Legge Regionale Veneto nr. 21/2008 Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
Intero provvedimento
Intero provvedimento
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1. (Finalità)
Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)
Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
Capo II.
Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste
Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)
Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)
Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione)
Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)
Art. 9. (Classificazione acustica)
Art. 10. (Elenco regionale delle piste)
Art. 11. (Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)
Capo III.
Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l’esercizio delle piste
Art. 12. (Realizzazione delle piste)
Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)
Art. 14. (Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile)
Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)
Capo IV.
Norme disciplinanti la gestione delle piste
Art. 16. (Gestore della pista)
Art. 17. (Soggetti operanti nell’esercizio delle piste)
Art. 18. (Obblighi del gestore)
Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)
Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)
Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)
Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)
Art. 25. (Vigilanza)
Art. 26. (Responsabilità)
Art. 27. (Orario delle piste)
Art. 28. (Mezzi meccanici)
Art. 29. (Innevamento programmato)
Art. 30. (Sci fuori pista)
Art. 31. (Mountain bike)
Capo V.
Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci
Art. 32. (Norme di comportamento)
Capo VI.
Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)
Art. 34. (Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)
Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 35. (Sanzioni)
TITOLO II.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA
Capo I.
Individuazione di servizi pubblici di interesse generale
Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)
Capo II.
Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni
Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)
Art. 38. (Definizione di microstazioni)
Capo III.
Programmazione degli interventi e disposizioni finanziarie
Art. 39. (Interventi regionali)
Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)
Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)
Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)
Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica)
Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)
Art. 45. (Soggetti beneficiari)
Art. 46. (Agevolazioni)
Art. 47. (Criteri per l’erogazione delle agevolazioni)
Art. 48. (Fideiussione regionale)
TITOLO III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE
Capo I.
Disposizioni transitorie ed attuative
Art. 49. (Disposizioni transitorie)
Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)
Art. 51 (Clausola valutativa)
Capo II.
Disposizioni finanziarie
Art. 52. (Norma finanziaria)
Capo III.
Dichiarazione d’urgenza
Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza)
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell’ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all’attività sciistica.
Art. 2.
(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all’aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).
Art. 3.
(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.
Capo II.
Individuazione e classificazione
delle aree sciabili e delle piste
Art. 4.
(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve “snowboard”, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell’area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all’articolo 30 e pertanto viene percorso dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo.
g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.
Art. 5.
(Individuazione e variazione delle aree sciabili)
1. I comuni, ai fini dell’individuazione e della variazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:
a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l’innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l’individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l’individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.
3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).
4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d’intervento.
5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l’esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell’anno durante il quale non viene praticata l’attività subordinatamente a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6.
Art. 6.
(Classificazione delle piste da sci)
1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.
2. Le piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell’allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l’uso agonistico.
3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.
Art. 7.
(Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione)
1. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.
2. L’ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all’articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.
3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell’ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.
4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all’articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall’entrata vigore della legge.
5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.
Art. 8.
(Elaborati di progetto per la classificazione)
1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.
2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:
a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l’area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all’area e strade di servizio estive e invernali;
c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
2) l’indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);
d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull’asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell’area sciabile;
f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l’area sciabile;
i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
j) proposta motivata di classificazione della pista.
Art. 9.
(Classificazione acustica)
1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.
2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all’effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.
3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all’articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall’Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della l. 447/1995).
5. Le aree sciistiche di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all’applicazione dei valori limite differenziali di immissione.
Art. 10.
(Elenco regionale delle piste)
1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale competente, l’elenco regionale delle piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell’elenco regionale delle piste sono indicate:
a) le piste classificate ai sensi dell’articolo 6;
b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell’elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.
Art. 11.
(Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)
1. E’ istituita la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell’amministrazione regionale in materia.
2. Fanno parte della Commissione:
a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
c) un esperto designato dall’Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell’Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
g) un rappresentante della FISI;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.
4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8.
5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7. Ai componenti della Commissione estranei all’amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.
Capo III.
Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l’esercizio delle piste
Art. 12.
(Realizzazione delle piste)
1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.
2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:
a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell’impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;
c) la Regione Piemonte;
d) la Fondazione 20 marzo 2006;
e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l’obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.
Art. 13.
(Permesso di realizzazione delle piste)
1 I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall’indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.
2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell’istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).
3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.
Art. 14.
(Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile)
1. L’individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all’espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.
2. L’istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all’amministrazione pubblica competente.
3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.
Art. 15.
(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)
1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:
a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all’utilizzo dell’area;
i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l’allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
k) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo della pista;
l) inibire a chiunque l’accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
n) accedere, durante ogni periodo dell’anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain−bike;
p) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l’esercizio della servitù o renderlo più oneroso.
4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.
Capo IV.
Norme disciplinanti la gestione delle piste
Art. 16.
(Gestore della pista)
1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell’impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.
2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f).
Art. 17.
(Soggetti operanti nell’esercizio delle piste)
1. L’esercizio delle piste presuppone l’individuazione dei seguenti soggetti:
a) il direttore delle piste;
b) l’operatore di primo soccorso;
c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E’ fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.
3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).
Art. 18.
(Obblighi del gestore)
1. L’apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell’attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3. Il gestore è tenuto a:
a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, ai fini del suo inserimento nell’elenco regionale delle piste;
b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all’articolo 23;
d) dotare la pista della segnaletica di cui all’articolo 24;
e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 22;
g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l’agibilità delle stesse e l’eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all’uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l’apertura al pubblico della pista; l’utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell’utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;
j) fornire annualmente all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, l’elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
k) effettuare le comunicazioni prescritte dall’articolo 10, comma 3, funzionali all’aggiornamento dell’elenco regionale delle piste.
4. Gli interventi necessari ai fini dell’aumento della sicurezza, se effettuati all’interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all’articolo 13.
5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.
6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l’eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
7. E’ fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.
Art. 19.
(Obblighi del direttore di pista)
1. Il direttore di pista:
a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all’articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;
f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.
2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 20.
(Mansioni degli operatori di primo soccorso)
1. L’operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all’organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all’informazione agli utenti.
2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 21.
(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l’obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l’impiego dell’innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l’adeguato innevamento delle piste ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.
2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l’utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all’utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.
4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.
5. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.
6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
Art. 22.
(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.
2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell’operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l’organico del personale addetto.
4. Salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l’espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all’informazione agli utenti.
5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.
6. Il gestore può individuare, nell’ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo−pattuglia.
7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell’ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all’impiego dell’elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un’attività di trasporto non medicalizzato mediante l’uso di tale mezzo.
Art. 23.
(Obblighi di delimitazione delle piste)
1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l’individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell’asta, una colorazione arancione per l’altezza minima di ottanta centimetri e per l’altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.
4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.
5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;
b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
Art. 24.
(Obblighi di segnalazione sulle piste)
1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.
2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull’agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.
4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
6. Ai fini dell’incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 2 e all’articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.
7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l’impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.
9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l’indicazione dell’apertura, della chiusura e l’orario di accesso.
10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l’intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell’impianto servente nonché all’inizio della stessa ed alle biglietterie.
12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l’utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
15. Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal “Decalogo comportamentale dello sciatore” costituente l’allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l’impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. E’ esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.
Art. 25.
(Vigilanza)
1. Per quanto attiene la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 21 della l. 363/2003.
Art. 26.
(Responsabilità)
1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.
2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).
3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell’utente.
4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l’utente rimane l’unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell’infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall’infortunato stesso o dai suoi familiari.
Art. 27.
(Orario delle piste)
1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l’orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.
2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all’articolo 24, comma 9.
3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.
4. A partire dall’orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.
Art. 28.
(Mezzi meccanici)
1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l’intera giornata l’uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.
2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico ovvero, nell’ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.
3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l’ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.
5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall’orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.
6. Nel caso specifico l’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.
7. L’uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all’articolo 4:
a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
d) al personale addetto agli impianti di risalita.
8. L’autorizzazione all’uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L’accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.
9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l’utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 29.
(Innevamento programmato)
1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l’innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all’articolo 14.
3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.
4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l’orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l’obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.
5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all’ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall’esercizio dell’impianto.
6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all’articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b).
Art. 30.
(Sci fuori pista)
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all’articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Art. 31.
(Mountain−bike)
1. L’area sciabile, ivi comprese le piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain−bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all’articolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell’individuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all’escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain−bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain−bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all’uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E’ altresì consentito il transito delle mountain−bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
Capo V.
Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Art. 32.
(Norme di comportamento)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. E’ fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L’attività di mountain−bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
Capo VI.
Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33.
(Obbligo di aggiornamento)
1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all’articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.
2. I soggetti abilitati all’esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall’amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell’abilitazione.
Art. 34.
(Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)
1. La Regione promuove e finanzia interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l’informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell’intervento.
Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 35.
(Sanzioni)
1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all’articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l. 363/2003 ed all’articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell’utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
1. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
2. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
3. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell’elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
4. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
5. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
6. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un’adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
7. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
8. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
9. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
10. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
11. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
12. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
13. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
14. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
15. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
16. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
17. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l’utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
18. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell’orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
19. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
20. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l’utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
21. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l’utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
22. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell’utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall’ente irrogatore.
4. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l’immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell’intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.
7. Nei casi in cui per l’utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA
Capo I.
Individuazione di servizi pubblici di interesse generale
Art. 36.
(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)
1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l’obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 45 dell’esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.
Capo II.
Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni
Art. 37.
(Definizione di stazioni locali e non locali)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.
2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:
a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:
b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:
1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
2. un numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.
Art. 38.
(Definizione di microstazioni)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell’ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell’articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:
a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;
c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.
Capo III.
Programmazione degli interventi
Art. 39.
(Interventi regionali)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all’introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.
2. La Regione, riconoscendo l’elevata incidenza del comparto turistico nell’ambito dell’economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l’offerta turistica.
3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.
4. La Regione, riconosciuto l’elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d’intervento a minore impatto ambientale.
Art. 40.
(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.
2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico−consultiva di cui all’articolo 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:
a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
e) le procedure attuative degli strumenti d’intervento.
3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.
4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
Art. 41.
(Iniziative ammesse alle agevolazioni)
1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:
a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);
b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica (categoria B);
c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).
Art. 42.
(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili)
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:
a) l’installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;
b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all’eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l’acquisto e l’installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;
d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;
e) gli interventi di riassetto idrogeologico−ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;
f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;
g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.
2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell’agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:
a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;
b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d’ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;
c) gli interventi atti a contrastare l’usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.
3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.
4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.
Art. 43.
(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica)
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:
a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l’implementazione di piani di lavoro anche complessi.
2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l’uso pubblico.
3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.
Art. 44.
(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)
1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.
2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.
Art. 45.
(Soggetti beneficiari)
1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:
a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell’ambito degli sport invernali;
b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell’esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all’articolo 4.
Art 46.
(Agevolazioni)
1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) per gli interventi di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell’articolo 39, comma 3;
b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.
2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:
a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all’articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;
b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell’articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:
1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);
2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore).
3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell’articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.
4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.
Art 47.
(Criteri per l’erogazione delle agevolazioni)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.
2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:
a) del numero di chilometri delle aree di cui all’articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;
b) del dislivello delle piste;
c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.
3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all’articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.
4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell’investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell’investimento e della successiva gestione.
5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo;
d) dell’applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;
e) dell’applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.
6. Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo.
Art. 48.
(Fideiussione regionale)
1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.
2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico−consultiva di cui all’articolo 11.
3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
TITOLO III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE
Capo I.
Disposizioni transitorie e attuative
Art. 49.
(Disposizioni transitorie)
1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell’articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all’articolo 13.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.
4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell’abilitazione e l’inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.
Art. 50.
(Notifica dei provvedimenti attuativi)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.
Art. 51.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell’offerta turistica.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall’articolo 3;
b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11;
c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l’informazione previsti dall’articolo 34;
d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all’articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
e) quali criticità sono emerse nell’attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l’imposizione della servitù di area sciabile.
3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
b) l’evoluzione dell’economia montana attribuibile all’attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l’efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
5. I soggetti coinvolti nell’attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 52.
Capo II.
Disposizioni finanziarie
Art. 52.
(Norma finanziaria)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell’esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell’ambito dell’UPB DB18091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.
2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
Capo III.
Dichiarazione d’urgenza
Art. 53.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 gennaio 2009
Mercedes Bresso
L.R. 15 novembre 2004, n. 27 (1).
Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 30 novembre 2004, n. 49.
Art. 1
Finalità ed oggetto.
1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell’incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
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Art. 2
Individuazione delle aree sciabili.
1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della L. n. 363/2003.
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Art. 3
Individuazione di aree a specifica destinazione.
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
2. L’individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all’esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 9/1992, per il parere di competenza.
4. Acquisito il parere della Commissione, l’assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all’individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.
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Art. 4
Requisiti tecnici.
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell’individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Art. 5
Transito e risalita.
1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.
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Art. 6
Mezzi meccanici.
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell’orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l’uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
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Art. 7
Sci fuori pista e sci-alpinismo.
1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell’articolo 3 della presente legge e della L.R. n. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
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Art. 8
Obbligo di utilizzo del casco protettivo.
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 8 della L. n. 363/2003.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all’estero.
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Art. 9
Uso dell’elicottero.
1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell’ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un’attività di trasporto non medicalizzato mediante l’uso di elicottero.
2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l’organizzazione e l’effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d’intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.
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Art. 10
Vigilanza e sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 363/2003.
2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.)
3. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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Art. 11
Modificazioni alla L.R. n. 9/1992.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della L.R. n. 9/1992, è aggiunta la seguente:
«c-bis) l’individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.».
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della L.R. n. 9/1992, è inserito il seguente:
«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
3. Il comma 3 dell’articolo 12 della L.R. n. 9/1992 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
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Art. 12
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 24 marzo 1992, n. 13.
Art. 1
Finalità.
1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l’esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all’aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
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Art. 2
Ambiti di applicazione della legge.
1. Le aree di cui all’articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.
2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Fédération international de ski (F.I.S.); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l’intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.
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Art. 3
Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo (2).
[1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.
2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.
3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.
4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.
5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;
b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:
1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;
2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;
3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;
4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;
5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;
6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;
7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.) ;
8 ) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
c) sezioni trasversali;
d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;
e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;
f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;
g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);
4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;
5) proposta motivata di classificazione della pista;
h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.
6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista] (3).
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(2) Vedi, anche, l’art. 2 e l’art. 7, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, L.R. 19 giugno 2000, n. 14 con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all’art. 2 della stessa legge.
Art. 4
Segnaletica delle piste.
1. Le piste classificate a norma dell’articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge (4).
2. La segnaletica di cui al comma 1, da realizzarsi in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l’agibilità della stessa.
3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 8.
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(4) Vedi il Reg. 22 aprile 1996, n. 2.
Art. 5
Elenco regionale delle piste.
1. Le piste classificate ai sensi dell’articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono in particolare indicate:
a) generalità del gestore della pista;
b) classificazione della pista;
c) generalità del direttore delle piste.
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Art. 6
Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci (5).
1. Con decreto dell’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell’Amministrazione regionale in materia di piste di sci.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente dell’Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
b) il dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;
c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;
d) un funzionario dell’Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall’Assessore regionale all’agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
e) un esperto designato dall’Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell’Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati (6);
f) un rappresentante dell’Unione valdostana guide d’alta montagna (U.V.G.A.M.), o suo delegato;
g) un rappresentante dell’Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), o suo delegato;
h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato;
h-bis) un membro designato dall’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta (ASIVA) (7).
3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
4. L’Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma 2.
5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata d’ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l’acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma 5 dell’articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
8. Ai componenti della Commissione, esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine (8).
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(5) Vedi, anche, l’art. 3, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «e) un esperto designato dall’Associazione valdostana esercenti impianti a fune;».
(7) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
(8) Comma così sostituito dall’art. 19, L.R. 4 agosto 2006, n. 21. Il testo originario era così formulato: «8. Ai componenti della Commissione estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.».
Art. 7
Compiti della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci.
1. La Commissione tecnico-consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell’articolo 3 e dell’allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:
a) l’idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all’articolo 4;
c) le prescrizioni, ivi compresa l’effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l’esercizio della pista.
c-bis) l’individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti (9).
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(9) Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
Art. 8
Gestore di pista.
1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all’articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:
a) garantire l’agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;
b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all’articolo 4;
c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste (10);
d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all’Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell’articolo 5;
e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma 1 dell’articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 2.
1-bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste (11).
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(10) Lettera così sostituita dall’art. 2, L.R. 15 dicembre 2000, n. 34. Il testo originario era così formulato: «c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste;».
(11) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
Art. 9
Direttore delle piste.
1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalare tempestivamente al gestore, per l’adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all’articolo 10, l’esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
1-bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis (12).
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(12) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
Art. 10
Commissione locale valanghe.
1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.
2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall’Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;
c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.
3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima (13).
4. Il parere di cui al comma 1, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall’Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.
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(13) Comma così sostituito dall’art. 4, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.».
Art. 11
Comportamento dello sciatore e accessi di servizio.
1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all’articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15) (14).
2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.
2-bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l’orario di chiusura e prima dell’orario di apertura (15).
3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.
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(14) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.».
(15) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
Art. 11-bis
Tariffe di pagamento per l’utilizzo delle piste di sci di fondo.
1. L’utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall’ente gestore, nei limiti proposti dall’Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci (16).
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(16) Articolo aggiunto dall’art. 6, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
Art. 12
Vigilanza e sanzioni.
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sei, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Nei casi in cui l’utilizzo delle piste di sei da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (17).
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (18).
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (19).
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(17) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(18) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69)».
(19) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era il seguente: «Art. 12. Vigilanza e sanzioni. 1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai comuni e al competente servizio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente “Modifiche al sistema penale”.».
Art. 13
Disposizioni transitorie.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l’elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste (20).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge (21), la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell’articolo 3.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione per l’esercizio e l’apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all’avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.
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(20) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
(21) Termine prorogato al 30 novembre 1994 dall’art. 2, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Art. 14
Disposizioni finanziarie.
1. L’onere derivante dall’applicazione del comma 8 dell’articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000, grava sull’istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.
2. Alla copertura dell’onere annuo di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione per l’anno 1992 e pluriennale 1992-1994 (cod. D. 4.2.1.).
3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).
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Art. 15
Variazioni di bilancio.
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 ” Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ” lire 4.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Cap. 64825 (di nuova istituzione) “Spese per il funzionamento della Commissione tecnico – consultiva per le piste di sci” lire 4.000.000
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Art. 16
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A
Requisiti tecnici e classificazione delle piste – Art. 3
1) Requisiti comuni
Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:
- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all’utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo;
- sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;
- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l’attraversamento.
2) Requisiti delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:
- hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi;
- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15;
- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;
- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;
- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all’arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.
3) Classificazione delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero)
pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso.
4) Requisiti delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:
- salvo tratti opportunamente segnalati i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso;
- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;
- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l’eventuale agevole arresto dello sciatore;
- onde garantire la varietà e l’apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti pianeggianti.
5) Classificazione delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
- praticabile da sciatori principianti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero)
- praticabile da sciatori esperti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;
- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;
- avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.
Capo I FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita’ economiche nelle
localita’ montane, nel quadro di una crescente attenzione per la
tutela dell’ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la
tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e
lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita’ con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri
sport della neve, nonche’ le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione
di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitu’ connesse alla
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita’,
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di tre
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di
casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
assicurano agli utenti la pratica delle attivita’ sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I
gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti
lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi’ obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai
piu’ vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,
fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia
l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e
indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I
dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilita’ civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della
regolarita’ e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non
possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilita’ civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi
per fatti derivanti da responsabilita’ del gestore in relazione
all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti
e’ subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al
comma 1. Le autorizzazioni gia’ rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele
volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale,
volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali,
e’ stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno
2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli
affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla piu’ ampia informazione dei praticanti gli sport
invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche
stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne
informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il
normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1 e’ fatto
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo
2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente
legge, garantendone un’adeguata visibilita’.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed
avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di
unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle
aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite
della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all’inizio della pista, nonche’ presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo’
disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o
non agibilita’. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle
piste, e’ autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003.
A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse
di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita’ e i criteri
per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003,
interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve,
mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale
siccita’ invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo
dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni
del presente comma e’ subordinata alla loro preventiva comunicazione
alla Commissione europea. Le modalita’ e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attivita’ produttive, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all’art. 7, comma 5:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita’ generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e’ il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). – (Omissis).
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu’ di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu’ degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
tra le spese in conto capitale;
(Omissis)».
Nota all’art. 7, comma 6:
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell’art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo
modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, vedi nota all’art. 7, comma 5.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e’
fatto obbligo ai soggetti di eta’ inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita’ di
omologazione, gli accertamenti della conformita’ della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorita’ giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non
costituisca pericolo per l’incolumita’ altrui.
2. La velocita’ deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimita’ di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita’ o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilita’.
2. Il sorpasso puo’ essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita’ dei dossi o in luoghi senza visibilita’.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficolta’ non presta
l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessita’.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e’ vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e’ normalmente
vietata. Essa e’ ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita’, e deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche’
quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E’ inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di
apertura, salvo i casi di necessita’ e urgenza e, comunque, con
l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia’ in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche’ i corpi
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e
soccorso nelle localita’ sciistiche, provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonche’ degli
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa’
o consorzi di gestione, salva la possibilita’ di una copertura dei
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari
a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6,
pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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