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	<title>Fuoripista Legale &#187; Sicurezza</title>
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	<description>Chiarezza, sicurezza e regole certe per la pratica del fuoripista in Italia</description>
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		<title>Legge Regionale Abruzzo nr. 47/1992 NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-abruzzo-nr-471992-norme-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-rischi-da-valanga</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-abruzzo-nr-471992-norme-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-rischi-da-valanga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA . 
Art.1

Finalita

1. La presente legge stabilisce le procedure per l&#8217; accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Art.2

Carta di localizzazione dei pericoli da valanga

1. L&#8217; Amministrazione regionale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ArborPara"><strong>NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA . </strong></div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Finalita</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La presente legge stabilisce le procedure per l&#8217; accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Carta di localizzazione dei pericoli da valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, provvede all&#8217; elaborazione, in scala 1: 25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell&#8217; art. 4 della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici.</div>
<div class="ArborPara">La deliberazione, con allegato lo stralcio della &lt;&lt; Carta&gt;&gt;, viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli piu&#8217; probabili.</div>
<div class="ArborPara">3. Dal momento dell&#8217; avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19830412000000000000018AB',%20true,%20'')">LR 12- 4- 1983, n. 18</a>, nel testo in vigore. Nelle aree considerate dalla Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimento previsti nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">art. 5</a> fino all&#8217; espletamento degli stessi, é sospesa, a titolo cautelativo, l&#8217; edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19830412000000000000018ABA0058S00',%20true,%20'')">art. 58 della LR 18- 1983</a>, previo parere del CORENEVA.</div>
<div class="ArborPara">4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assentiti, si applicano le disposizioni di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0011S00',%20true,%20'')">art. 11</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedimento di formazione degli elaborati</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell&#8217; Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettori Ripartimentali Provinciali e delle Strutture Territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati.</div>
<div class="ArborPara">2. La relativa attività, di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, é coordinata dal Comitato Tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe &#8211; CORENEVA -, disciplinato dal successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">art. 4</a>, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe &#8211; CORENEVA.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Presso la Presidenza della Giunta regionale, Servizio per la Protezione Civile, é istituito il &lt;&lt; Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe CORENEVA&gt;&gt; con la seguente composizione:</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente del Servizio per la Protezione Civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Servizio per la Protezione Civile;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Servizio sport, tempo libero, caccia e pesca;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Settore Trasporti;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Corpo forestale dello Stato, designati dal Capo dell&#8217; Ispettorato regionale delle Foreste;</div>
<div class="ArborPara">- due rappresentanti tecnici del Ministero dell&#8217; Agricoltura e delle Foreste, designati dalla Direzione Generale per l&#8217; Economia Montana e delle Foreste;</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente del Servizio Difesa e Tutela del suolo;</div>
<div class="ArborPara">- Dirigente Servizio Tecnico del Settore LLPP e Politica della Casa;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino( CNSA) del CAI, esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;</div>
<div class="ArborPara">- due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal Presidente della Giunta regionale;</div>
<div class="ArborPara">- un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.</div>
<div class="ArborPara">2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.</div>
<div class="ArborPara">Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio per la protezione civile.</div>
<div class="ArborPara">3. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione Civile;</div>
<div class="ArborPara">- l&#8217; individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;</div>
<div class="ArborPara">- gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l&#8217; eventuale potenziamento;</div>
<div class="ArborPara">- le iniziative piu&#8217; opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;</div>
<div class="ArborPara">- i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;</div>
<div class="ArborPara">- le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all&#8217; accertamento delle condizioni di rischio;</div>
<div class="ArborPara">- fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">4. Il Comitato inoltre:</div>
<div class="ArborPara">- collabora con il Servizio per la Protezione Civile per la divulgazione periodica del Bollettino METEOMONT, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;</div>
<div class="ArborPara">- collabora alla elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;</div>
<div class="ArborPara">- assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;</div>
<div class="ArborPara">- rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.</div>
<div class="ArborPara">5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relative richiesta.</div>
<div class="ArborPara">Tale termine può essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.</div>
<div class="ArborPara">6. AI componenti del Comitato di applica la disciplina prevista dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19880202000000000000015AB',%20true,%20'')">LR 2- 2- 1988, n. 15</a>, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine, professionisti regolarmente iscritti all&#8217;Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a>, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di  presenza, un&#8217;indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l&#8217;ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l&#8217;ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0017S00',%20true,%20'')">art. 17</a><a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00N001', event)">[1]</a><span id="notas_LEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[1] Comma integrato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG20030417000000000000007ABA0084S00',%20true,%20'')">articolo 84 della L.R. n. 7 del 17-04-2003</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Carta dei rischi locali di valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le aree ricomprese nella &lt;&lt; Carta dei pericoli di valanga&gt;&gt;, di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, in modo analitico, attraverso la verifica e l&#8217; approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico &#8211; scientifici) allo scopo di definire la &lt;&lt; Carte dei rischi locali di valanga&gt;&gt; con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.</div>
<div class="ArborPara">2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA, stabilisce preventivamente:</div>
<div class="ArborPara">- la priorità nell&#8217; esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio piu&#8217; elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;</div>
<div class="ArborPara">- gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;</div>
<div class="ArborPara">- il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;</div>
<div class="ArborPara">- i riferimenti tecnico &#8211; scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Categorie di rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; analisi delle singole aree a rischio comporta l&#8217; inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:</div>
<div class="ArborPara">a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;</div>
<div class="ArborPara">b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.</div>
<div class="ArborPara">2. La relazione illustrativa dell&#8217; indagine svolte e delle conclusioni cui si é pervenuti é sottoposta al parere preventivo del CORENEVA che, ove ritenga congrui gli elaborati ed il metodo seguito per l&#8217; indagine, formula la proposta di inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al precedente comma 1.</div>
<div class="ArborPara">3. La relativa determinazione é adottata dalla Giunta regionale e notificata ai Comuni interessati.</div>
<div class="ArborPara">4. La notifica comporta la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">art. 8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Iniziative delle Amministrazioni Comunali</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. In presenza di esigenze contigenti di carattere locale e in attesa della inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">art. 6</a>, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un&#8217; area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">art. 5</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Lo studio di cui al comma 1 può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dalla acquisizione degli atti.</div>
<div class="ArborPara">3. Le conclusioni dei predetti studi sono sottoposte al Comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell&#8217; indagine qualora l&#8217; elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree.</div>
<div class="ArborPara">4. Le determinazioni della Giunta regionale sono notificate ai Comuni interessati con la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">art. 8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Prescrizioni per le aree a rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per le aree a rischio di prima categoria é confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Possono essere consentite soltanto le opere che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possono essere ritenute idonee ad evitare totalmente il rischio da valanga.</div>
<div class="ArborPara">3. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al ripetuto comma 3 dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione tecnicamente idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">4. In entrambi i casi contemplati nei commi precedenti é prescritto il preventivo parere favorevole della Giunta regionale su conforme parere del CORENEVA, che deve esprimersi espressamente sulla idoneità tecnica delle opere da realizzare e sulla efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione.</div>
<div class="ArborPara">Lo stesso Comitato, nel formulare il parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche, il cui rispetto deve essere espressamente accertato in sede di collaudo.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Riesame periodico delle condizioni di rischio</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La Regione, nel rispetto della disciplina fissata dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0003S00',%20true,%20'')">art. 3</a>, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenuta variazioni tali da far modificare la inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.</div>
<div class="ArborPara">2. Tale indagine può essere espressamente sollecitata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate.</div>
<div class="ArborPara">3. SI segue, a tal fine, il procedimento prescritto per la prima indagine e, per le eventuali opere già realizzate e per gli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0011S00',%20true,%20'')">art. 11</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Notifica delle condizioni di pericolo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Entro dieci giorni dall&#8217; acquisizione delle informazioni di cui agli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, il SIndaco, con le formalità prescritte dal Codice di Procedura Civile, notifica l&#8217; esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.</div>
<div class="ArborPara">2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Notifica delle situazioni di fatto</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree comprese nella Carta dei pericoli da valanga alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivo alla citata notifica.</div>
<div class="ArborPara">2. Il CORENEVA, con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.</div>
<div class="ArborPara">3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere la immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.</div>
<div class="ArborPara">4. Le prescrizioni del Comitato, di cui al presente articolo, vengono formalizzate con atto della Giunta regionale e notificate ai Sindaci dei Comuni interessati per la adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dai successivi artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0015S00',%20true,%20'')">15</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0016S00',%20true,%20'')">16</a>.</div>
<div class="ArborPara">5. Il divieto di uso delle aree nonché degli immobili e degli impianti realizzati é limitato al periodo dell&#8217; anno in cui sia effettivamente presente un reale rischio per la pubblica e privata incolumità. Tale periodo é stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, di volta in volta, su conforme parere del CORENEVA</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Adeguamento degli strumenti urbanistici</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, devono contenere un elaborato con la evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.</div>
<div class="ArborPara">2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">8</a>.</div>
<div class="ArborPara">3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico &#8211; economico e ambientale, l&#8217; indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.</div>
<div class="ArborPara">4. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanga é effettuata dalla Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Opera di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, é consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone soggette a rischio, ai sensi dei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a>. A tal fine, per la realizzazione di dette opere, é prescritta la preventiva autorizazione della Giunta regionale, su conforme parere tecnico del CORENEVA Resta fermo l&#8217; obbligo del conseguimento di tutti i nulla &#8211; osta, concessioni e autorizzazioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Divieti</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. E&#8217; fatto divieto alla Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche AMministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nullaosta, comunque denominati, con riferimento ad opere o uso relativi ad aree incluse nella Carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nei precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0008S00',%20true,%20'')">8</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l&#8217; inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.</div>
<div class="ArborPara">2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna.</div>
<div class="ArborPara">Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e- o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l&#8217; ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.</div>
<div class="ArborPara">3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l&#8217; incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l&#8217; imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell&#8217; emissione dell&#8217; ordinanza di cui al comma primo; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0015S00',%20true,%20'')">15</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0016S00',%20true,%20'')">16</a> sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, fanno parte:</div>
<div class="ArborPara">a) il funzionario preposto all&#8217; ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di Segretario;</div>
<div class="ArborPara">b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;</div>
<div class="ArborPara">c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell&#8217; organico del Comune;</div>
<div class="ArborPara">d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;</div>
<div class="ArborPara">e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino del CAI;</div>
<div class="ArborPara">f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rilevazione neve e valanghe</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e delle valanghe viene effettuato dall&#8217; Ispettorato regionale delle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell&#8217; ambito del Servizio METEOMONT del Corpo Forestale dello Stato.</div>
<div class="ArborPara">2. Per il perseguimento degli stessi fini l&#8217; Amministrazione regionale é autorizzata:</div>
<div class="ArborPara">a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumerne i corrispondenti oneri;</div>
<div class="ArborPara">b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteonivometrici;</div>
<div class="ArborPara">c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;</div>
<div class="ArborPara">d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;</div>
<div class="ArborPara">e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;</div>
<div class="ArborPara">f) a provvedere all&#8217; acquisto di quant&#8217; altro necessario per il miglioramento dell&#8217; attività stessa.</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Formazione professionale</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l&#8217; AMministrazione regionale é autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale regionale o di altre pubbliche amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la piu&#8217; aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217; Amministrazione regionale é altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all&#8217; esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve e delle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Elaborazione stampa della cartografia</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. L&#8217; Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0002S00',%20true,%20'')">2</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0005S00',%20true,%20'')">5</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0006S00',%20true,%20'')">6</a> può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.</div>
<div class="ArborPara">2. E&#8217; a carico della Regione l&#8217; onere per la elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e stampa.</div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Coordinamento con le altre Regioni</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio Protezione Civile, assume le iniziative piu&#8217; opportune per favorire un efficace raccordo con le altre Regioni dell&#8217; arco appenninico, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l&#8217; obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli Enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e di studio inerenti alla neve e alle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha lo scopo di:</div>
<div class="ArborPara">- promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;</div>
<div class="ArborPara">- favorire l&#8217; adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;</div>
<div class="ArborPara">- promuovere la sperimentazione di messi ed attrezzature nello specifico settore;</div>
<div class="ArborPara">- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;</div>
<div class="ArborPara">- curare l&#8217; aggiornamento e la formazione dei Tecnici del settore.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norma organizzativa</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Nell&#8217; ambito del Servizio Protezione Civile, é istituita la Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;&gt; con il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. In particolare l&#8217; Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;si avvale della collaborazione dell&#8217; Ispettorato regionale delle Foreste per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo e per la elaborazione e divulgazione de Bollettino METEOMONT.</div>
<div class="ArborPara">3. Per il suo funzionamento l&#8217; Unità Operativa &lt;&lt; Neve e Valanghe&gt;&gt; si avvale de personale già assegnato al Servizio Protezione Civile, nonché delle seguenti dotazioni integrative:</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Funzionario Ingegnere (FI) VIII qualifica funzionale;</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale;</div>
<div class="ArborPara">- n. 1 Istruttore Geometra Topografo (IGT) VI qualifica funzionale.</div>
<div class="ArborPara">4. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, stabilita dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19850521000000000000058AB',%20true,%20'')">LR n. 58- 1985</a> e successive modificazioni e integrazioni, é incrementata delle unità specificate nel precedente comma 3 con riferimento alle qualifiche ed ai profili espressamente previsti nel medesimo comma.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norma finanziaria</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CORENEVA, di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">art. 4</a>, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.</div>
<div class="ArborPara">2. All&#8217; onere derivante dall&#8217; applicazione della presente legge &#8211; (artt. <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0004S00',%20true,%20'')">4</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0018S00',%20true,%20'')">18</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0019S00',%20true,%20'')">19</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0020S00',%20true,%20'')">20</a>), valutato per l&#8217; anno 1992 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19771229000000000000081ABA0038S00',%20true,%20'')">art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81</a>, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 &#8211; all&#8217; uopo utilizzando la partita n. 4 dell&#8217; elenco n. 4 &#8211; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1991.</div>
<div class="ArborPara">3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l&#8217; esercizio 1992 é istituito ed iscritto nel Sett. 15, Titolo II, Ctg. III, Sez. 10, il capitolo 152368 denominato: &lt;&lt; Interventi per la previsione e prevenzione dei rischi da valanga&gt;&gt;, con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.</div>
<div class="ArborPara">4. Ai maggiori oneri derivanti dall&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19920618000000000000047ABA0022S00',%20true,%20'')">art. 22</a> &#8211; comma quarto &#8211; concernente l&#8217; aumento della dotazione organica del Servizio Protezione Civile, &#8211; si provvede con i fondi annualmente assegnati al capitolo 11202 &#8211; retribuzioni al personale regionale.</div>
<div class="ArborPara">La presente legge regionale sarà pubblicata nel &lt;&lt; Bollettino Ufficiale della Regione&gt;&gt;.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-regionale-abruzzo-nr-471992-norme-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-rischi-da-valanga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge provinciale Trento nr. 7/1987 DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provinciale-trento-nr-71987-disciplina-delle-linee-funiviarie-in-servizio-pubblico-e-delle-piste-da-sci</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/legge-provinciale-trento-nr-71987-disciplina-delle-linee-funiviarie-in-servizio-pubblico-e-delle-piste-da-sci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoripistalegale.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-04-1987 &#8211; PROVINCIA DI TRENTO



Disposizioni preliminari comuni.

Art.1

Disciplina generale [1]
 
[1] Articolo sostituito dall&#8217;articolo 7 della L.P. n. 7 del 18-09-1989.



1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione piste da sci, in quanto strutture di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-04-1987 &#8211; PROVINCIA DI TRENTO</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni preliminari comuni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina generale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0001S00N001', event)">[1]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0001S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[1] Articolo sostituito dall&#8217;articolo 7 della L.P. n. 7 del 18-09-1989.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione piste da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l&#8217;assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.</div>
<div class="ArborPara">3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche.</div>
<div class="ArborPara">Art.2</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Previsioni urbanistiche.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è  effettuata dagli strumenti urbanistici.</div>
<div class="ArborPara">2.  In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune e piste da discesa e da fondo di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell&#8217; assetto ambientale.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.</div>
<div class="ArborPara">4.  Omissis <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00N001', event)">[2]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[2] Comma abrogato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0059S00',%20true,%20'')">articolo 59 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.3</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nell&#8217; istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già  esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.</div>
<div class="ArborPara">3.  L&#8217; assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l&#8217; autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.</div>
<div class="ArborPara">4.  In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l&#8217; impianto funiviario, la Giunta provinciale può  pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell&#8217; esercizio dell&#8217; impianto funiviario.</div>
<div class="ArborPara">Art.4</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Assenso dell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di piste da sci .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00',%20true,%20'')">art. 2</a>, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2. A tal fine la domanda intesa ad ottenere l&#8217;assenso preliminare, con l&#8217;indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al Servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili).</div>
<div class="ArborPara">3. Per l&#8217;istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell&#8217;assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie.</div>
<div class="ArborPara">Art.5</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piani orientativi.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l&#8217; elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.</div>
<div class="ArborPara">2.  Tale piano è  approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i Comuni interessati.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all&#8217; approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà  richiedere su di essi il parere degli organi o dei sevizi provinciali di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00',%20true,%20'')">articolo 11</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">4.  Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0002S00',%20true,%20'')">articolo 2</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.6</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Commissione di coordinamento <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00N001', event)">[3]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[3] Articolo sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. E&#8217; istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:</div>
<div class="ArborPara">a) il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;</div>
<div class="ArborPara">b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;</div>
<div class="ArborPara">c) il dirigente del servizio impianti a fune;</div>
<div class="ArborPara">d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;</div>
<div class="ArborPara">e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;</div>
<div class="ArborPara">f) il dirigente del servizio geologico;</div>
<div class="ArborPara">g) il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;</div>
<div class="ArborPara">h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;</div>
<div class="ArborPara">i) il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;</div>
<div class="ArborPara">l) il dirigente del servizio parchi e foresta demaniali.</div>
<div class="ArborPara">2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">3. La commissione viene convocata dal presidente, d&#8217;ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</div>
<div class="ArborPara">I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma quinto sono deliberati con voto unanime dei presenti.</div>
<div class="ArborPara">4. Per ognuno dei componenti di cui al comma primo viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.</div>
<div class="ArborPara">5. La commissione autorizza:</div>
<div class="ArborPara">a) l&#8217;esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;</div>
<div class="ArborPara">b) l&#8217;esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">art. 15</a>;</div>
<div class="ArborPara">c) l&#8217;esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.</div>
<div class="ArborPara">6. L&#8217;autorizzazione della commissione per l&#8217;esecuzione dei lavori di cui al comma quinto sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.</div>
<div class="ArborPara">7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.</div>
<div class="ArborPara">8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.</div>
<div class="ArborPara">Art.7</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Interventi di prevenzione <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00N001', event)">[4]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[4] Articolo sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell&#8217;esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturale ovvero per effetto dell&#8217;adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">art. 30</a> edelle regole dell&#8217;arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">2. Ai fini del rilascio e della notifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">13</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> nonchè ai fini delle autorizzazioni all&#8217;apprestamento delle piste da sci ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">art. 34</a>, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo delle valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma quarto. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all&#8217;atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">13</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> .</div>
<div class="ArborPara">3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonchè l&#8217;esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma secondo. Qualora, durante l&#8217;esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell&#8217;esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all&#8217;aggiornamento del piano di cui al comma secondo.</div>
<div class="ArborPara">4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:</div>
<div class="ArborPara">a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma secondo;</div>
<div class="ArborPara">b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;</div>
<div class="ArborPara">c) i criteri per l&#8217;individuazione, la progettazione e l&#8217;esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;</div>
<div class="ArborPara">d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;</div>
<div class="ArborPara">e) le disposizioni relative al deposito e all&#8217;acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma secondo e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma quinto;</div>
<div class="ArborPara">f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonchè per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO II</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.8</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concessioni di linee funiviarie.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La costruzione e l&#8217; esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria.  Essa costituisce anche autorizzazione nei limiti delle competenze provinciali, per l&#8217; esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più  funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.</div>
<div class="ArborPara">4.  Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.</div>
<div class="ArborPara">5.  Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.</div>
<div class="ArborPara">6.  Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità  in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.</div>
<div class="ArborPara">Art.9</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Categorie di linee.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:</div>
<div class="ArborPara">- la prima categoria comprende le linee che sostituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;</div>
<div class="ArborPara">- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;</div>
<div class="ArborPara">- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.10</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Domanda e documentazione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al Servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:</div>
<div class="ArborPara">a) il progetto esecutivo o di massima dell&#8217; impianto che realizza la linea;</div>
<div class="ArborPara">b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all&#8217; esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell&#8217; energia elettrica dalla più  vicina linea di distribuzione e simili);</div>
<div class="ArborPara">c) una relazione illustrativa delle finalità  della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già  esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;</div>
<div class="ArborPara">d) una relazione sui lavori programmati per l&#8217; apprestamento delle piste;</div>
<div class="ArborPara">e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora il richiedente la concessione sia una società , la domanda deve essere corredata anche dall&#8217; atto di costituzione e dallo statuto della medesima.</div>
<div class="ArborPara">3.  Le modalità  di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.11</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Istruttoria.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; istruttoria sulla domanda di concessione è  condotta dal Servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documetnazione allegata:</div>
<div class="ArborPara">- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà  il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;</div>
<div class="ArborPara">- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà  il proprio avviso sull&#8217; iniziativa proposta in rapproto allo sviluppo turistico nonchè ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull&#8217; economia e sull&#8217; assetto territoriale ed ambientale della zona;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà  il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell&#8217; articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio geologico che si esprimerà  in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità  dei terreni interessati dalle opere;</div>
<div class="ArborPara">- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l&#8217;espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale<a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N002', event)">[6]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[6] Trattino sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>;</div>
<div class="ArborPara">- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19760708000000000000018TN',%20true,%20'')">legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</a>;</div>
<div class="ArborPara">- al Servizio competente in materia di turismo che si esprimerà  in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonchè  in merito alla loro congruità  e compatibilità  rispetto alle componenti impiantistiche <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N001', event)">[5]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0011S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[5] Comma modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930823000000000000020TNA0062S00',%20true,%20'')">articolo 62 della L.P. n. 20 del 23-08-1993</a> e dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-7-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune potrà  richiedere il parere della Commissione consultiva di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l&#8217; impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è  trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà  in ordine alla compatibilità  dell&#8217; impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per l&#8217; istruttoria sulla domanda l&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonchè  i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati.  Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente.  La riunione è  convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l&#8217; acquisizione dal richiedente della documentazione supplettiva del pari eventualmente necessaria.</div>
<div class="ArborPara">5.  I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la Giunta del Comprensorio interessati trasmettono al Servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è  stata loro trasmessa la domanda, salvo che l&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull&#8217; iniziativa proposta.</div>
<div class="ArborPara">6.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall&#8217; acquisizione delle relazioni di cui al precedente comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l&#8217; adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.12</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Deposito cauzionale.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo comunica la richiedente l&#8217; importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.</div>
<div class="ArborPara">2.  La cauzione è  composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell&#8217; impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.</div>
<div class="ArborPara">3.  La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all&#8217; esercizio del ramo cauzioni.</div>
<div class="ArborPara">4.  La quota di cauzione a garanzia dell&#8217; esecuzione dell&#8217; impianto è  restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell&#8217; autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a> e ad avvenuto rimborso alla Provincia delle somme dalla stessa anticipate, ai sensi del secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29</a>;  è  inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa;  è  incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.</div>
<div class="ArborPara">Art.13</div>
<div class="ArborPara">Rilascio della concessione  1.  La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:</div>
<div class="ArborPara">a) il Servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell&#8217; impianto alla vigente normativa tecnica;</div>
<div class="ArborPara">b) la realizzazione dell&#8217; impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0005S00',%20true,%20'')">articolo 5</a>, qualora approvato;</div>
<div class="ArborPara">c) il comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19781123000000000000048TNA0032S00',%20true,%20'')">articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48</a>;</div>
<div class="ArborPara">d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0012S00',%20true,%20'')">articolo 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può  imporre, anche ai fini autorizzati previsti dal secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0008S00',%20true,%20'')">articolo 8</a> della presente legge, clausole e prescrizioni particolari.  Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è  tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l&#8217; impianto e le opere accessorie ed ottenere l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a>.  Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad annni tre per gli altri tipi di impianto.  Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più  concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori.  Lo stesso termine può  in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.</div>
<div class="ArborPara">3.  La durata della concessione non può  eccedere i seguenti limiti:</div>
<div class="ArborPara">- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;</div>
<div class="ArborPara">- anni quindici per le linee di terza categoria.</div>
<div class="ArborPara">4.  A parità  di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell&#8217; ordine agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.</div>
<div class="ArborPara">5.  La preferenza di cui al precedente comma non è  operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">articolo 24</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5 bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonchè all&#8217;interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell&#8217;ordine, alla società di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">art. 4</a> del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, e sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00N001', event)">[7]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[7] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930709000000000000016TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 della L.P. n. 16 del 09-07-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.14</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Diniego della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0013S00',%20true,%20'')">articolo 13</a>, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell&#8217; impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell&#8217; istruttoria.</div>
<div class="ArborPara">Art.15</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifica della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La concessione può  essere modificata, con l&#8217; osservanza della procedura per il suo rilascio ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento.  Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell&#8217; impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per l&#8217; esecuzione delle modifiche non sostanziali è  richiesto solamente l&#8217; atto di approvazione di cui al quinto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.16</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rinnovo della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La concessione può  essere rinnovata, anche più  volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nella domanda di rinnovo il concessionario può  proporre modifiche delle caratteristiche dell&#8217; impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto, In tal caso trova applicazione il disposto del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prestazioni eventualmente necessarie, a seguito dell&#8217; istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell&#8217; impianto e sulle eventuali modifiche proposte.</div>
<div class="ArborPara">4.  La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonchè  il termine per l&#8217; adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l&#8217; esecuzione delle eventuali modifiche proposte.</div>
<div class="ArborPara">5.  Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte.  Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio si osserva la procedura prevista dagli articolo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">6.  La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.</div>
<div class="ArborPara">7.  La Giunta provinciale può  inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità  nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.</div>
<div class="ArborPara">8.  Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l&#8217; esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell&#8217; autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0026S00',%20true,%20'')">articolo 26</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.17</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Trasferimento della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.</div>
<div class="ArborPara">2.  A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell&#8217; azienda per atto tra vivi.</div>
<div class="ArborPara">3.  Fino all&#8217; assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell&#8217; atto di trasferimento dell&#8217; azienda in proprietà  o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell&#8217; Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.</div>
<div class="ArborPara">4.  In caso di trasferimento temporaneo dell&#8217; azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l&#8217; esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale.  Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Nel caso di morte del concessionario, l&#8217; avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.</div>
<div class="ArborPara">6.  Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l&#8217; avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l&#8217; esercizio della linea qualora presentino al Servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.</div>
<div class="ArborPara">7.  La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già  stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.</div>
<div class="ArborPara">8.  Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.18</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Cambiamento di categoria.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può  essere disposto d&#8217; ufficio o su richiesta del concessionario.  In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0010S00',%20true,%20'')">articolo 10</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.19</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Decadenza della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Fatto salvo quanto previsto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0003S00',%20true,%20'')">articolo 3</a>, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio o da norme di legge o di regolamento.</div>
<div class="ArborPara">2.  La Giunta provinciale pronuncia altresì  la decadenza quando la società  concessionaria si sciolga o comunque si estingua a qualsiasi titolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.</div>
<div class="ArborPara">4.  La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è  pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avvio di ricevimento.</div>
<div class="ArborPara">5.  In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all&#8217; ultimo domicilio del concessionario.</div>
<div class="ArborPara">Art.20</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Revoca della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può  essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.  Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal Servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell&#8217; ammontare degli eventuali contributi già  corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; onere dell&#8217; indennizzo è  posto a carico dell&#8217; ente in favore del quale è  riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.</div>
<div class="ArborPara">3.  Contro la determinazione dell&#8217; indennizzo il concessionario può  adire l&#8217; autorità  giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l&#8217; impugnazione dell&#8217; indennità  di espropriazione per pubblica utilità .</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; indennizzo può  essere negato quando la revoca è  disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno suolo quale sono ubicati l&#8217; impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.</div>
<div class="ArborPara">Art.21</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Risoluzione consensuale della concessione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; escluso in tal caso qualsiasi obbligo dell&#8217; Amministrazione ri rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.</div>
<div class="ArborPara">Art.22</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Restituzione in pristino dei terreni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell&#8217; impianto, nonchè  alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all&#8217; asporto del materiale di risulta, semprechè opere e materiale non abbiano altra utile destinazione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora il concessionario non esegua l&#8217; ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l&#8217; esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso.</div>
<div class="ArborPara">3.  La nota spese è  resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è  riscosso secondo quanto disposto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell&#8217;ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all&#8217;ammontare del costo dell&#8217;intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino.  <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00N001', event)">[8]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[8] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010322000000000000003TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19 della L.P. n. 3 del 22-03-2001</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.23</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tariffe ed obblighi vari del concessionario.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità  di esercizio sono soggetti all&#8217; approvazione del Dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l&#8217; ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall&#8217; atto di concessione e dall&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio, l&#8217; applicazione delle tariffe, l&#8217; osservanza degli orari e le modalità  di esercizio.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibile per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.</div>
<div class="ArborPara">3.  E&#8217; fatto obbligo altresì  al concessionario di adottare sull&#8217; impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Il concessionario, su richiesta dell&#8217; Amministrazione delle poste e telegrafi, è  tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.</div>
<div class="ArborPara">5.  Il concessionario di impianti aerei è  tenuto al trasporto di cose secondo le modalità  contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">6.  L&#8217; esercizio dell&#8217; impianto è  comunque subordinato all&#8217; esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità  civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezioni alle persone o cose trasportate nonchè  a terze persone ed a cose.</div>
<div class="ArborPara">7.  Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità  di accertamento di essa.</div>
<div class="ArborPara">8.  I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vati tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">9.  In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell&#8217; esercizio.  Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può  rinunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19</a>.</div>
<div class="ArborPara">10.  Durante il periodo di esercizio il concessionario può  sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio medesimo.</div>
<div class="ArborPara">11.  I dipendenti della Provincia incaricati dell&#8217; ispezione e della vigilanza sull&#8217; osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.</div>
<div class="ArborPara">12.  I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività  è  strettamente connessa al trasporto funiviario.  Le facilitazioni predette sono sottoposte all&#8217; approvazione del Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">12 bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonchè all&#8217;interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d&#8217;intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti. I contributi per l&#8217;esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">art. 25</a> del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0023S00N001', event)">[9]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0023S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[9] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19930709000000000000016TNA0041S00',%20true,%20'')">articolo 41 della L.P. n. 16 del 09-07-1993</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.24</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Linee concorrenti.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già  concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità  di soluzioni proposte, al titolare della linea già  concessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già  concesse sono assentite, a parità  di soluzioni proposte, al titolare della linea già  concessa.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità  di trasporto e medesime fonti di traffico.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già  concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del Servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.</div>
<div class="ArborPara">6.  Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivata opposizione.</div>
<div class="ArborPara">7.  La Giunta provinciale, a conclusione dell&#8217; istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.25</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Progetto e costruzione dell&#8217; impianto.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al Servizio competente in materia di impianti a fune il progetto esecutivo dell&#8217; impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">articolo 30</a>.</div>
<div class="ArborPara">2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">art. 30</a><a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00N001', event)">[10]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[10] Comma modificato dall&#8217;articolo 28 della L.P. n. 8 del 07-08-1995.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il Servizio competente in materia di impianti a fune può  assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nel corso dell&#8217; esame del progetto devono essere verificate, sulla base dei dati esposti nel progetto esecutivo presentato, la conformità  e la corrispondenza del progetto medesimo alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune.</div>
<div class="ArborPara">5.  Qualora l&#8217; esame sia positivo, il Servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto esecutivo.  Tale approvazione comporta l&#8217; autorizzazione all&#8217; inizio dei lavori di costruzione.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può  rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell&#8217; approvazione del progetto esecutivo completo, un nullaosta per l&#8217; inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto esecutivo parziale.  Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già  eseguiti, qualora ciò  risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all&#8217; esame del progetto esecutivo completo.</div>
<div class="ArborPara">7.  I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità  di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale.</div>
<div class="ArborPara">Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente in materia di impianti a fune il quale può  disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.</div>
<div class="ArborPara">8.  I controlli effettuati da parte del Servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità  che agli stessi competono in base alle vigenti norme.</div>
<div class="ArborPara">9.  Per l&#8217; esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell&#8217; impianto si osserva quanto stabilito dal precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.26</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Collaudo funzionale e autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ultimata la costruzione dell&#8217; impianto, il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell&#8217; impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell&#8217; opera.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l&#8217; opera è  completamente ultimata e che è  stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d&#8217; arte ed in conformità  al progetto presentato.</div>
<div class="ArborPara">Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19711105000000000001086',%20false,%20'')">legge 5 novembre 1971, n. 1086</a>, con la prova dell&#8217; avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonchè  la documentazione tecnica che sarà  specificata nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  La commissione di collaudo, nominata dall&#8217; Assessore al quale è  affidata la materia degli impianti a fune, è  composta da almeno due ingegneri esperti del Servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del Servizio medesimo.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.</div>
<div class="ArborPara">5.  Qualora sul progetto dell&#8217; impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell&#8217; organo consultivo di cui al secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0025S00',%20true,%20'')">articolo 25</a>, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.</div>
<div class="ArborPara">6.  La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può  essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.</div>
<div class="ArborPara">7.  Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">8.  Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perche il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità .</div>
<div class="ArborPara">9.  Le modalità  di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">10.  Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.</div>
<div class="ArborPara">11.  La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonchè  eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">12.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l&#8217; ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l&#8217; autorizzazione all&#8217; apertura dell&#8217; impianto al pubblico esercizio.</div>
<div class="ArborPara">13.  Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Art.27</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modalità  d&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; esercizio deve essere effettuato secondo le modalità  previste nei regolamenti tecnici di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0030S00',%20true,%20'')">articolo 30</a> ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella commissione e nell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio o comunque impartite dal Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.28</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza tecnica sull&#8217; impianto.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le funzioni di vigilanza tecnica sull&#8217; impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0028S00N001', event)">[11]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0028S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[11] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20010322000000000000003TNA0019S00',%20true,%20'')">articolo 19 della L.P. n. 3 del 22-03-2001</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il Servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può  ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell&#8217; esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità  di funzionamento dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">4.  Il responsabile dell&#8217; esercizio ha l&#8217; obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al Servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell&#8217; impianto e l&#8217; incolumità  degli utenti.</div>
<div class="ArborPara">5.  L&#8217; impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale.  I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.</div>
<div class="ArborPara">6.  La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell&#8217; impianto è  subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed al rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.</div>
<div class="ArborPara">Art.29</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Oneri di collaudo e di sorveglianza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza, da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia.  Il concessionario provvederà  al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del Servizio competente.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il costo delle opere su cui va calcolato l&#8217; onorario è  pari al costo convenzionale dell&#8217; impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.</div>
<div class="ArborPara">4.  Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell&#8217; onorario spettante all&#8217; ingegnere.</div>
<div class="ArborPara">5.  L&#8217; onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è  determinato nella misura della metà .</div>
<div class="ArborPara">Agli stessi, per le operazioni di collaudo è  dovuto l&#8217; eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.</div>
<div class="ArborPara">6.  I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">7.  Le somme rimborsate di cui all&#8217; ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.30</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme tecniche.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Salve le diverse norme emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l&#8217; esercizio degli impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">Art.31</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Statistica.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all&#8217; impianto.  Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità  per il controllo del numero di passaggi.</div>
<div class="ArborPara">Art.32</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all&#8217; articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell&#8217; incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.</div>
<div class="ArborPara">Art.33</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Espropriazione per pubblica utilità e servitù  coattiva.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità  dei seguenti diritti reali:</div>
<div class="ArborPara">a) &#8211; la proprietà  delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonchè  degli accessi dalle pubbliche vie;</div>
<div class="ArborPara">- la proprietà  delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità  dell&#8217; impianto;</div>
<div class="ArborPara">b) la servitù  sulle aree su cui insistono i sostegni dell&#8217; impianto funiviario;</div>
<div class="ArborPara">c) la servitù  aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè  il personale di sorveglianza ed infine nell&#8217; obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l&#8217; adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l&#8217; esercizio del tipo di linea concessa;</div>
<div class="ArborPara">d) la servitù  di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;</div>
<div class="ArborPara">e) la servitù  di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell&#8217; impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più  vicina linea di distribuzione di energia elettrica.</div>
<div class="ArborPara">f) la servitù  di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più  vicino impianto di risalita.</div>
<div class="ArborPara">g) le eventuali servitù  costituite a favore di precedenti concessionari.</div>
<div class="ArborPara">2.  Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all&#8217; impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purchè dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità  dell&#8217; impianto.</div>
<div class="ArborPara">3.  I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Dopo un anno dall&#8217; eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e semprechè  non si addivenga all&#8217; assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può  ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù  imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.</div>
<div class="ArborPara">5.  I terreni gravati dal diritto di servitù  devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell&#8217; estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell&#8217; entrata nella detenzione da parte del concessionario con le sole modificazioni dovute all&#8217; uso specifico.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0053S00',%20true,%20'')">articolo 53 </a>della presente legge.  Tale facoltà  può  essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall&#8217; estinzione per qualsiasi titolo della concessione.</div>
<div class="ArborPara">Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l&#8217; esecuzione dell&#8217; opera si applicano le disposizioni di cui all&#8217; articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO III</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disciplina delle piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.34</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217; apprestamento delle piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  L&#8217; apprestamento delle piste da sci è  soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">L&#8217; autorizzazione è  rilasciata dietro presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell&#8217; indicazione delle servitù  di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">2.  Le attività  istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il Servizio, verificata la regolarità  della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; Assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l&#8217; ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell&#8217; autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">5.  Per la determinazione, le modalità  di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0012S00',%20true,%20'')">articolo 12</a>.  La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista è  restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio; è  incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.</div>
<div class="ArborPara">Art.35</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Rilascio dell&#8217; autorizzazione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  A conclusione dell&#8217; istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell&#8217; Assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:</div>
<div class="ArborPara">a) il Servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione;</div>
<div class="ArborPara">b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;</div>
<div class="ArborPara">c) sia stato effettuato l&#8217; eventuale deposito cauzionale di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.</div>
<div class="ArborPara">3.  Nell&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è  tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.</div>
<div class="ArborPara">4.  La durata dei lavori non potrà  essere superiore ad anni tre.  Tale termine può  essere raddoppiato in caso di rilascio di più  autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori.  Lo stesso termine può  in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.</div>
<div class="ArborPara">5.  Per il subingresso nella titolarità  dell&#8217; autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0017S00',%20true,%20'')">17</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0019S00',%20true,%20'')">19</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0020S00',%20true,%20'')">20</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0021S00',%20true,%20'')">21</a>;  l&#8217; attività demandata nelle norme richiamate al Servizio competente in materia di impianti a fune è  esercitata dal Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">Art.36</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Direzione lavori e controlli.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità  di un tecnico abilitato in qualità  di direttore dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al Servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può  eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Si può  prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.37</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Provvedimenti in caso di inadempienza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articolo 35</a>, fatta salva l&#8217; applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l&#8217; osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.</div>
<div class="ArborPara">2.  L&#8217; ordine di sospensione è  comunicato al titolare dell&#8217; autorizzazione e al direttore dei lavori.</div>
<div class="ArborPara">3.  Dell&#8217; ordine di sospensione è  data notizia altresì  al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.</div>
<div class="ArborPara">4.  Con l&#8217; ordine di sospensione, o con atto successivo, il Servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l&#8217; esecuzione dei lavori necessari.  Scaduto il termine senza che il titolare dell&#8217; autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l&#8217; esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell&#8217; autorizzazione.  La nota spese è  resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è  riscosso secondo quanto disposto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.38</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Organi tecnici.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  All&#8217; esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0004S00',%20true,%20'')">4</a> e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">34</a>, al controllo sull&#8217; esecuzione dei lavori nonchè  all&#8217; accertamento tecnico previsto dal successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0039S00',%20true,%20'')">articolo 39</a> provvede il Servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al Servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell&#8217; importanza e complessità delle prestazioni, nonchè  della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell&#8217; assegno compensativo previsto dalla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19580120000000000000004TN',%20true,%20'')">legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4</a>, e successive modificazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.39</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Eseguito l&#8217; apprestamento della pista, il titolare dell&#8217; autorizzazione comunica il completamento dell&#8217; opera al Servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità  delle opere realizzate al progetto approvato, nonchè l&#8217; osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ricevuta la comunicazione, il Servizio competente in materia di turismo effettua l&#8217; accertamento tecnico di conformità  dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità  della pista all&#8217; apertura all&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">3.  Al termine dell&#8217; accertamento tecnico è  redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio di cui all&#8217; articolo successivo.</div>
<div class="ArborPara">Art.40</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora l&#8217; accertamento tecnico previsto dall&#8217; articolo precedente abbia avuto esito positivo, il Servizio competente in materia di turismo rilascia l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l&#8217; esercizio stesso.</div>
<div class="ArborPara">1 bis. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all&#8217;esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N002', event)">[13]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[13] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>, modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 ter. E&#8217; altresì fatto obbligo in capo al titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all&#8217;atto dell&#8217;acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della pista <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003', event)">[14]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N003" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[14] Comma aggiunto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0001S00',%20true,%20'')">articolo 1 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a></div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; fatto divieto di aprire all&#8217; esercizio piste da sci in assenza dell&#8217; autorizzazione di cui al comma precedente.</div>
<div class="ArborPara">3.  Ferme restando le sanzioni di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo può  disporre l&#8217; apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l&#8217; effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">articolo 37</a>.</div>
<div class="ArborPara">4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento d&#8217;esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l&#8217;utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l&#8217;indicazione di &#8220;percorso privo di manutenzione.&#8221; <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N001', event)">[12]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[12] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. .n 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.40 bis</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio delle piste da sci<a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S02N001', event)">[15]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S02N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[15] Articolo inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20050311000000000000003TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. In deroga a quanto previsto dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 </a>, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articolo 35</a>, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a> e del direttore dei lavori che attesti l&#8217;agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d&#8217;innevamento.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all&#8217;accertamento tecnico di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0039S00',%20true,%20'')"> articolo 39</a>, comma 2. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è comunque subordinato all&#8217;esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40 </a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.41</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Concorrenza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  A parità  di soluzioni proposte, l&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è  assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa all&#8217; impianto funiviario da cui la pista è  servita.</div>
<div class="ArborPara">2.  A parità  di soluzioni proposte, l&#8217; autorizzazione all&#8217; apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già  autorizzate, è  assentita, di preferenza, al titolare della pista o delle piste già  autorizzate.</div>
<div class="ArborPara">3.  Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di integrazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità  turistico &#8211; sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">articolo 24</a> della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.42</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piste comuni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Chi intende far confluire una pista in altra già  esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l&#8217; esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già  sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  Alla relativa domanda, che dovrà  essere redatta secondo quanto prescritto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0034S00',%20true,%20'')">articolo 34</a> e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà  essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata.</div>
<div class="ArborPara">Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà  ottenere che la pista sia resa comune.  Con propria deliberazione, su proposta del Servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.</div>
<div class="ArborPara">3.  Con lo stesso provvedimento viene determinata l&#8217; incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.</div>
<div class="ArborPara">Art.43</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servitù  di pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di un&#8217; autorizzazione o il titolare della stessa può  ottenere in via coattiva la titolarità  di servitù  di pista.</div>
<div class="ArborPara">2.  La servitù  di pista conferisce i seguenti diritti:</div>
<div class="ArborPara">a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai Servizi o Uffici;</div>
<div class="ArborPara">b) apporre l&#8217; opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;</div>
<div class="ArborPara">c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;</div>
<div class="ArborPara">d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonchè  durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l&#8217; accesso all&#8217; area sciabile e impedire altresì  qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;</div>
<div class="ArborPara">e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione;  il titolare della servitù  deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista, delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonchè dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;</div>
<div class="ArborPara">f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l&#8217; esecuzione delle opere previste nel presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Il proprietario del terreno non può  impedire od ostacolare l&#8217; uso della servitù  mentre il titolare di essa non può  aggravare la servitù  medesima.</div>
<div class="ArborPara">Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù  è  inoltre obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.</div>
<div class="ArborPara">Art.44</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Innevamento artificiale.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il richiedente di un&#8217; autorizzazione o il titolare della stessa può  ottenere in via coattiva la titolarità  dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità  della pista:</div>
<div class="ArborPara">a) la proprietà  o l&#8217; asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all&#8217; utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;</div>
<div class="ArborPara">b) la servitù  di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell&#8217; articolo 33.</div>
<div class="ArborPara">3.  I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù  stabilita dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0046S00',%20true,%20'')">articolo 46</a> per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.</div>
<div class="ArborPara">Art.45</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifica all&#8217; esercizio della servitù .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l&#8217; esercizio della servitù , dovrà  mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all&#8217; esercizio della servitù .</div>
<div class="ArborPara">2.  Il mutamento del luogo di esercizio della servitù  può  essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l&#8217; area sciabile e di nessun danno al fondo.</div>
<div class="ArborPara">Art.46</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Durata della servitù .</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  La servitù  di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è  rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.</div>
<div class="ArborPara">2.  Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù  ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0033S00',%20true,%20'')">articolo 33</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità  anche della pista o delle piste servite dall&#8217; impianto stesso.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità  del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.47</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifiche al tracciato della pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Su richiesta dell&#8217; interessato, alla pista già adibita all&#8217; esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.</div>
<div class="ArborPara">2.  Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">articoli 35</a> e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>, sesto comma.</div>
<div class="ArborPara">Art.48</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con il provvedimento di autorizzazione all&#8217; esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà .  La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.</div>
<div class="ArborPara">2.  I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Le piste sono dotate, a cura del titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione.  Il Servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell&#8217; ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">articolo 37</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.49</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Manutenzione ed esercizio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista ha l&#8217; obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall&#8217; atto di approvazione del progetto e dall&#8217; atto di autorizzazione all&#8217; esercizio.</div>
<div class="ArborPara">2.  Il titolare è  inoltre tenuto a sospendere l&#8217; esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità  ovvero situazione di pericolo atipico.</div>
<div class="ArborPara">3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l&#8217;eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista  <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0049S00N001', event)">[16]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0049S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[16] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">Art.50</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Servizi tecnici e di assistenza.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il titolare dell&#8217; autorizzazione all&#8217; esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:</div>
<div class="ArborPara">a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;</div>
<div class="ArborPara">b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;</div>
<div class="ArborPara">c) apertura e chiusura delle piste;</div>
<div class="ArborPara">d) sicurezza valanghe.</div>
<div class="ArborPara">2.  Si può  prescindere dall&#8217; esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">3.  Al fine di garantire l&#8217; adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è  autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.</div>
<div class="ArborPara">4.  Le modalità  per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.</div>
<div class="ArborPara">Art.51</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Comportamento dello sciatore.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l&#8217;incolumità altrui o provocare danni a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00N001', event)">[17]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[17] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2.  E&#8217; vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è  altresì  vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.</div>
<div class="ArborPara">3.  I sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell&#8217; utente.</div>
<div class="ArborPara">Art.52</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Vigilanza sull&#8217; esercizio della pista.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al Servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40</a> in materia di esercizio delle piste, fatta salva l&#8217; applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00',%20true,%20'')">articolo 55</a>, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l&#8217; osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell&#8217; esercizio della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.</div>
<div class="ArborPara">3.  In caso di particolare urgenza e gravità  i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma.  Il provvedimento è  revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.</div>
<div class="ArborPara">4.  Per l&#8217; esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">articolo 40</a>.</div>
<div class="div_FreeContentTitle" style="text-align: center;">CAPO IV</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Norme comuni, transitorie e finali.</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art.53</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Procedimento espropriativi.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all&#8217; apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può  essere dichiarata la pubblica utilità nonchè  l&#8217; indifferibilità  ed urgenza delle opere.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per l&#8217; espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l&#8217; esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19721230000000000000031TN',%20true,%20'')">legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31</a>, e successive modifiche ed integrazioni.</div>
<div class="ArborPara">Art.54</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Impianti a fune &#8211; Sanzioni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Ferma restando l&#8217; applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLDPR_____19800711000000000000753',%20false,%20'')">DPR 11 luglio 1980, n. 753</a>, per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell&#8217; esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:</div>
<div class="ArborPara">a) chiunque nell&#8217; effettuare l&#8217; esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di legge e/ o di regolamento concernenti l&#8217; esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 600.000 a lire 1.800.00;</div>
<div class="ArborPara">b) qualora vengano applicate tariffe non approvate e/ o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonchè  delle disposizioni regolamentari per l&#8217; esercizio dell&#8217; impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;</div>
<div class="ArborPara">b bis) il concessionario che, nell&#8217;adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull&#8217;impianto a fune, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a> e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l&#8217;inadempimento comporti pericolo attuale per l&#8217;incolumità delle persone <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N001', event)">[18]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[18] Lettera aggiunta dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonchè, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N002', event)">[19]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0054S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[19] Comma sostituito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Per l&#8217; applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>.</div>
<div class="ArborPara">4.  L&#8217; emissione dell&#8217; ordinanza &#8211; ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all&#8217; articolo 18 della predetta <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">6.  Il controllo sull&#8217; osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di &#8221; addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell&#8217; esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.</div>
<div class="ArborPara">Art.55</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Piste da sci &#8211; Sanzioni <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N001', event)">[20]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N001" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[20] Articolo modificato dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19980911000000000000010TNA0020S00',%20true,%20'')">articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998</a> e dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19970707000000000000010TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997</a>.</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="ArborPara">1. Per la violazione delle norme in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni:</div>
<div class="ArborPara">a) chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci, ovvero modifiche a quelle esistenti, senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste dalla presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;</div>
<div class="ArborPara">b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0040S00',%20true,%20'')">art. 40</a>, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.600.000 a lire 4.800.000; la medesima sanzione si applica a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>;</div>
<div class="ArborPara">c) chiunque, nell&#8217;effettuare l&#8217;esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento concernenti l&#8217;esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 1.800.000;</div>
<div class="ArborPara">d) chiunque violi le disposizioni dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0051S00',%20true,%20'')">art. 51</a> della presente legge o delle ordinanze ivi previste, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 180.000;</div>
<div class="ArborPara">d bis) il gestore che, nell&#8217;adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a> e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l&#8217;inadempimento comporti pericolo attuale per l&#8217;incolumità delle persone.</div>
<div class="ArborPara">2. L&#8217;accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">art. 52</a>, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0007S00',%20true,%20'')">art. 7</a>, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.</div>
<div class="ArborPara">3. La funzione del controllo sull&#8217;osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">art. 50</a>; la qualifica di &#8220;addetto alla sorveglianza&#8221; viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell&#8217;esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.</div>
<div class="ArborPara">3 bis. I titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l&#8217;accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo <a class="linknote" onclick="javascript:ShowNota('notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N002', event)">[21]</a><span id="notas_LEGGEPRO19870421000000000000007TNA0055S00N002" class="span_AltBox"></p>
<div class="div_AltBox"><a class="a_CloseButton" href="javascript:HideNota()"> </a></p>
<div class="ArborPara">[21] Comma inserito dall&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO20051214000000000000018TNA0002S00',%20true,%20'')">articolo 2 della L.P. n. 18 del 14-12-2005</a>.</div>
</div>
<p></span>.</div>
<div class="ArborPara">4. Per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_Q.asp?bd=LX&amp;estr=esternoLL_______19811124000000000000689',%20false,%20'')">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>.</div>
<div class="ArborPara">5. L&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all&#8217;art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di turismo.</div>
<div class="ArborPara">6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.56</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà  all&#8217; assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0009S00',%20true,%20'')">articolo 9</a>.</div>
<div class="ArborPara">2.  Per le concessioni rilasciate in base alle legge preesistenti, il concessionario è  tenuto a versare all&#8217; Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">articolo 29 </a>a decorrere dall&#8217; anno solare successivo a quello dell&#8217; entrata in vigore della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">3.  Con l&#8217; entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">4.  Fino all&#8217; emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5.  Le disposizioni della presente legge relative all&#8217; istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all&#8217; atto dell&#8217; entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l&#8217; istruttoria disciplinata dall&#8217; articolo 8 del DPGR 7 settembre 1971, n. 5.</div>
<div class="ArborPara">6.  Per le somme già  introite nelle partite di giro dello stato di previsione dell&#8217; entrata del bilancio della Provincia ai sensi della <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEREG19710804000000000000025TA',%20true,%20'')">legge regionale 4 agosto 1971, n. 25</a>, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite in giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.57</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Assicurazioni.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.  A tal fine la Giunta provinciale è  autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.</div>
<div class="ArborPara">Art.58</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà  essere presentata al Servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da un planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.</div>
<div class="ArborPara">2.  Ricevuta la domanda il Servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>.</div>
<div class="ArborPara">3.  Qualora a seguito dell&#8217; accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità  della pista, la commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a> ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini.  La classificazione viene operata  a seguito dell&#8217; accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">articolo 6</a>, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l&#8217; interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.</div>
<div class="ArborPara">5.  La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all&#8217; accertamento di cui al secondo comma.  Qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l&#8217; incolumità degli utenti, la medesima potrà  rimanere aperta all&#8217; esercizio con la classificazione come: &#8221; pista non regolamentare&#8221;.  In ogni altro caso è  disposta la sospensione a tempo indeterminato dell&#8217; esercizio della pista ai sensi dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">articolo 52</a>.</div>
<div class="ArborPara">6.  E&#8217; altresì  disposta la sospensione a tempo indeterminato dell&#8217; esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall&#8217; entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma.  In tali casi l&#8217; apprestamento e l&#8217; apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presenta legge.</div>
<div class="ArborPara">7.  Per le piste apprestate anteriormente all&#8217; entrata in vigore della presente legge, l&#8217; adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0048S00',%20true,%20'')">articolo 48</a> dovrà  avvenire entro due anni dall&#8217; entrata in vigore del regolamento ivi previsto.</div>
<div class="ArborPara">8.  Con l&#8217; entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.</div>
<div class="ArborPara">9.  Fino all&#8217; emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.</div>
<div class="ArborPara">Art.59</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Regolamento di esecuzione.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà  essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall&#8217; entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente Commissione legislativa.</div>
<div class="ArborPara">Art.60</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Istituzione del Servizio impianti a fune.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNL0003S00',%20true,%20'')">allegato C.</a>alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il n. 49 è  inserito il seguente:</div>
<div class="ArborPara">&#8221; 50 &#8211; SERVIZI IMPIANTI A FUNE</div>
<div class="ArborPara">Il Servizio provvede alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica e l&#8217; esercizio degli impianti di trasporto a fune di interesse provinciale.</div>
<div class="ArborPara">Provvede in particolare agli adempimenti tecnico &#8211; amministrativi relativi alla concessione, all&#8217; esercizio, alla vigilanza e al controllo degli impianti a fune, ivi compresa la collaudazione, nonchè  alla prevenzione e all&#8217; accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene agli impianti medesimi.</div>
<div class="ArborPara">Svolge le attività  ed i compiti connessi alla incentivazione economica del settore.</div>
<div class="ArborPara">Provvede agli adempimenti connessi ai compiti previsti dal primo comma dell&#8217; articolo 14 dello Statuto di autonomia in ordine alle linee funiviarie.</div>
<div class="ArborPara">Provvede e cura la ricerca tecnologica del settore.&#8221;.</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stesso allegato C., al n. &#8221; 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E IMPIANTI A FUNE&#8221; sono apportate le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">- la denominazione varia in &#8221; 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA&#8217; SPORTIVE&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- nel primo comma in luogo delle parole &#8221; di quelli concernenti la regolamentazione tecnica e l&#8217; esercizio degli impianti in funivia&#8221; sono inserite le seguenti: &#8221; in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- l&#8217; ultimo comma è  sostituito dal seguente nuovo comma:</div>
<div class="ArborPara">&#8221; Cura la promozione delle attività  ricreative e sportive attuando, anche direttamente, iniziative per l&#8217; assistenza tecnica e il sostegno dell&#8217; associazionismo;  cura i rapporti con il  CONI anche al fine del coordinamento degli interventi di rispettiva competenza compresi quelli in materia di impianti ed attrezzature.&#8221;.</div>
<div class="ArborPara">3.  Nel medesimo allegato C., al n. &#8221; 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI E SPORTIVE&#8221; sono apportate le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">- la denominazione varia in &#8221; 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI&#8221;;</div>
<div class="ArborPara">- nel primo comma sono soppresse le parole &#8220;, di attività  ricreative e sportive con i relativi impianti ed attrezzature&#8221;,   &#8211; l&#8217; ultimo comma è  abrogato.</div>
<div class="ArborPara">4.  Nella prima applicazione della presente legge, per l&#8217; inquadramento nella qualifica di dirigente e la preposizione al Servizio impianti a fune si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0053S00',%20true,%20'')">articolo 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">5.  I provvedimenti attuativi del Servizio turismo e impianti a fune, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 39 &#8211; SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA&#8217; SPORTIVE; quelli relativi al Servizio attività  culturali e sportive si intendono confermati con riferimento al n. 22 &#8211; SERVIZIO ATTIVITA&#8217; CULTURALI.</div>
<div class="ArborPara">6.  E&#8217; abrogato il quarto alinea del secondo comma dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0056S00',%20true,%20'')">art. 56 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</a>.</div>
<div class="ArborPara">Art.61</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Autorizzazione di spesa.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Per l&#8217; effettuazione degli interventi di cui agli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0020S00',%20true,%20'')">20</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0022S00',%20true,%20'')">22</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0035S00',%20true,%20'')">35</a>, quinto comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0037S00',%20true,%20'')">37</a>, quarto comma, 40, terzo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0048S00',%20true,%20'')">48</a>, terzo comma, e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0052S00',%20true,%20'')">52</a>, quarto comma, della presente legge, è  autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.</div>
<div class="ArborPara">Art.62</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Copertura degli oneri.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Alla copertura dell&#8217; onere di lire 50.000.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0061S00',%20true,%20'')">articolo 61</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il &#8221; turismo&#8221; nell&#8217; allegato n. 5 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.</div>
<div class="ArborPara">2.  Alla copertura del maggior onere valutato nell&#8217; importo di lire 14.000.000 derivante dell&#8217; applicazione degli articoli <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, ultimo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0029S00',%20true,%20'')">29</a>, secondo, terzo, quarto e quinto comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0038S00',%20true,%20'')">38</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">50</a>, terzo comma, e <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0057S00',%20true,%20'')">57</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i &#8221; servizi generali&#8221; nell&#8217; allegato n. 4 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale richiamati nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">3.  Alla copertura del maggior onere valutato nell&#8217; importo di lire 2.500.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il &#8221; personale in attività  di servizio ed in quiescenza&#8221; nell&#8217; allegato n. 4 di cui all&#8217; articolo 9 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">4.  Alla copertura dell&#8217; onere di lire 100.000.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0061S00',%20true,%20'')">articolo 61</a> della presente legge, per il periodo degli anni 1988-1989, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità  derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; strutture economiche&#8221;, programma &#8221; turismo&#8221;, area di intervento &#8221; strutture turistiche&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; articolo <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">5.  All&#8217; onere valutato nell&#8217; importo di lire 20.000.000 derivante dell&#8217; applicazione degli articoli , ultimo comma<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">6</a>, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0006S00',%20true,%20'')">29</a>, secondo, terzo, quarto quinto comma,<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0038S00',%20true,%20'')">38</a>, secondo comma, <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0050S00',%20true,%20'')">50</a>, terzo comma, e 57<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0057S00',%20true,%20'')">57</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1988, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità  derivante dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; organizzazione&#8221;, programma &#8221; amministrazione generale&#8221;, area di attività  &#8221; servizi generali&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">6.  All&#8217; onere valutato nell&#8217; importo di lire 3.200.000 derivante dell&#8217; applicazione dell&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0060S00',%20true,%20'')">articolo 60</a> della presente legge, a carico dell&#8217; esercizio finanziario 1988, si farà  fronte mediante l&#8217; utilizzo, per pari importo, di una quota parte delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale &#8221; organizzazione&#8221;, programma &#8221; amministrazione generale&#8221;, area di attività &#8221; personale in attività  di servizio e in quiescenza&#8221;, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0015S00',%20true,%20'')">articolo 15</a> della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.</div>
<div class="ArborPara">7.  Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.</div>
<div class="ArborPara">Art.63</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Variazioni di bilancio.</div>
</div>
<div class="ArborPara">1.  Nello stato di previsione dell&#8217; entrata &#8211; tabella A &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni di nuova istituzione:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 37301 &#8211; Rimborso di somme anticipate dalla Provincia per oneri di collaudo a carico di concessionari degli impianti funiviari (cod. mecc. 362)</div>
<div class="ArborPara">Competenza per memoria</div>
<div class="ArborPara">Cassa per memoria</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">2.  Nello stato di previsione della spesa &#8211; tabella B &#8211; per l&#8217; esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:</div>
<div class="ArborPara">in diminuzione:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 84170 &#8211; Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso &#8211; Spese correnti (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 &#8211; art. 24</a>)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 16.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 16.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 84180 &#8211; Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso &#8211; Spese in conto capitale (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19790914000000000000007TNA0024S00',%20true,%20'')">legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 &#8211; art. 24</a>)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Totale variazioni in diminuzione Competenza L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">in aumento:</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12200 &#8211; Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli Competenza L. 2.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.500.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12240 &#8211; Spese per la formazione e l&#8217; aggiornamento del personale provinciale e di altro personale previsto da norme specifiche (leggi provinciali <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19830429000000000000012TNA0037S00',%20true,%20'')">29 aprile 1983, n. 12, artº 37</a>;  28 agosto 1978, n. 33, artº 8; <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19821227000000000000030TNA0005S00',%20true,%20'')">27 dicembre 1982, n. 30, art. 5</a> ed in corso di promulgazione)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12300 &#8211; Spese per consigli, comitati, commissioni <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19580120000000000000004TN',%20true,%20'')">legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4</a> e successive modificazioni)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 9.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 9.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12301 &#8211; Spese per compensi a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni (<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19560120000000000000004TN',%20true,%20'')">leggi provinciali 20 gennaio 1956, n. 4</a>, art.  14 dicembre 1961, n. 5 e successive modificazioni)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 1.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 1.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 12340 (con modifica di dizione) &#8211; Spese per l&#8217; assicurazione a copertura delle responsabilità civile verso terzi e degli infortuni di dipendenti provinciali Competenza L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 2.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cap. 48345 (di nuova istizione)</div>
<div class="ArborPara">(tit. 02, sez. 10, catº 10 &#8211; cod. mecc. 2121031024)</div>
<div class="ArborPara">- Spese per indennizzi e per interventi sulle piste da sci e sugli impianti a fune (legge provinciale in corso di promulgazione)</div>
<div class="ArborPara">Competenza L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 50.000.000</div>
<div class="ArborPara">Totale variazioni in aumento Competenza L. 66.550.000</div>
<div class="ArborPara">Cassa L. 66.500.000</div>
<div class="ArborPara">3.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all&#8217; articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, le somme di cui al precedente <a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0062S00',%20true,%20'')">articolo 62</a> sono portate in diminuzione delle &#8221; spese per leggi in programma&#8221; nei settori funzionali, programmi, area di intervento ed aree di attività  indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso<a href="javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_ShowdocFTC_Q.asp?tipo=0&amp;estr=ORIGINALLEGGEPRO19870421000000000000007TNA0062S00',%20true,%20'')"> articolo 62 </a>ed in aumento delle &#8221; spese per leggi operanti&#8221; in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.</div>
<div class="ArborPara">4.  La presente legge entrerà  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</div>
<div class="ArborPara">La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</div>
<div class="ArborPara">E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Distacco programmato di valanghe D.M. nr. 392 5 dicembre 2003</title>
		<link>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/distacco-programmato-di-valanghe-dm-nr-392-5-dicembre-2003</link>
		<comments>http://www.fuoripistalegale.com/legislazione/distacco-programmato-di-valanghe-dm-nr-392-5-dicembre-2003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 dicembre 2003 n. 392 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). &#8211; Regolamento  concernente  modifica  dell&#8217;articolo 7  del  decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante  norme  per  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ArborPara">DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 dicembre 2003 n. 392 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). &#8211; Regolamento  concernente  modifica  dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALDM______19980804000000000000400A0007S00',%20true,%20'')">articolo 7  del  decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4 agosto 1998, n. 400</a>, recante  norme  per  le  funicolari  aeree  e  terrestri  in servizio pubblico destinati al trasporto di persone (1).</div>
<div class="ArborPara">(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l&#8217;annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</div>
<div class="ArborPara">IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</div>
<div class="ArborPara">Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico   delle   disposizioni   di  legge  per  le  ferrovie  concesse all&#8217;industria   privata,  le  tramvie  a  trazione  meccanica  e  gli automobili;</div>
<div class="ArborPara">Vista  la  legge  23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione  all&#8217;industria  privata dell&#8217;impianto e dell&#8217;esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n.  1367,  che  disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l&#8217;esercizio  delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;</div>
<div class="ArborPara">Visti  gli  articoli 1  e  95  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  11 luglio  1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di  polizia,  sicurezza e regolarità dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;</div>
<div class="ArborPara">Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>
<div class="ArborPara">Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto   1998,   n.  400,  recante  «Regolamento  generale  per  le funicolari  aeree  e  terrestri  in  servizio  pubblico  destinato al trasporto di persone»;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante «Riforma  dell&#8217;organizzazione  del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;</div>
<div class="ArborPara">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;</div>
<div class="ArborPara">Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e  di  esercizio  delle  funicolari  aeree  e  terrestri in relazione all&#8217;evoluzione  della  tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all&#8217;esperienza nel settore;</div>
<div class="ArborPara">Visto   il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-regioni  e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 &#8211; Rep. atti n. 1450;</div>
<div class="ArborPara">Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 10 febbraio 2003;</div>
<div class="ArborPara">Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell&#8217;articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>
<div class="ArborPara">A d o t t a</div>
<div class="ArborPara">il seguente regolamento:</div>
<div class="ArborPara">Art.1</div>
<div class="ArborPara" style="text-align: center;">
<div class="ArborPara">Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti               e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (1)</div>
</div>
<div class="ArborPara">Art. 1.</div>
<div class="ArborPara">1.  Il  comma  6,  dell&#8217;<a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALDM______19980804000000000000400A0007S00',%20true,%20'')">articolo  7,  del  decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione 4 agosto 1998, n. 400</a>, è sostituito dal seguente:</div>
<div class="ArborPara">«6.  L&#8217;a<strong>rea  che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell&#8217;esercizio  deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi  dalle  autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l&#8217;assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l&#8217;area ricada in siti a rischio:</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> a) per  quanto  riguarda  gli  aspetti  geologico e geotecnico si applica la <a href="javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&amp;tipo=0&amp;estr=ORIGINALL_______19740202000000000000064',%20true,%20'')">legge 2 febbraio 1974, n. 64</a>, e relative norme tecniche di applicazione;  comunque  devono  essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> b) per quanto riguarda la materia nivologica:</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 1)  devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che   le   valanghe   investano   gli   elementi   strutturali  fissi dell&#8217;impianto  mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 2)   in  alternativa  agli  interventi  di  difesa  di  cui  al precedente   numero   1),   è  ammesso  il  distacco  artificiale  e controllato  di  masse  nevose  contenute,  che  comunque  non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell&#8217;impianto;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 3)  qualora  il  rischio di valanga interessi il solo tracciato dell&#8217;impianto,  è  ammesso,  quale intervento di tipo preventivo, la chiusura   temporanea   dell&#8217;impianto   fino   al  superamento  della situazione di rischio;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 4)  l&#8217;adozione  degli  interventi  di tipo preventivo di cui ai numeri  2)  e  3)  è  subordinata  all&#8217;approvazione,  da parte delle regioni  e  delle  province  autonome,  di un piano di gestione della sicurezza  che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest&#8217;ultimo deve contenere il nominativo  del  responsabile  della  gestione  del  piano,  del  suo sostituto  e  delle  figure  necessarie  all&#8217;attuazione del piano. Il responsabile  della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all&#8217;attuazione  del  piano  devono essere in possesso di attestato di frequenza  a  corsi  con  superamento  di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell&#8217;ambito del piano:  tale  attestazione  deve  essere rilasciata dall&#8217;Associazione Interregionale  Neve  e  Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 5)   la   scelta   progettuale   dell&#8217;intervento   deve  essere rigorosamente  documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 6)  la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell&#8217;esercente e del responsabile della gestione del piano;</strong></div>
<div class="ArborPara"><strong> 7)  la  dichiarazione  di  immunità  dal  pericolo di valanga, ovvero  l&#8217;efficacia  degli  interventi  proposti,  è  verificata  ed approvata   dalle   regioni  e  dalle  province  autonome  secondo  i rispettivi ordinamenti.».</strong></div>
<div class="ArborPara">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</div>
<div class="ArborPara">(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l&#8217;annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</div>
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		<title>r6tr6utr</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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