-di-trasporto-delle-piste-e-dei-sistemi-di-innevamento-programmato-e-della-sicurezza-nella-pratica-degli/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Abruzzo nr. 47/1992 NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-abruzzo-nr-471992-norme-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-rischi-da-valanga</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA . 
Art.1

Finalita

1. La presente legge stabilisce le procedure per l&#8217; accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Art.2

Carta di localizzazione dei pericoli da valanga

1. L&#8217; Amministrazione regionale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ArborPara"><strong>NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA . </strong></div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Finalita</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La presente legge stabilisce le procedure per l&#8217; accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Carta di localizzazione dei pericoli da valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, provvede all&#8217; elaborazione, in scala 1: 25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell&#8217; art. 4 della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici.</div>
<div class="ArborPara">La deliberazione, con allegato lo stralcio della &lt;&lt; Carta&gt;&gt;, viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli piu&#8217; probabili.</div>
<div class="ArborPara">3. Dal momento dell&#8217; avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19830412000000000000018AB',%20true,%20'')">LR 12- 4- 1983, n. 18</a>, nel testo in vigore. Nelle aree considerate dalla Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimento previsti nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">art. 5</a> fino all&#8217; espletamento degli stessi, é sospesa, a titolo cautelativo, l&#8217; edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19830412000000000000018ABA0058S00',%20true,%20'')">art. 58 della LR 18- 1983</a>, previo parere del CORENEVA.</div>
<div class="ArborPara">4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assentiti, si applicano le disposizioni di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0011S00',%20true,%20'')">art. 11</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedimento di formazione degli elaborati</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell&#8217; Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettori Ripartimentali Provinciali e delle Strutture Territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati.</div>
<div class="ArborPara">2. La relativa attività, di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, é coordinata dal Comitato Tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe &#8211; CORENEVA -, disciplinato dal successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">art. 4</a>, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe &#8211; CORENEVA.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Presso la Presidenza della Giunta regionale, Servizio per la Protezione Civile, é istituito il &lt;&lt; Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe CORENEVA&gt;&gt; con la seguente composizione:</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente del Servizio per la Protezione Civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Servizio per la Protezione Civile;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Servizio sport, tempo libero, caccia e pesca;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Settore Trasporti;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Corpo forestale dello Stato, designati dal Capo dell&#8217; Ispettorato regionale delle Foreste;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Ministero dell&#8217; Agricoltura e delle Foreste, designati dalla Direzione Generale per l&#8217; Economia Montana e delle Foreste;</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente del Servizio Difesa e Tutela del suolo;</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente Servizio Tecnico del Settore LLPP e Politica della Casa;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino( CNSA) del CAI, esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;</div>
<div class="ArborPara">- due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal Presidente della Giunta regionale;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.</div>
<div class="ArborPara">2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.</div>
<div class="ArborPara">Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio per la protezione civile.</div>
<div class="ArborPara">3. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione Civile;</div>
<div class="ArborPara">- l&#8217; individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;</div>
<div class="ArborPara">- gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l&#8217; eventuale potenziamento;</div>
<div class="ArborPara">- le iniziative piu&#8217; opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;</div>
<div class="ArborPara">- i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;</div>
<div class="ArborPara">- le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all&#8217; accertamento delle condizioni di rischio;</div>
<div class="ArborPara">- fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">4. Il Comitato inoltre:</div>
<div class="ArborPara">- collabora con il Servizio per la Protezione Civile per la divulgazione periodica del Bollettino METEOMONT, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;</div>
<div class="ArborPara">- collabora alla elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;</div>
<div class="ArborPara">- assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;</div>
<div class="ArborPara">- rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.</div>
<div class="ArborPara">5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relative richiesta.</div>
<div class="ArborPara">Tale termine può essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.</div>
<div class="ArborPara">6. AI componenti del Comitato di applica la disciplina prevista dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19880202000000000000015AB',%20true,%20'')">LR 2- 2- 1988, n. 15</a>, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine, professionisti regolarmente iscritti all&#8217;Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a>, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di  presenza, un&#8217;indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l&#8217;ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l&#8217;ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a><a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00N001', event)">[1]</a><span id="notas_LEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[1] Comma integrato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20030417000000000000007ABA0084S00',%20true,%20'')">articolo 84 della L.R. n. 7 del 17-04-2003</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Carta dei rischi locali di valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le aree ricomprese nella &lt;&lt; Carta dei pericoli di valanga&gt;&gt;, di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, in modo analitico, attraverso la verifica e l&#8217; approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico &#8211; scientifici) allo scopo di definire la &lt;&lt; Carte dei rischi locali di valanga&gt;&gt; con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.</div>
<div class="ArborPara">2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA, stabilisce preventivamente:</div>
<div class="ArborPara">- la priorità nell&#8217; esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio piu&#8217; elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;</div>
<div class="ArborPara">- gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;</div>
<div class="ArborPara">- il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;</div>
<div class="ArborPara">- i riferimenti tecnico &#8211; scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Categorie di rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; analisi delle singole aree a rischio comporta l&#8217; inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:</div>
<div class="ArborPara">a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;</div>
<div class="ArborPara">b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.</div>
<div class="ArborPara">2. La relazione illustrativa dell&#8217; indagine svolte e delle conclusioni cui si é pervenuti é sottoposta al parere preventivo del CORENEVA che, ove ritenga congrui gli elaborati ed il metodo seguito per l&#8217; indagine, formula la proposta di inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al precedente comma 1.</div>
<div class="ArborPara">3. La relativa determinazione é adottata dalla Giunta regionale e notificata ai Comuni interessati.</div>
<div class="ArborPara">4. La notifica comporta la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">art. 8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Iniziative delle Amministrazioni Comunali</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. In presenza di esigenze contigenti di carattere locale e in attesa della inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">art. 6</a>, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un&#8217; area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">art. 5</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Lo studio di cui al comma 1 può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dalla acquisizione degli atti.</div>
<div class="ArborPara">3. Le conclusioni dei predetti studi sono sottoposte al Comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell&#8217; indagine qualora l&#8217; elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree.</div>
<div class="ArborPara">4. Le determinazioni della Giunta regionale sono notificate ai Comuni interessati con la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">art. 8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Prescrizioni per le aree a rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per le aree a rischio di prima categoria é confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Possono essere consentite soltanto le opere che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possono essere ritenute idonee ad evitare totalmente il rischio da valanga.</div>
<div class="ArborPara">3. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al ripetuto comma 3 dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione tecnicamente idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">4. In entrambi i casi contemplati nei commi precedenti é prescritto il preventivo parere favorevole della Giunta regionale su conforme parere del CORENEVA, che deve esprimersi espressamente sulla idoneità tecnica delle opere da realizzare e sulla efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione.</div>
<div class="ArborPara">Lo stesso Comitato, nel formulare il parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche, il cui rispetto deve essere espressamente accertato in sede di collaudo.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Riesame periodico delle condizioni di rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La Regione, nel rispetto della disciplina fissata dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenuta variazioni tali da far modificare la inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.</div>
<div class="ArborPara">2. Tale indagine può essere espressamente sollecitata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate.</div>
<div class="ArborPara">3. SI segue, a tal fine, il procedimento prescritto per la prima indagine e, per le eventuali opere già realizzate e per gli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0011S00',%20true,%20'')">art. 11</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Notifica delle condizioni di pericolo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Entro dieci giorni dall&#8217; acquisizione delle informazioni di cui agli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, il SIndaco, con le formalità prescritte dal Codice di Procedura Civile, notifica l&#8217; esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.</div>
<div class="ArborPara">2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Notifica delle situazioni di fatto</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree comprese nella Carta dei pericoli da valanga alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivo alla citata notifica.</div>
<div class="ArborPara">2. Il CORENEVA, con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere la immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.</div>
<div class="ArborPara">4. Le prescrizioni del Comitato, di cui al presente articolo, vengono formalizzate con atto della Giunta regionale e notificate ai Sindaci dei Comuni interessati per la adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dai successivi artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0015S00',%20true,%20'')">15</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0016S00',%20true,%20'')">16</a>.</div>
<div class="ArborPara">5. Il divieto di uso delle aree nonché degli immobili e degli impianti realizzati é limitato al periodo dell&#8217; anno in cui sia effettivamente presente un reale rischio per la pubblica e privata incolumità. Tale periodo é stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, di volta in volta, su conforme parere del CORENEVA</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Adeguamento degli strumenti urbanistici</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, devono contenere un elaborato con la evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.</div>
<div class="ArborPara">2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">8</a>.</div>
<div class="ArborPara">3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico &#8211; economico e ambientale, l&#8217; indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.</div>
<div class="ArborPara">4. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanga é effettuata dalla Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Opera di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, é consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone soggette a rischio, ai sensi dei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>. A tal fine, per la realizzazione di dette opere, é prescritta la preventiva autorizazione della Giunta regionale, su conforme parere tecnico del CORENEVA Resta fermo l&#8217; obbligo del conseguimento di tutti i nulla &#8211; osta, concessioni e autorizzazioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Divieti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. E&#8217; fatto divieto alla Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche AMministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nullaosta, comunque denominati, con riferimento ad opere o uso relativi ad aree incluse nella Carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l&#8217; inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.</div>
<div class="ArborPara">2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna.</div>
<div class="ArborPara">Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e- o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l&#8217; ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.</div>
<div class="ArborPara">3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l&#8217; incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l&#8217; imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell&#8217; emissione dell&#8217; ordinanza di cui al comma primo; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0015S00',%20true,%20'')">15</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0016S00',%20true,%20'')">16</a> sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, fanno parte:</div>
<div class="ArborPara">a) il funzionario preposto all&#8217; ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di Segretario;</div>
<div class="ArborPara">b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;</div>
<div class="ArborPara">c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell&#8217; organico del Comune;</div>
<div class="ArborPara">d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;</div>
<div class="ArborPara">e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino del CAI;</div>
<div class="ArborPara">f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rilevazione neve e valanghe</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e delle valanghe viene effettuato dall&#8217; Ispettorato regionale delle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell&#8217; ambito del Servizio METEOMONT del Corpo Forestale dello Stato.</div>
<div class="ArborPara">2. Per il perseguimento degli stessi fini l&#8217; Amministrazione regionale é autorizzata:</div>
<div class="ArborPara">a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumerne i corrispondenti oneri;</div>
<div class="ArborPara">b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteonivometrici;</div>
<div class="ArborPara">c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;</div>
<div class="ArborPara">d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;</div>
<div class="ArborPara">e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;</div>
<div class="ArborPara">f) a provvedere all&#8217; acquisto di quant&#8217; altro necessario per il miglioramento dell&#8217; attività stessa.</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Formazione professionale</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l&#8217; AMministrazione regionale é autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale regionale o di altre pubbliche amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la piu&#8217; aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217; Amministrazione regionale é altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all&#8217; esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve e delle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Elaborazione stampa della cartografia</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">5</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a> può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.</div>
<div class="ArborPara">2. E&#8217; a carico della Regione l&#8217; onere per la elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e stampa.</div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Coordinamento con le altre Regioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio Protezione Civile, assume le iniziative piu&#8217; opportune per favorire un efficace raccordo con le altre Regioni dell&#8217; arco appenninico, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l&#8217; obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli Enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e di studio inerenti alla neve e alle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha lo scopo di:</div>
<div class="ArborPara">- promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;</div>
<div class="ArborPara">- favorire l&#8217; adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;</div>
<div class="ArborPara">- promuovere la sperimentazione di messi ed attrezzature nello specifico settore;</div>
<div class="ArborPara">- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;</div>
<div class="ArborPara">- curare l&#8217; aggiornamento e la formazione dei Tecnici del settore.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norma organizzativa</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nell&#8217; ambito del Servizio Protezione Civile, é istituita la Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;&gt; con il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. In particolare l&#8217; Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;si avvale della collaborazione dell&#8217; Ispettorato regionale delle Foreste per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo e per la elaborazione e divulgazione de Bollettino METEOMONT.</div>
<div class="ArborPara">3. Per il suo funzionamento l&#8217; Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;&gt; si avvale de personale già assegnato al Servizio Protezione Civile, nonché delle seguenti dotazioni integrative:</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Funzionario Ingegnere (FI) VIII qualifica funzionale;</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale;</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Istruttore Geometra Topografo (IGT) VI qualifica funzionale.</div>
<div class="ArborPara">4. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, stabilita dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19850521000000000000058AB',%20true,%20'')">LR n. 58- 1985</a> e successive modificazioni e integrazioni, é incrementata delle unità specificate nel precedente comma 3 con riferimento alle qualifiche ed ai profili espressamente previsti nel medesimo comma.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norma finanziaria</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CORENEVA, di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">art. 4</a>, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.</div>
<div class="ArborPara">2. All&#8217; onere derivante dall&#8217; applicazione della presente legge &#8211; (artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">4</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0018S00',%20true,%20'')">18</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0019S00',%20true,%20'')">19</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0020S00',%20true,%20'')">20</a>), valutato per l&#8217; anno 1992 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19771229000000000000081ABA0038S00',%20true,%20'')">art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81</a>, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 &#8211; all&#8217; uopo utilizzando la partita n. 4 dell&#8217; elenco n. 4 &#8211; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1991.</div>
<div class="ArborPara">3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1992 é istituito ed iscritto nel Sett. 15, Titolo II, Ctg. III, Sez. 10, il capitolo 152368 denominato: &lt;&lt; Interventi per la previsione e prevenzione dei rischi da valanga&gt;&gt;, con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.</div>
<div class="ArborPara">4. Ai maggiori oneri derivanti dall&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0022S00',%20true,%20'')">art. 22</a> &#8211; comma quarto &#8211; concernente l&#8217; aumento della dotazione organica del Servizio Protezione Civile, &#8211; si provvede con i fondi annualmente assegnati al capitolo 11202 &#8211; retribuzioni al personale regionale.</div>
<div class="ArborPara">La presente legge regionale sarà pubblicata nel &lt;&lt; Bollettino Ufficiale della Regione&gt;&gt;.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-abruzzo-nr-471992-norme-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-rischi-da-valanga/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Provincia di Bolzano nr. 6/1981 Ordinamento delle Piste da Sci</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provincia-di-bolzano-nr-61981-ordinamento-delle-piste-da-sci</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provincia-di-bolzano-nr-61981-ordinamento-delle-piste-da-sci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoripistalegale.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI
Art.1

Finalità  della legge

1.  L&#8217; uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.
2.  La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 4.
Art.2

Requisiti e caratteristiche delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ArborPara"><strong>ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI</strong></div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Finalità  della legge</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2.  La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0004S00',%20true,%20'')">articolo 4</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza le piste comprese nelle aree di cui al precedente articolo vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo caratteristiche tecniche e requisiti da definirsi nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il regolamento di esecuzione può  anche disciplinare settori da destinarsi ai principianti e bambini.</div>
<div class="ArborPara">3.  Le piste innevate devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l&#8217; aspetto idrogeologico.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Individuazione del vincolo urbanistico</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; individuazione delle aree sciabili, quando queste risultino complementari ad impianti di risalita, assegnati o da assegnarsi in concessione, viene in ogni caso disposta ai sensi dell&#8217; ordinamento urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell&#8217; ambiente.  L&#8217; avvenuta individuazione del vincolo corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità  delle aree.</div>
<div class="ArborPara">2.  In ogni altro diverso caso la procedura di cui al precedente comma viene seguita solamente quando l&#8217; utilizzo delle aree comporti alterazione del terreno, del manto vegetale, nonchè  la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Quando trattasi di aree per le quali non è disposto l&#8217; obbligo dell&#8217; individuazione del vincolo urbanistico, colui che ne proponga l&#8217; utilizzo, in caso di disaccordo con i proprietari, può  richiedere, tramite l&#8217; Assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato Assessorato provinciale competente, la dichiarazione di pubblica utilità  delle aree stesse, che può  venire disposta con deliberazione della Giunta provinciale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N001', event)">[1]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[1] Comma così modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">4. Qualora la commissione urbanistica provinciale esamini, nella trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti, la deliberazione del Comune concernente eventuali aree sciabili, alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell&#8217;ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N002', event)">[2]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[2] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">5. Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N003', event)">[3]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0003S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[3] Comma abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Su proposta dell&#8217; Assessore all&#8217; urbanistica, sentiti l&#8217; Assessore al turismo, quello per la tutela dell&#8217; ambiente e ai trasporti e quello per l&#8217; agricoltura e le foreste, la Giunta provinciale provvede all&#8217; individuazione delle aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita, applicando la procedura prevista dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a>, terzo, quarto e quinto comma, dell&#8217; ordinamento urbanistico provinciale.  Non possono essere individuate aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso al di sopra della vegetazione boschiva.  per l&#8217; individuazione e la realizzazione di una pista per la pratica dello sci su manto erboso è  necessario il consenso del o dei proprietari dell&#8217; area.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; utilizzo delle aree di cui al precedente comma viene disposto sulla base delle prescrizioni della presente legge in quanto applicabili.</div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Domande per gli adempimenti urbanistici</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per l&#8217; ottenimento della necessaria concessione edilizia l&#8217; avente titolo ad utilizzare le aree di cui al primo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0001S00',%20true,%20'')">art. 1</a> e ad apprestare le relative piste, deve rivolgere domanda al sindaco del comune interessato territorialmente per gli adempimenti da osservarsi ai sensi dell&#8217; ordinamento urbanistico provinciale e di ogni altra norma vigente.</div>
<div class="ArborPara">2.  La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata del benestare dell&#8217; Assessore provinciale competente, ai sensi del successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Domande per l&#8217; apprestamento delle aree sciabili</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per l&#8217; ottenimento del benestare di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, il titolare della concessione dell&#8217; impianto di risalita del quale l&#8217; area innevata risulti complementare ha preferenza assoluta su qualsiasi altro richiedente.</div>
<div class="ArborPara">2.  La relativa domanda deve essere inoltrata all&#8217; Assessore provinciale competente, corredata da un progetto e da una relazione illustrativa con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Devono in ogni caso essere indicati gli attraversamenti con strade, vie, sentieri, ecc., aperti al pubblico, con corsi d&#8217; acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonchè  gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.</div>
<div class="ArborPara">4.  Qualora per l&#8217; apprestamento di una pista sia necessario il taglio di boschi, il richiedente deve, su prescrizione dell&#8217; autorità  forestale territorialmente competente, procedere, ove possibile, al rimboschimento di una eguale superficie nell&#8217; ambito dello stesso bacino.</div>
<div class="ArborPara">5.  Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda deve inoltre chiedere che venga costituita la servitù  di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S00',%20true,%20'')">art. 9</a> e deve indicare i terreni a carico dei quali la servitù  viene richiesta.</div>
<div class="ArborPara">6. L&#8217; Assessorato provinciale competente può esprimere anche pareri sulla potenziale idoneità  di aree, senza che i pareri stessi comportino titolo per l&#8217; utilizzo delle aree stesse ai sensi della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Benestare</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; Assessore provinciale competente, previo parere favorevole degli uffici di cui al secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00',%20true,%20'')">art. 14</a> rilascia il benestare all&#8217; apprestamento delle aree dopo avere eventualmente costituita la servitù di pista ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S00',%20true,%20'')">art. 9</a><a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00N001', event)">[4]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[4] Comma così modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Agibilità  delle aree</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Eseguito l&#8217; apprestamento della pista, l&#8217; interessato ha l&#8217; obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza all&#8217; Assessorato provinciale competente il completamento dell&#8217; opera.</div>
<div class="ArborPara">2.  La comunicazione è  accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità  delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato, nonchè  l&#8217; osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti di cui al secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00',%20true,%20'')">art. 14</a> e la presenza degli ulteriori requisiti della pista come prescritto nel benestare di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  L&#8217; Assessorato provinciale competente provvede contemporaneamente ad informare gli uffici di cui al secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00',%20true,%20'')">art. 14</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servitù  di pista</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il procedimento per l&#8217; imposizione della servitù è  regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.</div>
<div class="ArborPara">2.  Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate prima della costituzione della servitù , al proprietario del fondo servente è  dovuta un&#8217; indennità , unica per tutto il periodo di imposizione della servitù , la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù  stessa subiscono il suolo ed eventuali fabbricati.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il valore dell&#8217; immobile gravato dalla servitù è  computato nello stato in cui esso trovasi all&#8217; atto dell&#8217; occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.</div>
<div class="ArborPara">4.  I danni derivanti dal normale e regolare utilizzo delle aree di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0001S00',%20true,%20'')">art. 1 della presente legge</a> vanno invece risarciti annualmente mediante apposita indennità .</div>
<div class="ArborPara">5.  Al proprietario devono essere, inoltre, risarciti i danni prodotti durante l&#8217; apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee.</div>
<div class="ArborPara">6. Per la determinazione dell&#8217; indennità  dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, in quanto non contrastanti con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">7. Nell&#8217; atto col quale si fissa l&#8217; indennità  prevista nel presente articolo devono essere determinati l&#8217; area delle zone soggette a servitù  di passaggio coattive e il numero e le misure delle eventuali opere artificiali.</div>
<div class="ArborPara">8. Mentre l&#8217; indennità  di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde ad un decimo del valore del terreno accertato ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19720820000000000000015BZA0012S00',%20true,%20'')">art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15</a>, e successive modifiche, quella di cui al quarto comma viene determinata, in caso di prato o pascolo, sulla base dell&#8217; effettiva diminuzione del raccolto o, in caso di terreno boschivo, sulla base della quota annua di accrescimento medio della zona franco luogo di carico.</div>
<div class="ArborPara">9. In caso di prato o di pascolo non coltivati non spetta l&#8217; indennità  di cui al quarto comma.</div>
<div class="ArborPara">10. In caso di terreni boschivi il risarcimento danni di cui al quinto comma avviene sulla base della quantità  del legname tagliato calcolato franco luogo di carico e decurtato del 10% per spese di trasporto.</div>
<div class="ArborPara">11.  Salvi i rapporti contrattuali in vigore, per le aree sciabili già  in esercizio prima dell&#8217; entrata in vigore della presente legge, il pagamento dell&#8217; indennità per la limitazione della disponibilità  dei terreni in seguito all&#8217; imposizione della servitù  di pista può avvenire mediante corresponsione di 10 rate annue, pagabili di volta in volta in anticipo.</div>
<div class="ArborPara">Art.9 bis</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Trattative con i proprietari <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S02N001', event)">[5]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S02N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[5] Articolo inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20011228000000000000019BZA0042S00',%20true,%20'')">articolo 42 della L.P. n. 19 del 28-12-2001</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Il procedimento per l&#8217;imposizione della servitù di pista viene avviato ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S00',%20true,%20'')">articolo 9</a>, comma 1, dopo esito negativo delle trattative con i rispettivi proprietari, dirette alla costituzione contrattuale volontaria della servitù di pista.</div>
<div class="ArborPara">2. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare con deliberazione i criteri delle indennità per la costituzione della servitù di pista.</div>
<div class="ArborPara">3. La <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19731108000000000000087BZ',%20true,%20'')">legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87</a> (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) è soggetta, in quanto compatibile, alla disciplina del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Esercizio della servitù</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La servitù  di pista conferisce i seguenti diritti:</div>
<div class="ArborPara">a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica stabilite nel progetto approvato e prescritte dall&#8217;Ufficio provinciale competente per le piste da sci, nonchè  autorizzate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0010S00N001', event)">[6]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0010S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[6] Lettera così modificata dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>;</div>
<div class="ArborPara">b) eseguire le opere di taglio di alberi e asportazione di ostacoli necessari per l&#8217; esercizio della pista prescritte dalla dall&#8217;Ufficio provinciale competente per le piste da sci e approvate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0010S00N001', event)">[6]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0010S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[6] Lettera così modificata dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>;</div>
<div class="ArborPara">c) apporre l&#8217; opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">d) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;</div>
<div class="ArborPara">e) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l&#8217; accesso all&#8217; area sciabile e impedire altresì  qualsiasi attività  comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste stesse.</div>
<div class="ArborPara">2.  Indipendentemente dai diritti di cui alle precedenti lettere deve essere sempre garantito agli edifici abitati o adibiti all&#8217; attività  agricola l&#8217; accesso a piedi e in quanto necessario anche con veicoli.  In caso di assoluta necessità  ai proprietari dei fondi confinanti o adiacenti è  data facoltà  di accedere all&#8217; area sciabile per il trasporto e l&#8217; avallamento del legname, previo intesa con il titolare della servitù  di pista sui modi e tempi dei trasporti.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il proprietario del terreno non può  in alcun modo impedire od ostacolare l&#8217; uso della servitù , mentre il titolare della servitù  non può  aggravare la servitù medesima.  Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù  è , inoltre, obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifica dell&#8217; esercizio della servitù</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l&#8217; esercizio della servitù , dovrà  mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, la disponibilità  di altro settore di terreno adatto all&#8217; esercizio della servitù , riconosciuto idoneo dalla dall&#8217;Ufficio provinciale competente per le piste da sci e la cui destinazione corrisponda a quanto previsto dal piano urbanistico comunale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0011S00N001', event)">[7]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0011S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[7] Comma così modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il cambiamento di terreno per l&#8217; esercizio della servitù  può  essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l&#8217; area sciabile e di nessun danno al fondo.</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Durata della servitù</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La servitù  di pista, nel caso in cui la stessa non sia servita da un impianto di risalita, può  essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 30.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora l&#8217; area sia servita da un impianto di risalita la servitù  ha durata corrispondente alla concessione dell&#8217; impianto stesso.</div>
<div class="ArborPara">3.  In caso di rinnovo della concessione dell&#8217; impianto il titolare della servitù  ha diritto al rinnovo della servitù  senza corresponsione dell&#8217; indennità di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0009S00',%20true,%20'')">art. 9</a>, secondo comma, e senza presentazione di apposita domanda.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nel caso in cui l&#8217; area sciabile cessi di essere tale il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità  del proprietario alla cui richiesta il titolare della servitù  deve, su parere motivato dell&#8217; autorità  forestale territorialmente competente, ripristinare, ove possibile, lo stato di consistenza originario, qualora il mancato ripristino possa essere di grave pregiudizio al proprietario.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Commissione tecnica per le piste da sci</div>
</div>
<div class="ArborPara">Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0013S00N001', event)">[8]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0013S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[8] Articolo abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Pareri ai fini delle ubicazione delle aree <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00N001', event)">[9]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[9] Rubrica sostituita dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00N002', event)">[10]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0014S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[10] Comma abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per i fini di cui al terzo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, il parere vincolante sull&#8217; ubicazione delle aree viene espresso sulla base di una relazione scritta:</div>
<div class="ArborPara">1) dell&#8217; ispettorato forestale compente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all&#8217; idoneità  sotto l&#8217; aspetto idrogeologico, nonchè al pericolo di frane;</div>
<div class="ArborPara">2) dell&#8217; azienda speciale per la regolazione dei corsi d&#8217; acqua e la difesa del suolo con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;</div>
<div class="ArborPara">3) del servizio provinciale prevenzione valanghe con riferimento alla potenziale eventualità  di caduta di valanghe.</div>
<div class="ArborPara">3.  Per i fini di cui al primo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, nell&#8217; emettere i pareri la commissione può  disporre prescrizioni vincolanti.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Provvedimenti in caso di inadempienza</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nei casi di inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l&#8217; applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0021S00',%20true,%20'')">art. 21</a>, l&#8217; Assessore provinciale competente, su proposta dell&#8217; ufficio piste o di propria iniziativa, ordina l&#8217; adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l&#8217; osservanza delle norme prescritte fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività .</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; interruzione dell&#8217; attività  è  altresì  promossa dall&#8217; Assessore provinciale competente, su proposta dell&#8217; ufficio o di propria iniziativa, allorchè  venisse accertata l&#8217; esistenza e/ o l&#8217; incombenza di pericoli pregiudicanti l&#8217; integrità  fisica degli utenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Ufficio piste</div>
</div>
<div class="ArborPara">Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0016S00N001', event)">[11]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0016S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[11] Articolo abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010219000000000000004BZA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servizio piste e soccorso</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per la manutenzione e il controllo di piste da sci, nonchè  per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste stesse, gli esercenti le piste devono istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.</div>
<div class="ArborPara">2.  Dall&#8217; istituzione del servizio piste e soccorso si può  prescindere in caso di condizioni particolari da determinarsi mediante regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Al fine di garantire l&#8217; efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l&#8217; Amministrazione provinciale è  autorizzata a svolgere direttamente corsi di formazione e di perfezionamento o di affidarne la esecuzione ad associazioni o enti con caratteristiche da stabilirsi con decreto dell&#8217; Assessore competente.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per la dotazione della necessaria attrezzatura del servizio soccorso la Giunta provinciale, su proposta dell&#8217; Assessore competente, può  concedere a:</div>
<div class="ArborPara">1) enti ed amministrazioni pubblici, nonchè  associazioni e organizzazioni aventi per scopo il soccorso degli infortunati e ritenute comunque idonee, contributi nella misura massima fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;</div>
<div class="ArborPara">2) esercenti le piste o le aree sciabili contributi nella misura massima fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.</div>
<div class="ArborPara">5.  La spesa ammissibile di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma è  determinata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione prevista dall&#8217; art. 3 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49.</div>
<div class="ArborPara">6. Le domande di contributo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere corredate:</div>
<div class="ArborPara">a) di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature e dell&#8217; equipaggiamento di salvataggio;</div>
<div class="ArborPara">b) dell&#8217; elenco delle attrezzature e degli equipaggiamenti da acquistarsi;</div>
<div class="ArborPara">c) del preventivo di spesa;</div>
<div class="ArborPara">d) del relativo piano di finanziamento.</div>
<div class="ArborPara">6- bis.  La Giunta provinciale è  autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l&#8217; espletamento della loro attività  e per l&#8217; acquisto di attrezzature.  L&#8217; erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19901016000000000000019BZ',%20true,%20'')">legge provinciale nº 19/ 1990</a> e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00N001', event)">[12]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[12] Comma inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19911213000000000000033BZA0028S00',%20true,%20'')">articolo 28 della L.P. n. 33 del 13-12-1991</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">7. La liquidazione dei contributi avviene su domanda dei beneficiari corredata dai giustificativi di spesa e del relativo elenco.</div>
<div class="ArborPara">Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti o associazioni qualificati <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00N002', event)">[13]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[13] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980811000000000000009BZA0051S00',%20true,%20'')">articolo 51 della L.P. n. 9 del 11-08-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Manutenzione</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il titolare delle aree sciabili ha l&#8217; obbligo di curare che le stesse mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le norme per la manutenzione, in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1<a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0018S00N001', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0018S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050620000000000000003BZA0018S00',%20true,%20'')">articolo 18 della L.P. n. 3 del 20-06-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tutela dell&#8217; ambiente</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Allo scopo di garantire una maggiore tutela dell&#8217; ambiente nella fase dell&#8217; apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul rispettivo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui al primo comma dell&#8217; articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1960, n. 16, e successiva modifica, è  accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall&#8217; intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comportamento dello sciatore</div>
</div>
<div class="ArborPara"><strong>1.  Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l&#8217; incolumità  altrui o provocare danno a persone e cose.</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 2.  Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità , alle condizioni del terreno, alla visibilità , allo stato di innevamento, nonchè alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.</strong></div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Sanzioni amministrative</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ferma restando l&#8217; applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:</div>
<div class="ArborPara">a) chiunque gestisca una pista da sci o eserciti la pratica dello sci su aree costituite da manto erboso in settori di territorio sui quali non sia stato individuato il vincolo di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0004S00',%20true,%20'')">art. 4</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 5.000.000;</div>
<div class="ArborPara">b) chiunque trascuri l&#8217; osservanza di una disposizione stabilita nel benestare di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;</div>
<div class="ArborPara">c) chiunque appresti senza concessione ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0005S00',%20true,%20'')">art. 5</a> una pista da sci, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a lire 50.000.000;</div>
<div class="ArborPara">d) chiunque gestisca un&#8217; area sciabile senza avere provveduto alla comunicazione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0008S00',%20true,%20'')">art. 8</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000;</div>
<div class="ArborPara">e) chiunque gestisca un&#8217; area sciabile senza avere provveduto all&#8217; istituzione del servizio piste e soccorso di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;</div>
<div class="ArborPara">f) chiunque nella gestione di una pista da sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000;</div>
<div class="ArborPara">g) chiunque nell&#8217; esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 100.000;</div>
<div class="ArborPara">h) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti l&#8217; apprestamento, nonchè  la manutenzione estiva di aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;</div>
<div class="ArborPara">i) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti la manutenzione invernale delle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.</div>
<div class="ArborPara">2.  Agli effetti dell&#8217; accertamento delle infrazioni sull&#8217; applicazione della presente legge sono incaricati:</div>
<div class="ArborPara">a) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle  lett. b), c) e d), i funzionari dell&#8217; ufficio piste;</div>
<div class="ArborPara">b) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle  lett. a), e), f), h) ed i), gli incaricati comunali, i funzionari dell&#8217; ufficio piste e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di sicurezza pubblica.</div>
<div class="ArborPara">3.  Per l&#8217; accertamento delle trasgressioni e la applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19770107000000000000009BZ',%20true,%20'')">legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9</a>.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo ripartizione competente.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme transitorie e finali <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0022S00N001', event)">[15]</a><span id="notas_LEGGEPRO19810226000000000000006BZA0022S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[15] Vedi proroga di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19860304000000000000008BZA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 8 del 04-03-1986</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Dalla richiesta di benestare da rilasciarsi ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0007S00',%20true,%20'')">art. 7 della presente legge</a> vengono dispensati coloro che dispongono di analoga attestazione che sia stata rilasciata ai sensi dell&#8217; art. 7 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.</div>
<div class="ArborPara">2.  Gli esercenti di aree sciabili che non dispongono del benestare di cui al precedente comma, entro tre anni ed in ogni caso su richiesta dell&#8217; ufficio piste dall&#8217; entrata in vigore della presente legge sono obbligati a presentare domanda per l&#8217; apprestamento delle relative aree di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0006S00',%20true,%20'')">art. 6</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Viene fatta salva in ogni caso la facoltà  dell&#8217; Assessore provinciale competente, su proposta dell&#8217; ufficio piste, di disporre gli interventi previsti nel precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0015S00',%20true,%20'')">art. 15</a>.</div>
<div class="ArborPara">4.  Con l&#8217; entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, nonchè tutte le altre disposizioni in quanto contrastanti con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5.  Fino all&#8217; emanazione del nuovo ordinamento degli uffici provinciali le funzioni di dirigente dell&#8217; ufficio piste sono espletate dal funzionario preposto al servizio attività  sportive presso l&#8217; assessorato al turismo.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme finanziarie</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per l&#8217; attuazione della presente legge è  autorizzata a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 27 milioni, così  ripartita:</div>
<div class="ArborPara">a) lire 2 milioni, per i compensi ai componenti la commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0013S00',%20true,%20'')">art. 13</a>;</div>
<div class="ArborPara">b) lire 10 milioni, per l&#8217; assicurazione e l&#8217; attrezzatura previste rispettivamente ai commi 11 e 12 dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0013S00',%20true,%20'')">art. 13</a>;</div>
<div class="ArborPara">c) lire 15 milioni, per la concessione dei contributi di cui al quarto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19810226000000000000006BZA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Alla copertura dell&#8217; onere indicato al comma precedente si provvede come segue:</div>
<div class="ArborPara">- quanto all&#8217; onere di cui alla lett. a), mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125</div>
<div class="ArborPara">dello stato di previsione della spesa per l&#8217; anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità ;</div>
<div class="ArborPara">- quanto agli oneri di cui alle lett. b) e c), mediante utilizzo degli stanziamenti previsti per importi corrispondenti rispettivamente al cap. 76116 e al cap. 76115 del medesimo stato di previsione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci provinciali per gli anni successivi saranno stabiliti dalla relativa legge finanziaria annuale, ai sensi dell&#8217; art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.</div>
<div class="ArborPara">Art.24</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Clausola di urgenza</div>
</div>
<div class="ArborPara">La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLLC______19480226000000000000005A0055S00',%20false,%20'')">art. 55 dello Statuto</a> speciale per la Regione Trentino &#8211; Alto Adige ed entrerà  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provincia-di-bolzano-nr-61981-ordinamento-delle-piste-da-sci/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge provinciale Trento nr. 7/1987 DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provinciale-trento-nr-71987-disciplina-delle-linee-funiviarie-in-servizio-pubblico-e-delle-piste-da-sci</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provinciale-trento-nr-71987-disciplina-delle-linee-funiviarie-in-servizio-pubblico-e-delle-piste-da-sci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoripistalegale.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-04-1987 &#8211; PROVINCIA DI TRENTO



Disposizioni preliminari comuni.

Art.1

Disciplina generale [1]
 
[1] Articolo sostituito dall&#8217;articolo 7 della L.P. n. 7 del 18-09-1989.



1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione piste da sci, in quanto strutture di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-04-1987 &#8211; PROVINCIA DI TRENTO</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni preliminari comuni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina generale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0001S00N001', event)">[1]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0001S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[1] Articolo sostituito dall&#8217;articolo 7 della L.P. n. 7 del 18-09-1989.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione piste da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l&#8217;assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.</div>
<div class="ArborPara">3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Previsioni urbanistiche.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è  effettuata dagli strumenti urbanistici.</div>
<div class="ArborPara">2.  In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune e piste da discesa e da fondo di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell&#8217; assetto ambientale.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.</div>
<div class="ArborPara">4.  Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00N001', event)">[2]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[2] Comma abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0059S00',%20true,%20'')">articolo 59 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nell&#8217; istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già  esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.</div>
<div class="ArborPara">3.  L&#8217; assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l&#8217; autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.</div>
<div class="ArborPara">4.  In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l&#8217; impianto funiviario, la Giunta provinciale può  pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell&#8217; esercizio dell&#8217; impianto funiviario.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Assenso dell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di piste da sci .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2. A tal fine la domanda intesa ad ottenere l&#8217;assenso preliminare, con l&#8217;indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al Servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili).</div>
<div class="ArborPara">3. Per l&#8217;istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell&#8217;assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie.</div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piani orientativi.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l&#8217; elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.</div>
<div class="ArborPara">2.  Tale piano è  approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i Comuni interessati.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all&#8217; approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà  richiedere su di essi il parere degli organi o dei sevizi provinciali di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00',%20true,%20'')">articolo 11</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">4.  Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00',%20true,%20'')">articolo 2</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Commissione di coordinamento <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00N001', event)">[3]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[3] Articolo sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. E&#8217; istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:</div>
<div class="ArborPara">a) il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;</div>
<div class="ArborPara">b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;</div>
<div class="ArborPara">c) il dirigente del servizio impianti a fune;</div>
<div class="ArborPara">d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;</div>
<div class="ArborPara">e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;</div>
<div class="ArborPara">f) il dirigente del servizio geologico;</div>
<div class="ArborPara">g) il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;</div>
<div class="ArborPara">h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;</div>
<div class="ArborPara">i) il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;</div>
<div class="ArborPara">l) il dirigente del servizio parchi e foresta demaniali.</div>
<div class="ArborPara">2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">3. La commissione viene convocata dal presidente, d&#8217;ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</div>
<div class="ArborPara">I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma quinto sono deliberati con voto unanime dei presenti.</div>
<div class="ArborPara">4. Per ognuno dei componenti di cui al comma primo viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.</div>
<div class="ArborPara">5. La commissione autorizza:</div>
<div class="ArborPara">a) l&#8217;esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;</div>
<div class="ArborPara">b) l&#8217;esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">art. 15</a>;</div>
<div class="ArborPara">c) l&#8217;esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">6. L&#8217;autorizzazione della commissione per l&#8217;esecuzione dei lavori di cui al comma quinto sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.</div>
<div class="ArborPara">7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.</div>
<div class="ArborPara">8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Interventi di prevenzione <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00N001', event)">[4]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[4] Articolo sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell&#8217;esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturale ovvero per effetto dell&#8217;adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">art. 30</a> edelle regole dell&#8217;arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">2. Ai fini del rilascio e della notifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">13</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> nonchè ai fini delle autorizzazioni all&#8217;apprestamento delle piste da sci ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">art. 34</a>, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo delle valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma quarto. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all&#8217;atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">13</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> .</div>
<div class="ArborPara">3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonchè l&#8217;esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma secondo. Qualora, durante l&#8217;esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell&#8217;esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all&#8217;aggiornamento del piano di cui al comma secondo.</div>
<div class="ArborPara">4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:</div>
<div class="ArborPara">a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma secondo;</div>
<div class="ArborPara">b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;</div>
<div class="ArborPara">c) i criteri per l&#8217;individuazione, la progettazione e l&#8217;esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;</div>
<div class="ArborPara">d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;</div>
<div class="ArborPara">e) le disposizioni relative al deposito e all&#8217;acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma secondo e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma quinto;</div>
<div class="ArborPara">f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonchè per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO II</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concessioni di linee funiviarie.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La costruzione e l&#8217; esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria.  Essa costituisce anche autorizzazione nei limiti delle competenze provinciali, per l&#8217; esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più  funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.</div>
<div class="ArborPara">4.  Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.</div>
<div class="ArborPara">5.  Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.</div>
<div class="ArborPara">6.  Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità  in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Categorie di linee.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:</div>
<div class="ArborPara">- la prima categoria comprende le linee che sostituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;</div>
<div class="ArborPara">- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;</div>
<div class="ArborPara">- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Domanda e documentazione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al Servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:</div>
<div class="ArborPara">a) il progetto esecutivo o di massima dell&#8217; impianto che realizza la linea;</div>
<div class="ArborPara">b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all&#8217; esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell&#8217; energia elettrica dalla più  vicina linea di distribuzione e simili);</div>
<div class="ArborPara">c) una relazione illustrativa delle finalità  della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già  esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;</div>
<div class="ArborPara">d) una relazione sui lavori programmati per l&#8217; apprestamento delle piste;</div>
<div class="ArborPara">e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora il richiedente la concessione sia una società , la domanda deve essere corredata anche dall&#8217; atto di costituzione e dallo statuto della medesima.</div>
<div class="ArborPara">3.  Le modalità  di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Istruttoria.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; istruttoria sulla domanda di concessione è  condotta dal Servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documetnazione allegata:</div>
<div class="ArborPara">- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà  il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;</div>
<div class="ArborPara">- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà  il proprio avviso sull&#8217; iniziativa proposta in rapproto allo sviluppo turistico nonchè ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull&#8217; economia e sull&#8217; assetto territoriale ed ambientale della zona;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà  il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell&#8217; articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio geologico che si esprimerà  in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità  dei terreni interessati dalle opere;</div>
<div class="ArborPara">- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l&#8217;espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale<a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N002', event)">[6]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[6] Trattino sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>;</div>
<div class="ArborPara">- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19760708000000000000018TN',%20true,%20'')">legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</a>;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio competente in materia di turismo che si esprimerà  in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonchè  in merito alla loro congruità  e compatibilità  rispetto alle componenti impiantistiche <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N001', event)">[5]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[5] Comma modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0062S00',%20true,%20'')">articolo 62 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a> e dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-7-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune potrà  richiedere il parere della Commissione consultiva di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l&#8217; impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è  trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà  in ordine alla compatibilità  dell&#8217; impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per l&#8217; istruttoria sulla domanda l&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonchè  i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati.  Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente.  La riunione è  convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l&#8217; acquisizione dal richiedente della documentazione supplettiva del pari eventualmente necessaria.</div>
<div class="ArborPara">5.  I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la Giunta del Comprensorio interessati trasmettono al Servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è  stata loro trasmessa la domanda, salvo che l&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull&#8217; iniziativa proposta.</div>
<div class="ArborPara">6.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall&#8217; acquisizione delle relazioni di cui al precedente comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l&#8217; adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Deposito cauzionale.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo comunica la richiedente l&#8217; importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.</div>
<div class="ArborPara">2.  La cauzione è  composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell&#8217; impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.</div>
<div class="ArborPara">3.  La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all&#8217; esercizio del ramo cauzioni.</div>
<div class="ArborPara">4.  La quota di cauzione a garanzia dell&#8217; esecuzione dell&#8217; impianto è  restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell&#8217; autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a> e ad avvenuto rimborso alla Provincia delle somme dalla stessa anticipate, ai sensi del secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29</a>;  è  inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa;  è  incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara">Rilascio della concessione  1.  La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:</div>
<div class="ArborPara">a) il Servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell&#8217; impianto alla vigente normativa tecnica;</div>
<div class="ArborPara">b) la realizzazione dell&#8217; impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0005S00',%20true,%20'')">articolo 5</a>, qualora approvato;</div>
<div class="ArborPara">c) il comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19781123000000000000048TNA0032S00',%20true,%20'')">articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48</a>;</div>
<div class="ArborPara">d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0012S00',%20true,%20'')">articolo 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può  imporre, anche ai fini autorizzati previsti dal secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0008S00',%20true,%20'')">articolo 8</a> della presente legge, clausole e prescrizioni particolari.  Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è  tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l&#8217; impianto e le opere accessorie ed ottenere l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a>.  Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad annni tre per gli altri tipi di impianto.  Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più  concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori.  Lo stesso termine può  in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.</div>
<div class="ArborPara">3.  La durata della concessione non può  eccedere i seguenti limiti:</div>
<div class="ArborPara">- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;</div>
<div class="ArborPara">- anni quindici per le linee di terza categoria.</div>
<div class="ArborPara">4.  A parità  di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell&#8217; ordine agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.</div>
<div class="ArborPara">5.  La preferenza di cui al precedente comma non è  operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">articolo 24</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5 bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonchè all&#8217;interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell&#8217;ordine, alla società di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">art. 4</a> del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, e sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00N001', event)">[7]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[7] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930709000000000000016TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 della L.P. n. 16 del 09-07-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Diniego della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">articolo 13</a>, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell&#8217; impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell&#8217; istruttoria.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifica della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La concessione può  essere modificata, con l&#8217; osservanza della procedura per il suo rilascio ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento.  Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell&#8217; impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per l&#8217; esecuzione delle modifiche non sostanziali è  richiesto solamente l&#8217; atto di approvazione di cui al quinto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rinnovo della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La concessione può  essere rinnovata, anche più  volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nella domanda di rinnovo il concessionario può  proporre modifiche delle caratteristiche dell&#8217; impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto, In tal caso trova applicazione il disposto del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prestazioni eventualmente necessarie, a seguito dell&#8217; istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell&#8217; impianto e sulle eventuali modifiche proposte.</div>
<div class="ArborPara">4.  La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonchè  il termine per l&#8217; adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l&#8217; esecuzione delle eventuali modifiche proposte.</div>
<div class="ArborPara">5.  Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte.  Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio si osserva la procedura prevista dagli articolo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">6.  La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.</div>
<div class="ArborPara">7.  La Giunta provinciale può  inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità  nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.</div>
<div class="ArborPara">8.  Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l&#8217; esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell&#8217; autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Trasferimento della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.</div>
<div class="ArborPara">2.  A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell&#8217; azienda per atto tra vivi.</div>
<div class="ArborPara">3.  Fino all&#8217; assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell&#8217; atto di trasferimento dell&#8217; azienda in proprietà  o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell&#8217; Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.</div>
<div class="ArborPara">4.  In caso di trasferimento temporaneo dell&#8217; azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l&#8217; esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale.  Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Nel caso di morte del concessionario, l&#8217; avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.</div>
<div class="ArborPara">6.  Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l&#8217; avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l&#8217; esercizio della linea qualora presentino al Servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.</div>
<div class="ArborPara">7.  La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già  stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.</div>
<div class="ArborPara">8.  Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Cambiamento di categoria.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può  essere disposto d&#8217; ufficio o su richiesta del concessionario.  In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0010S00',%20true,%20'')">articolo 10</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Decadenza della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Fatto salvo quanto previsto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0003S00',%20true,%20'')">articolo 3</a>, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio o da norme di legge o di regolamento.</div>
<div class="ArborPara">2.  La Giunta provinciale pronuncia altresì  la decadenza quando la società  concessionaria si sciolga o comunque si estingua a qualsiasi titolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.</div>
<div class="ArborPara">4.  La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è  pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avvio di ricevimento.</div>
<div class="ArborPara">5.  In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all&#8217; ultimo domicilio del concessionario.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Revoca della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può  essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.  Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal Servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell&#8217; ammontare degli eventuali contributi già  corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; onere dell&#8217; indennizzo è  posto a carico dell&#8217; ente in favore del quale è  riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.</div>
<div class="ArborPara">3.  Contro la determinazione dell&#8217; indennizzo il concessionario può  adire l&#8217; autorità  giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l&#8217; impugnazione dell&#8217; indennità  di espropriazione per pubblica utilità .</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; indennizzo può  essere negato quando la revoca è  disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno suolo quale sono ubicati l&#8217; impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.</div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Risoluzione consensuale della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; escluso in tal caso qualsiasi obbligo dell&#8217; Amministrazione ri rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Restituzione in pristino dei terreni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell&#8217; impianto, nonchè  alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all&#8217; asporto del materiale di risulta, semprechè opere e materiale non abbiano altra utile destinazione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora il concessionario non esegua l&#8217; ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l&#8217; esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso.</div>
<div class="ArborPara">3.  La nota spese è  resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è  riscosso secondo quanto disposto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell&#8217;ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all&#8217;ammontare del costo dell&#8217;intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino.  <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00N001', event)">[8]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[8] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010322000000000000003TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19 della L.P. n. 3 del 22-03-2001</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tariffe ed obblighi vari del concessionario.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità  di esercizio sono soggetti all&#8217; approvazione del Dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l&#8217; ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall&#8217; atto di concessione e dall&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio, l&#8217; applicazione delle tariffe, l&#8217; osservanza degli orari e le modalità  di esercizio.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibile per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.</div>
<div class="ArborPara">3.  E&#8217; fatto obbligo altresì  al concessionario di adottare sull&#8217; impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Il concessionario, su richiesta dell&#8217; Amministrazione delle poste e telegrafi, è  tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.</div>
<div class="ArborPara">5.  Il concessionario di impianti aerei è  tenuto al trasporto di cose secondo le modalità  contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">6.  L&#8217; esercizio dell&#8217; impianto è  comunque subordinato all&#8217; esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità  civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezioni alle persone o cose trasportate nonchè  a terze persone ed a cose.</div>
<div class="ArborPara">7.  Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità  di accertamento di essa.</div>
<div class="ArborPara">8.  I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vati tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">9.  In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell&#8217; esercizio.  Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può  rinunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19</a>.</div>
<div class="ArborPara">10.  Durante il periodo di esercizio il concessionario può  sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio medesimo.</div>
<div class="ArborPara">11.  I dipendenti della Provincia incaricati dell&#8217; ispezione e della vigilanza sull&#8217; osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.</div>
<div class="ArborPara">12.  I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività  è  strettamente connessa al trasporto funiviario.  Le facilitazioni predette sono sottoposte all&#8217; approvazione del Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">12 bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonchè all&#8217;interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d&#8217;intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti. I contributi per l&#8217;esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">art. 25</a> del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0023S00N001', event)">[9]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0023S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[9] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930709000000000000016TNA0041S00',%20true,%20'')">articolo 41 della L.P. n. 16 del 09-07-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.24</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Linee concorrenti.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già  concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità  di soluzioni proposte, al titolare della linea già  concessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già  concesse sono assentite, a parità  di soluzioni proposte, al titolare della linea già  concessa.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità  di trasporto e medesime fonti di traffico.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già  concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del Servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.</div>
<div class="ArborPara">6.  Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivata opposizione.</div>
<div class="ArborPara">7.  La Giunta provinciale, a conclusione dell&#8217; istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.25</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Progetto e costruzione dell&#8217; impianto.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al Servizio competente in materia di impianti a fune il progetto esecutivo dell&#8217; impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">articolo 30</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">art. 30</a><a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00N001', event)">[10]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[10] Comma modificato dall&#8217;articolo 28 della L.P. n. 8 del 07-08-1995.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il Servizio competente in materia di impianti a fune può  assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nel corso dell&#8217; esame del progetto devono essere verificate, sulla base dei dati esposti nel progetto esecutivo presentato, la conformità  e la corrispondenza del progetto medesimo alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune.</div>
<div class="ArborPara">5.  Qualora l&#8217; esame sia positivo, il Servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto esecutivo.  Tale approvazione comporta l&#8217; autorizzazione all&#8217; inizio dei lavori di costruzione.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può  rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell&#8217; approvazione del progetto esecutivo completo, un nullaosta per l&#8217; inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto esecutivo parziale.  Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già  eseguiti, qualora ciò  risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all&#8217; esame del progetto esecutivo completo.</div>
<div class="ArborPara">7.  I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità  di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale.</div>
<div class="ArborPara">Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente in materia di impianti a fune il quale può  disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.</div>
<div class="ArborPara">8.  I controlli effettuati da parte del Servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità  che agli stessi competono in base alle vigenti norme.</div>
<div class="ArborPara">9.  Per l&#8217; esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell&#8217; impianto si osserva quanto stabilito dal precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.26</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Collaudo funzionale e autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ultimata la costruzione dell&#8217; impianto, il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell&#8217; impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell&#8217; opera.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l&#8217; opera è  completamente ultimata e che è  stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d&#8217; arte ed in conformità  al progetto presentato.</div>
<div class="ArborPara">Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19711105000000000001086',%20false,%20'')">legge 5 novembre 1971, n. 1086</a>, con la prova dell&#8217; avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonchè  la documentazione tecnica che sarà  specificata nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  La commissione di collaudo, nominata dall&#8217; Assessore al quale è  affidata la materia degli impianti a fune, è  composta da almeno due ingegneri esperti del Servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del Servizio medesimo.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.</div>
<div class="ArborPara">5.  Qualora sul progetto dell&#8217; impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell&#8217; organo consultivo di cui al secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.</div>
<div class="ArborPara">6.  La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può  essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.</div>
<div class="ArborPara">7.  Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">8.  Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perche il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità .</div>
<div class="ArborPara">9.  Le modalità  di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">10.  Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.</div>
<div class="ArborPara">11.  La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonchè  eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">12.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l&#8217; ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l&#8217; autorizzazione all&#8217; apertura dell&#8217; impianto al pubblico esercizio.</div>
<div class="ArborPara">13.  Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.27</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modalità  d&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; esercizio deve essere effettuato secondo le modalità  previste nei regolamenti tecnici di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">articolo 30</a> ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella commissione e nell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio o comunque impartite dal Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.28</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza tecnica sull&#8217; impianto.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le funzioni di vigilanza tecnica sull&#8217; impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0028S00N001', event)">[11]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0028S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[11] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010322000000000000003TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19 della L.P. n. 3 del 22-03-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può  ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell&#8217; esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità  di funzionamento dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">4.  Il responsabile dell&#8217; esercizio ha l&#8217; obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al Servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell&#8217; impianto e l&#8217; incolumità  degli utenti.</div>
<div class="ArborPara">5.  L&#8217; impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale.  I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.</div>
<div class="ArborPara">6.  La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell&#8217; impianto è  subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed al rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.</div>
<div class="ArborPara">Art.29</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Oneri di collaudo e di sorveglianza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza, da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia.  Il concessionario provvederà  al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del Servizio competente.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il costo delle opere su cui va calcolato l&#8217; onorario è  pari al costo convenzionale dell&#8217; impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.</div>
<div class="ArborPara">4.  Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell&#8217; onorario spettante all&#8217; ingegnere.</div>
<div class="ArborPara">5.  L&#8217; onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è  determinato nella misura della metà .</div>
<div class="ArborPara">Agli stessi, per le operazioni di collaudo è  dovuto l&#8217; eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.</div>
<div class="ArborPara">6.  I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">7.  Le somme rimborsate di cui all&#8217; ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.30</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme tecniche.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Salve le diverse norme emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l&#8217; esercizio degli impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">Art.31</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Statistica.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all&#8217; impianto.  Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità  per il controllo del numero di passaggi.</div>
<div class="ArborPara">Art.32</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all&#8217; articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell&#8217; incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.</div>
<div class="ArborPara">Art.33</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Espropriazione per pubblica utilità e servitù  coattiva.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità  dei seguenti diritti reali:</div>
<div class="ArborPara">a) &#8211; la proprietà  delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonchè  degli accessi dalle pubbliche vie;</div>
<div class="ArborPara">- la proprietà  delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità  dell&#8217; impianto;</div>
<div class="ArborPara">b) la servitù  sulle aree su cui insistono i sostegni dell&#8217; impianto funiviario;</div>
<div class="ArborPara">c) la servitù  aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè  il personale di sorveglianza ed infine nell&#8217; obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l&#8217; adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l&#8217; esercizio del tipo di linea concessa;</div>
<div class="ArborPara">d) la servitù  di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;</div>
<div class="ArborPara">e) la servitù  di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell&#8217; impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più  vicina linea di distribuzione di energia elettrica.</div>
<div class="ArborPara">f) la servitù  di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più  vicino impianto di risalita.</div>
<div class="ArborPara">g) le eventuali servitù  costituite a favore di precedenti concessionari.</div>
<div class="ArborPara">2.  Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all&#8217; impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purchè dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità  dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">3.  I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Dopo un anno dall&#8217; eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e semprechè  non si addivenga all&#8217; assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può  ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù  imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.</div>
<div class="ArborPara">5.  I terreni gravati dal diritto di servitù  devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell&#8217; estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell&#8217; entrata nella detenzione da parte del concessionario con le sole modificazioni dovute all&#8217; uso specifico.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0053S00',%20true,%20'')">articolo 53 </a>della presente legge.  Tale facoltà  può  essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall&#8217; estinzione per qualsiasi titolo della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l&#8217; esecuzione dell&#8217; opera si applicano le disposizioni di cui all&#8217; articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO III</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina delle piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.34</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217; apprestamento delle piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; apprestamento delle piste da sci è  soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">L&#8217; autorizzazione è  rilasciata dietro presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell&#8217; indicazione delle servitù  di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le attività  istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il Servizio, verificata la regolarità  della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l&#8217; ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell&#8217; autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Per la determinazione, le modalità  di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0012S00',%20true,%20'')">articolo 12</a>.  La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista è  restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio; è  incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.</div>
<div class="ArborPara">Art.35</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rilascio dell&#8217; autorizzazione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  A conclusione dell&#8217; istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell&#8217; Assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:</div>
<div class="ArborPara">a) il Servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione;</div>
<div class="ArborPara">b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;</div>
<div class="ArborPara">c) sia stato effettuato l&#8217; eventuale deposito cauzionale di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.</div>
<div class="ArborPara">3.  Nell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è  tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.</div>
<div class="ArborPara">4.  La durata dei lavori non potrà  essere superiore ad anni tre.  Tale termine può  essere raddoppiato in caso di rilascio di più  autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori.  Lo stesso termine può  in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.</div>
<div class="ArborPara">5.  Per il subingresso nella titolarità  dell&#8217; autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0017S00',%20true,%20'')">17</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0019S00',%20true,%20'')">19</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0020S00',%20true,%20'')">20</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0021S00',%20true,%20'')">21</a>;  l&#8217; attività demandata nelle norme richiamate al Servizio competente in materia di impianti a fune è  esercitata dal Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">Art.36</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Direzione lavori e controlli.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità  di un tecnico abilitato in qualità  di direttore dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al Servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può  eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Si può  prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.37</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Provvedimenti in caso di inadempienza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articolo 35</a>, fatta salva l&#8217; applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l&#8217; osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; ordine di sospensione è  comunicato al titolare dell&#8217; autorizzazione e al direttore dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">3.  Dell&#8217; ordine di sospensione è  data notizia altresì  al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.</div>
<div class="ArborPara">4.  Con l&#8217; ordine di sospensione, o con atto successivo, il Servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l&#8217; esecuzione dei lavori necessari.  Scaduto il termine senza che il titolare dell&#8217; autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l&#8217; esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell&#8217; autorizzazione.  La nota spese è  resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è  riscosso secondo quanto disposto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.38</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Organi tecnici.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  All&#8217; esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0004S00',%20true,%20'')">4</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">34</a>, al controllo sull&#8217; esecuzione dei lavori nonchè  all&#8217; accertamento tecnico previsto dal successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0039S00',%20true,%20'')">articolo 39</a> provvede il Servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al Servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell&#8217; importanza e complessità delle prestazioni, nonchè  della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell&#8217; assegno compensativo previsto dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19580120000000000000004TN',%20true,%20'')">legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4</a>, e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.39</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Eseguito l&#8217; apprestamento della pista, il titolare dell&#8217; autorizzazione comunica il completamento dell&#8217; opera al Servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità  delle opere realizzate al progetto approvato, nonchè l&#8217; osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ricevuta la comunicazione, il Servizio competente in materia di turismo effettua l&#8217; accertamento tecnico di conformità  dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità  della pista all&#8217; apertura all&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">3.  Al termine dell&#8217; accertamento tecnico è  redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio di cui all&#8217; articolo successivo.</div>
<div class="ArborPara">Art.40</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora l&#8217; accertamento tecnico previsto dall&#8217; articolo precedente abbia avuto esito positivo, il Servizio competente in materia di turismo rilascia l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l&#8217; esercizio stesso.</div>
<div class="ArborPara">1 bis. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all&#8217;esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N002', event)">[13]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[13] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>, modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 ter. E&#8217; altresì fatto obbligo in capo al titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all&#8217;atto dell&#8217;acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; fatto divieto di aprire all&#8217; esercizio piste da sci in assenza dell&#8217; autorizzazione di cui al comma precedente.</div>
<div class="ArborPara">3.  Ferme restando le sanzioni di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo può  disporre l&#8217; apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l&#8217; effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">articolo 37</a>.</div>
<div class="ArborPara">4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento d&#8217;esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l&#8217;utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l&#8217;indicazione di &#8220;percorso privo di manutenzione.&#8221; <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N001', event)">[12]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[12] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. .n 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.40 bis</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio delle piste da sci<a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S02N001', event)">[15]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S02N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[15] Articolo inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. In deroga a quanto previsto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 </a>, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articolo 35</a>, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a> e del direttore dei lavori che attesti l&#8217;agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d&#8217;innevamento.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all&#8217;accertamento tecnico di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0039S00',%20true,%20'')"> articolo 39</a>, comma 2. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è comunque subordinato all&#8217;esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 </a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.41</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concorrenza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  A parità  di soluzioni proposte, l&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è  assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa all&#8217; impianto funiviario da cui la pista è  servita.</div>
<div class="ArborPara">2.  A parità  di soluzioni proposte, l&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già  autorizzate, è  assentita, di preferenza, al titolare della pista o delle piste già  autorizzate.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di integrazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità  turistico &#8211; sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">articolo 24</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.42</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piste comuni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Chi intende far confluire una pista in altra già  esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l&#8217; esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già  sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  Alla relativa domanda, che dovrà  essere redatta secondo quanto prescritto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a> e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà  essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata.</div>
<div class="ArborPara">Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà  ottenere che la pista sia resa comune.  Con propria deliberazione, su proposta del Servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.</div>
<div class="ArborPara">3.  Con lo stesso provvedimento viene determinata l&#8217; incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.</div>
<div class="ArborPara">Art.43</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servitù  di pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di un&#8217; autorizzazione o il titolare della stessa può  ottenere in via coattiva la titolarità  di servitù  di pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  La servitù  di pista conferisce i seguenti diritti:</div>
<div class="ArborPara">a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai Servizi o Uffici;</div>
<div class="ArborPara">b) apporre l&#8217; opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;</div>
<div class="ArborPara">d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonchè  durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l&#8217; accesso all&#8217; area sciabile e impedire altresì  qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;</div>
<div class="ArborPara">e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione;  il titolare della servitù  deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista, delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonchè dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;</div>
<div class="ArborPara">f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l&#8217; esecuzione delle opere previste nel presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il proprietario del terreno non può  impedire od ostacolare l&#8217; uso della servitù  mentre il titolare di essa non può  aggravare la servitù  medesima.</div>
<div class="ArborPara">Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù  è  inoltre obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.</div>
<div class="ArborPara">Art.44</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Innevamento artificiale.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di un&#8217; autorizzazione o il titolare della stessa può  ottenere in via coattiva la titolarità  dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità  della pista:</div>
<div class="ArborPara">a) la proprietà  o l&#8217; asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all&#8217; utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;</div>
<div class="ArborPara">b) la servitù  di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell&#8217; articolo 33.</div>
<div class="ArborPara">3.  I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù  stabilita dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0046S00',%20true,%20'')">articolo 46</a> per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.</div>
<div class="ArborPara">Art.45</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifica all&#8217; esercizio della servitù .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l&#8217; esercizio della servitù , dovrà  mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all&#8217; esercizio della servitù .</div>
<div class="ArborPara">2.  Il mutamento del luogo di esercizio della servitù  può  essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l&#8217; area sciabile e di nessun danno al fondo.</div>
<div class="ArborPara">Art.46</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Durata della servitù .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La servitù  di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è  rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù  ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0033S00',%20true,%20'')">articolo 33</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità  anche della pista o delle piste servite dall&#8217; impianto stesso.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità  del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.47</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifiche al tracciato della pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Su richiesta dell&#8217; interessato, alla pista già adibita all&#8217; esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.</div>
<div class="ArborPara">2.  Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articoli 35</a> e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>, sesto comma.</div>
<div class="ArborPara">Art.48</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con il provvedimento di autorizzazione all&#8217; esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà .  La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.</div>
<div class="ArborPara">2.  I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Le piste sono dotate, a cura del titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione.  Il Servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell&#8217; ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">articolo 37</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.49</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Manutenzione ed esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista ha l&#8217; obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall&#8217; atto di approvazione del progetto e dall&#8217; atto di autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il titolare è  inoltre tenuto a sospendere l&#8217; esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità  ovvero situazione di pericolo atipico.</div>
<div class="ArborPara">3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l&#8217;eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista  <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0049S00N001', event)">[16]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0049S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[16] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.50</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servizi tecnici e di assistenza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:</div>
<div class="ArborPara">a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;</div>
<div class="ArborPara">b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;</div>
<div class="ArborPara">c) apertura e chiusura delle piste;</div>
<div class="ArborPara">d) sicurezza valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2.  Si può  prescindere dall&#8217; esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Al fine di garantire l&#8217; adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è  autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le modalità  per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.51</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comportamento dello sciatore.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l&#8217;incolumità altrui o provocare danni a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00N001', event)">[17]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[17] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è  altresì  vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.</div>
<div class="ArborPara">3.  I sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell&#8217; utente.</div>
<div class="ArborPara">Art.52</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza sull&#8217; esercizio della pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al Servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40</a> in materia di esercizio delle piste, fatta salva l&#8217; applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l&#8217; osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell&#8217; esercizio della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.</div>
<div class="ArborPara">3.  In caso di particolare urgenza e gravità  i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma.  Il provvedimento è  revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per l&#8217; esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40</a>.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO IV</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme comuni, transitorie e finali.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.53</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedimento espropriativi.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può  essere dichiarata la pubblica utilità nonchè  l&#8217; indifferibilità  ed urgenza delle opere.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per l&#8217; espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l&#8217; esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19721230000000000000031TN',%20true,%20'')">legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31</a>, e successive modifiche ed integrazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.54</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Impianti a fune &#8211; Sanzioni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ferma restando l&#8217; applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR 11 luglio 1980, n. 753</a>, per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell&#8217; esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:</div>
<div class="ArborPara">a) chiunque nell&#8217; effettuare l&#8217; esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di legge e/ o di regolamento concernenti l&#8217; esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 600.000 a lire 1.800.00;</div>
<div class="ArborPara">b) qualora vengano applicate tariffe non approvate e/ o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonchè  delle disposizioni regolamentari per l&#8217; esercizio dell&#8217; impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;</div>
<div class="ArborPara">b bis) il concessionario che, nell&#8217;adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull&#8217;impianto a fune, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a> e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l&#8217;inadempimento comporti pericolo attuale per l&#8217;incolumità delle persone <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N001', event)">[18]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[18] Lettera aggiunta dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonchè, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N002', event)">[19]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[19] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Per l&#8217; applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>.</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; emissione dell&#8217; ordinanza &#8211; ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all&#8217; articolo 18 della predetta <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il controllo sull&#8217; osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di &#8221; addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell&#8217; esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.</div>
<div class="ArborPara">Art.55</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piste da sci &#8211; Sanzioni <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N001', event)">[20]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[20] Articolo modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a> e dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per la violazione delle norme in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni:</div>
<div class="ArborPara">a) chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci, ovvero modifiche a quelle esistenti, senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste dalla presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;</div>
<div class="ArborPara">b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">art. 40</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.600.000 a lire 4.800.000; la medesima sanzione si applica a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>;</div>
<div class="ArborPara">c) chiunque, nell&#8217;effettuare l&#8217;esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento concernenti l&#8217;esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 1.800.000;</div>
<div class="ArborPara">d) chiunque violi le disposizioni dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">art. 51</a> della presente legge o delle ordinanze ivi previste, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 180.000;</div>
<div class="ArborPara">d bis) il gestore che, nell&#8217;adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a> e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l&#8217;inadempimento comporti pericolo attuale per l&#8217;incolumità delle persone.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">3. La funzione del controllo sull&#8217;osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">art. 50</a>; la qualifica di &#8220;addetto alla sorveglianza&#8221; viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell&#8217;esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.</div>
<div class="ArborPara">3 bis. I titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l&#8217;accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N002', event)">[21]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[21] Comma inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0002S00',%20true,%20'')">articolo 2 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">4. Per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>.</div>
<div class="ArborPara">5. L&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all&#8217;art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.56</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà  all&#8217; assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0009S00',%20true,%20'')">articolo 9</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per le concessioni rilasciate in base alle legge preesistenti, il concessionario è  tenuto a versare all&#8217; Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 </a>a decorrere dall&#8217; anno solare successivo a quello dell&#8217; entrata in vigore della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">3.  Con l&#8217; entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">4.  Fino all&#8217; emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le disposizioni della presente legge relative all&#8217; istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all&#8217; atto dell&#8217; entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l&#8217; istruttoria disciplinata dall&#8217; articolo 8 del DPGR 7 settembre 1971, n. 5.</div>
<div class="ArborPara">6.  Per le somme già  introite nelle partite di giro dello stato di previsione dell&#8217; entrata del bilancio della Provincia ai sensi della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19710804000000000000025TA',%20true,%20'')">legge regionale 4 agosto 1971, n. 25</a>, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite in giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.57</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Assicurazioni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.  A tal fine la Giunta provinciale è  autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.</div>
<div class="ArborPara">Art.58</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà  essere presentata al Servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da un planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ricevuta la domanda il Servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Qualora a seguito dell&#8217; accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità  della pista, la commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a> ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini.  La classificazione viene operata  a seguito dell&#8217; accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l&#8217; interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5.  La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all&#8217; accertamento di cui al secondo comma.  Qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l&#8217; incolumità degli utenti, la medesima potrà  rimanere aperta all&#8217; esercizio con la classificazione come: &#8221; pista non regolamentare&#8221;.  In ogni altro caso è  disposta la sospensione a tempo indeterminato dell&#8217; esercizio della pista ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52</a>.</div>
<div class="ArborPara">6.  E&#8217; altresì  disposta la sospensione a tempo indeterminato dell&#8217; esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall&#8217; entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma.  In tali casi l&#8217; apprestamento e l&#8217; apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presenta legge.</div>
<div class="ArborPara">7.  Per le piste apprestate anteriormente all&#8217; entrata in vigore della presente legge, l&#8217; adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48</a> dovrà  avvenire entro due anni dall&#8217; entrata in vigore del regolamento ivi previsto.</div>
<div class="ArborPara">8.  Con l&#8217; entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">9.  Fino all&#8217; emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.59</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Regolamento di esecuzione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà  essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall&#8217; entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente Commissione legislativa.</div>
<div class="ArborPara">Art.60</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Istituzione del Servizio impianti a fune.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNL0003S00',%20true,%20'')">allegato C.</a>alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il n. 49 è  inserito il seguente:</div>
<div class="ArborPara">&#8221; 50 &#8211; SERVIZI IMPIANTI A FUNE</div>
<div class="ArborPara">Il Servizio provvede alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica e l&#8217; esercizio degli impianti di trasporto a fune di interesse provinciale.</div>
<div class="ArborPara">Provvede in particolare agli adempimenti tecnico &#8211; amministrativi relativi alla concessione, all&#8217; esercizio, alla vigilanza e al controllo degli impianti a fune, ivi compresa la collaudazione, nonchè  alla prevenzione e all&#8217; accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene agli impianti medesimi.</div>
<div class="ArborPara">Svolge le attività  ed i compiti connessi alla incentivazione economica del settore.</div>
<div class="ArborPara">Provvede agli adempimenti connessi ai compiti previsti dal primo comma dell&#8217; articolo 14 dello Statuto di autonomia in ordine alle linee funiviarie.</div>
<div class="ArborPara">Provvede e cura la ricerca tecnologica del settore.&#8221;.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stesso allegato C., al n. &#8221; 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E IMPIANTI A FUNE&#8221; sono apportate le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">- la denominazione varia in &#8221; 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA&#8217; SPORTIVE&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- nel primo comma in luogo delle parole &#8221; di quelli concernenti la regolamentazione tecnica e l&#8217; esercizio degli impianti in funivia&#8221; sono inserite le seguenti: &#8221; in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- l&#8217; ultimo comma è  sostituito dal seguente nuovo comma:</div>
<div class="ArborPara">&#8221; Cura la promozione delle attività  ricreative e sportive attuando, anche direttamente, iniziative per l&#8217; assistenza tecnica e il sostegno dell&#8217; associazionismo;  cura i rapporti con il  CONI anche al fine del coordinamento degli interventi di rispettiva competenza compresi quelli in materia di impianti ed attrezzature.&#8221;.</div>
<div class="ArborPara">3.  Nel medesimo allegato C., al n. &#8221; 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI E SPORTIVE&#8221; sono apportate le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">- la denominazione varia in &#8221; 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- nel primo comma sono soppresse le parole &#8220;, di attività  ricreative e sportive con i relativi impianti ed attrezzature&#8221;,   &#8211; l&#8217; ultimo comma è  abrogato.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nella prima applicazione della presente legge, per l&#8217; inquadramento nella qualifica di dirigente e la preposizione al Servizio impianti a fune si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0053S00',%20true,%20'')">articolo 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">5.  I provvedimenti attuativi del Servizio turismo e impianti a fune, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA&#8217; SPORTIVE; quelli relativi al Servizio attività  culturali e sportive si intendono confermati con riferimento al n. 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI.</div>
<div class="ArborPara">6.  E&#8217; abrogato il quarto alinea del secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0056S00',%20true,%20'')">art. 56 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.61</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione di spesa.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per l&#8217; effettuazione degli interventi di cui agli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0020S00',%20true,%20'')">20</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00',%20true,%20'')">22</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">35</a>, quinto comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">37</a>, quarto comma, 40, terzo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0048S00',%20true,%20'')">48</a>, terzo comma, e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">52</a>, quarto comma, della presente legge, è  autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.</div>
<div class="ArborPara">Art.62</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Copertura degli oneri.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Alla copertura dell&#8217; onere di lire 50.000.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0061S00',%20true,%20'')">articolo 61</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il &#8221; turismo&#8221; nell&#8217; allegato n. 5 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.</div>
<div class="ArborPara">2.  Alla copertura del maggior onere valutato nell&#8217; importo di lire 14.000.000 derivante dell&#8217; applicazione degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, ultimo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">29</a>, secondo, terzo, quarto e quinto comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0038S00',%20true,%20'')">38</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">50</a>, terzo comma, e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0057S00',%20true,%20'')">57</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i &#8221; servizi generali&#8221; nell&#8217; allegato n. 4 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale richiamati nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Alla copertura del maggior onere valutato nell&#8217; importo di lire 2.500.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il &#8221; personale in attività  di servizio ed in quiescenza&#8221; nell&#8217; allegato n. 4 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">4.  Alla copertura dell&#8217; onere di lire 100.000.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0061S00',%20true,%20'')">articolo 61</a> della presente legge, per il periodo degli anni 1988-1989, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità  derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; strutture economiche&#8221;, programma &#8221; turismo&#8221;, area di intervento &#8221; strutture turistiche&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; articolo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">5.  All&#8217; onere valutato nell&#8217; importo di lire 20.000.000 derivante dell&#8217; applicazione degli articoli , ultimo comma<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">29</a>, secondo, terzo, quarto quinto comma,<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0038S00',%20true,%20'')">38</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">50</a>, terzo comma, e 57<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0057S00',%20true,%20'')">57</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1988, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità  derivante dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; organizzazione&#8221;, programma &#8221; amministrazione generale&#8221;, area di attività  &#8221; servizi generali&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">6.  All&#8217; onere valutato nell&#8217; importo di lire 3.200.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1988, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota parte delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; organizzazione&#8221;, programma &#8221; amministrazione generale&#8221;, area di attività &#8221; personale in attività  di servizio e in quiescenza&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">7.  Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.63</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Variazioni di bilancio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nello stato di previsione dell&#8217; entrata &#8211; tabella A &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni di nuova istituzione:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 37301 &#8211; Rimborso di somme anticipate dalla Provincia per oneri di collaudo a carico di concessionari degli impianti funiviari (cod. mecc. 362)</div>
<div class="ArborPara">Competenza per memoria</div>
<div class="ArborPara">Cassa per memoria</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">in diminuzione:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 84170 &#8211; Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso &#8211; Spese correnti (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 &#8211; art. 24</a>)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 16.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 16.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 84180 &#8211; Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso &#8211; Spese in conto capitale (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 &#8211; art. 24</a>)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Totale variazioni in diminuzione Competenza L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">in aumento:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12200 &#8211; Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli Competenza L. 2.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12240 &#8211; Spese per la formazione e l&#8217; aggiornamento del personale provinciale e di altro personale previsto da norme specifiche (leggi provinciali <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0037S00',%20true,%20'')">29 aprile 1983, n. 12, artº 37</a>;  28 agosto 1978, n. 33, artº 8; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19821227000000000000030TNA0005S00',%20true,%20'')">27 dicembre 1982, n. 30, art. 5</a> ed in corso di promulgazione)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12300 &#8211; Spese per consigli, comitati, commissioni <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19580120000000000000004TN',%20true,%20'')">legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4</a> e successive modificazioni)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 9.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 9.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12301 &#8211; Spese per compensi a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19560120000000000000004TN',%20true,%20'')">leggi provinciali 20 gennaio 1956, n. 4</a>, art.  14 dicembre 1961, n. 5 e successive modificazioni)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 1.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 1.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12340 (con modifica di dizione) &#8211; Spese per l&#8217; assicurazione a copertura delle responsabilità civile verso terzi e degli infortuni di dipendenti provinciali Competenza L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 48345 (di nuova istizione)</div>
<div class="ArborPara">(tit. 02, sez. 10, catº 10 &#8211; cod. mecc. 2121031024)</div>
<div class="ArborPara">- Spese per indennizzi e per interventi sulle piste da sci e sugli impianti a fune (legge provinciale in corso di promulgazione)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Totale variazioni in aumento Competenza L. 66.550.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">3.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, le somme di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0062S00',%20true,%20'')">articolo 62</a> sono portate in diminuzione delle &#8221; spese per leggi in programma&#8221; nei settori funzionali, programmi, area di intervento ed aree di attività  indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0062S00',%20true,%20'')"> articolo 62 </a>ed in aumento delle &#8221; spese per leggi operanti&#8221; in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.</div>
<div class="ArborPara">4.  La presente legge entrerà  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</div>
<div class="ArborPara">La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provinciale-trento-nr-71987-disciplina-delle-linee-funiviarie-in-servizio-pubblico-e-delle-piste-da-sci/feed</wfw:commentRss>
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		<title>Distacco programmato di valanghe D.M. nr. 392 5 dicembre 2003</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/distacco-programmato-di-valanghe-dm-nr-392-5-dicembre-2003</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:46:25 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoripistalegale.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 dicembre 2003 n. 392 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). &#8211; Regolamento  concernente  modifica  dell&#8217;articolo 7  del  decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante  norme  per  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ArborPara">DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 dicembre 2003 n. 392 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). &#8211; Regolamento  concernente  modifica  dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALDM______19980804000000000000400A0007S00',%20true,%20'')">articolo 7  del  decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4 agosto 1998, n. 400</a>, recante  norme  per  le  funicolari  aeree  e  terrestri  in servizio pubblico destinati al trasporto di persone (1).</div>
<div class="ArborPara">(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l&#8217;annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</div>
<div class="ArborPara">IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</div>
<div class="ArborPara">Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico   delle   disposizioni   di  legge  per  le  ferrovie  concesse all&#8217;industria   privata,  le  tramvie  a  trazione  meccanica  e  gli automobili;</div>
<div class="ArborPara">Vista  la  legge  23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione  all&#8217;industria  privata dell&#8217;impianto e dell&#8217;esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n.  1367,  che  disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l&#8217;esercizio  delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;</div>
<div class="ArborPara">Visti  gli  articoli 1  e  95  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  11 luglio  1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di  polizia,  sicurezza e regolarità dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;</div>
<div class="ArborPara">Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>
<div class="ArborPara">Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto   1998,   n.  400,  recante  «Regolamento  generale  per  le funicolari  aeree  e  terrestri  in  servizio  pubblico  destinato al trasporto di persone»;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante «Riforma  dell&#8217;organizzazione  del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;</div>
<div class="ArborPara">Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e  di  esercizio  delle  funicolari  aeree  e  terrestri in relazione all&#8217;evoluzione  della  tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all&#8217;esperienza nel settore;</div>
<div class="ArborPara">Visto   il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-regioni  e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 &#8211; Rep. atti n. 1450;</div>
<div class="ArborPara">Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 10 febbraio 2003;</div>
<div class="ArborPara">Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell&#8217;articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>
<div class="ArborPara">A d o t t a</div>
<div class="ArborPara">il seguente regolamento:</div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti               e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (1)</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art. 1.</div>
<div class="ArborPara">1.  Il  comma  6,  dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALDM______19980804000000000000400A0007S00',%20true,%20'')">articolo  7,  del  decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione 4 agosto 1998, n. 400</a>, è sostituito dal seguente:</div>
<div class="ArborPara">«6.  L&#8217;a<strong>rea  che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell&#8217;esercizio  deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi  dalle  autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l&#8217;assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l&#8217;area ricada in siti a rischio:</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> a) per  quanto  riguarda  gli  aspetti  geologico e geotecnico si applica la <a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALL_______19740202000000000000064',%20true,%20'')">legge 2 febbraio 1974, n. 64</a>, e relative norme tecniche di applicazione;  comunque  devono  essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> b) per quanto riguarda la materia nivologica:</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 1)  devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che   le   valanghe   investano   gli   elementi   strutturali  fissi dell&#8217;impianto  mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 2)   in  alternativa  agli  interventi  di  difesa  di  cui  al precedente   numero   1),   è  ammesso  il  distacco  artificiale  e controllato  di  masse  nevose  contenute,  che  comunque  non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell&#8217;impianto;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 3)  qualora  il  rischio di valanga interessi il solo tracciato dell&#8217;impianto,  è  ammesso,  quale intervento di tipo preventivo, la chiusura   temporanea   dell&#8217;impianto   fino   al  superamento  della situazione di rischio;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 4)  l&#8217;adozione  degli  interventi  di tipo preventivo di cui ai numeri  2)  e  3)  è  subordinata  all&#8217;approvazione,  da parte delle regioni  e  delle  province  autonome,  di un piano di gestione della sicurezza  che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest&#8217;ultimo deve contenere il nominativo  del  responsabile  della  gestione  del  piano,  del  suo sostituto  e  delle  figure  necessarie  all&#8217;attuazione del piano. Il responsabile  della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all&#8217;attuazione  del  piano  devono essere in possesso di attestato di frequenza  a  corsi  con  superamento  di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell&#8217;ambito del piano:  tale  attestazione  deve  essere rilasciata dall&#8217;Associazione Interregionale  Neve  e  Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 5)   la   scelta   progettuale   dell&#8217;intervento   deve  essere rigorosamente  documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 6)  la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell&#8217;esercente e del responsabile della gestione del piano;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 7)  la  dichiarazione  di  immunità  dal  pericolo di valanga, ovvero  l&#8217;efficacia  degli  interventi  proposti,  è  verificata  ed approvata   dalle   regioni  e  dalle  province  autonome  secondo  i rispettivi ordinamenti.».</strong></div>
<div class="ArborPara">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</div>
<div class="ArborPara">(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l&#8217;annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</div>
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