Legge Regionale Veneto nr. 21/2008 Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

By irebec, 6 febbraio 2009
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 21-11-2008 – REGIONE VENETO  -  21/11/2008 , n. 21  -  B.U.R.  25/11/2008 , n.97

Intero provvedimento

Epigrafe
Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1
Finalità
1. La presente legge disciplina:
a) la realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;
b) la realizzazione e l’esercizio delle piste;
c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.
Art.2
Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
a) l’approvazione del piano regionale neve;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;
c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all’esercizio dell’impianto o della pista, nonché all’espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;
d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell’incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;
e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale” e della loro trasmissione;
f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;
g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.
2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:
a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
b) l’acquisizione dei rilievi statistici.
Art.3
Competenze delle province
1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:
a) la concessione di linea, l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;
b) l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste;
c) l’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
d) l’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;
g) la approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b);
h) l’approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e successive modificazioni nonché del regolamento dell’esercizio delle piste da sci;
i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
l) la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.
2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.
Art.4
Competenze dei comuni
1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:
a) l’adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell’esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;
b) l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui all’articolo 54, comma 4;
c) la vigilanza in materia di sicurezza e l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.
Art.5
Competenze dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
1. Sono di competenza dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) – Centro valanghe di Arabba – di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996 n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni:
a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f), 37, comma 1, lettera d) e 45, comma 3, lettera f);
b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui agli articoli 24, comma 5 e 40, comma 5;
c) la vigilanza sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 55, comma 3.
Art.6
Aree sciabili attrezzate
1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all’articolo 7.
Art.7
Piano regionale neve (PRN)
1. Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:
a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, comma 1, definendo in particolare:
1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;
2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.
Art.8
Registro degli impianti e piste
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.
2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l’efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.
3. L’iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale” e successive modificazioni.
4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:
a) il codice regionale;
b) la denominazione;
c) le quote;
d) l’ubicazione;
e) il concessionario;
f) il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico esercizio;
g) la definizione e la classificazione;
h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
i) le eventuali modifiche e cancellazioni.
Art.9
Criteri di compatibilità territoriale
1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l’incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.
Art.10
Interdipendenze tra impianti e piste
1. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell’interdipendenza e della compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.
Art.11
Restituzione in pristino dei luoghi
1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell’area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.
2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi utilizzando la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l’importo determinato dalla provincia.
Art.12
Tariffe e personale di stazione di linea
1. Come corrispettivo delle prestazioni connesse all’utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l’utilizzo dell’impianto.
2. Al fine dell’approvazione della tariffa il soggetto autorizzato comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre, per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva. Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre – 30 novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.
4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate.
5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.
Art.13
Costituzione coattiva di servitù
1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell’indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” e successive modificazioni.
2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l’ammontare dell’indennità.
3. La determinazione dell’indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l’uso del bene altrui. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.
Art.14
La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento
1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:
a) per gli impianti:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e condutture interrate;
3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa;
b) per le piste:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l’esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
2) realizzare spazi per l’accumulo della neve, l’installazione e l’uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;
3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;
c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico della pista servita dall’impianto di innevamento programmato.
4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.
Art.15
Assicurazioni
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui all’articolo 4 della legge n. 363/2003 in conformità alle caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia dispone la sospensione immediata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio.
Art.16
Contributi regionali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all’articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 3, del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO II
Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto
CAPO I
Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione
Art.17
Definizione e classificazione degli impianti
1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:
a) funicolari terrestri;
b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
c) funivie bifuni a va e vieni;
d) slittovie o rotovie;
e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
h) sciovie;
i) nastri trasportatori;
j) scale e marciapiedi mobili;
k) ascensori.
2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed alle caratteristiche seguenti:
a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
b) impianti che consentono di raggiungere l’area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;
c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;
d) impianti che consentono all’utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;
e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.
3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o intersecanti con altri impianti.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.
Art.18
Concessione di linea
1. L’esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all’articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell’ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616“.
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:
a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all’articolo 17;
b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto;
c) definisce gli obblighi del concessionario.
5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 “Vita tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della concessione alla prestazione di un’idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Art.19
Concessione di linea per impianti concorrenti
1. La concessione di impianti concorrenti di cui all’articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al titolare degli impianti già concessi.
2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli eventuali altri richiedenti.
3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.
Art.20
Autorizzazione alla realizzazione
1. La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 21, a firma del tecnico progettista dell’intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;
b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione del tracciato di massima della linea;
c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;
d) dichiarazione del comune sull’inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 oppure il relativo titolo autorizzativo;
e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù di cui all’articolo 13;
f) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva di cui all’articolo 5.
2. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
Art.21
Elaborati di progetto per gli impianti
1. Il progetto definitivo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
a) relazione indicante la denominazione dell’impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;
b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;
c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell’impianto, alle strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;
d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano, qualora dall’accertamento di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f), risulti che il tracciato dell’impianto è interessato dal pericolo di valanghe;
e) relazione forestale che, in riferimento all’unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti dall’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;
f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del tracciato dell’impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;
g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, con l’indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l’impianto;
h) profilo longitudinale della linea con l’indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l’esatto andamento del terreno, oltre che sull’asse dell’impianto, anche sotto le funi e con l’indicazione e quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;
i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari ed accessorie in scala adeguata;
j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC);
k) studio di impatto ambientale di cui all’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” quando l’impianto è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione dell’ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
l) tracciato dell’impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale con l’ubicazione delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;
m) riproduzione su mappa catastale dell’impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;
n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall’impianto;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2, il progetto definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati elettromeccanici funzionali all’acquisizione del nulla-osta di cui all’articolo 3 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
Art.22
Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi
1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui all’articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell’articolo 21, in cinque copie.
3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.
4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l’ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.
5. La concessione e l’autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990;
7. La concessione e l’autorizzazione rilasciata sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.
Art.23
Varianti
1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell’impianto e non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione alla provincia.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione.
Art.24
Realizzazione dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo
1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione delle opere.
3. Ultimata la realizzazione dell’impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all’articolo 5 del DPR n. 753/1980. All’espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.
4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – previa istanza del soggetto autorizzato.
CAPO II
Rapporto di concessione
Art.25
Obblighi del concessionario
1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:
a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto;
c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni;
d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di soccorso.
2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.
Art.26
Diniego della concessione
1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:
a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda non successivamente integrata;
b) valutazione negativa dell’interdipendenza degli impianti e incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di cui all’articolo 10;
c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.
Art.27
Sospensione e decadenza della concessione
1. La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all’adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.
2. La concessione di linea e l’autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2.
3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario:
a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall’articolo 28;
b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
c) interrompe per due anni l’esercizio dell’impianto, salvo motivi di forza maggiore;
d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;
e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui all’articolo 25.
4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.
Art.28
Trasferimento della concessione
1. La provincia, compatibilmente con l’interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all’assunzione di tutti gli obblighi dell’originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.
2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda, corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.
3. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario rimane vincolato nei confronti dell’ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno dalla data del decesso.
5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli aventi causa possono continuare l’esercizio della linea, previa presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi derivanti dalla concessione.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la cessazione.
7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale competente in materia di mobilità per l’annotazione nel registro di cui all’articolo 8.
Art.29
Rinnovo della concessione
1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.
CAPO III
Apertura al pubblico esercizio degli impianti
Art.30
Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti
1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:
a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;
b) rilascio del nulla-osta da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 24;
c) collaudo e verifiche dell’impianto di cui all’articolo 24;
d) approvazione del regolamento di esercizio di cui agli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato;
e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 15.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.
Art.31
Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti
1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d’esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.
2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli adempimenti e per l’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione dell’esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla provincia.
TITOLO III
Piste
CAPO I
Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici
Art.32
Definizione e destinazione delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all’uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
b) pratica dello snowboard;
c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
d) pratica della slitta e dello slittino;
e) pratica degli altri sport sulla neve.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l’annotazione sul registro degli impianti e piste.
6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.
Art.33
Classificazione delle piste da discesa
1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell’impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest’ultimo e il concessionario dell’impianto di risalita per l’uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.
2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto; l’area è, di regola, priva di pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da recinzioni;
b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;
c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti;
d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà;
e) pista di collegamento: tracciato che consente l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile e che non presenta pendenze longitudinali superiori al dodici per cento, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.
Art.34
Requisiti tecnici delle piste da discesa
1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;
b) larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con pendenza minore dell’otto per cento;
c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;
e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l’altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l’uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.
2. L’attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.
3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.
Art.35
Classificazione delle piste da fondo
1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;
b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri 4;
c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento;
d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento.
Art.36
Requisiti tecnici delle piste da fondo
1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;
b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:
1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la separazione fisica dei flussi;
2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è accentuata la pendenza;
3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;
c) presenza di elementi di protezione per l’altezza minima di metri 1,80, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all’undici per cento per brevi tratti e in numero limitato.
2. L’attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.
CAPO II
Realizzazione delle piste
Art.37
Autorizzazione alla realizzazione
1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 38, firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal richiedente;
b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;
c) dichiarazione del comune sull’inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;
d) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva di cui all’articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;
e) regolamento d’esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h).
2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) per le piste asservite all’impianto, il concessionario dell’impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell’impianto di risalita per l’uso della pista;
b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:
1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;
2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;
3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.
3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l’indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell’albo pretorio del comune e delle comunità montane.
4. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
Art.38
Elaborati di progetto per le piste
1. Il progetto di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;
c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l’individuazione dell’ubicazione della pista in progetto;
d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l’indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
e) descrizioni e schemi di eventuali opere d’arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;
f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;
g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all’articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;
h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l’accertamento dell’esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;
i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano qualora dall’accertamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe;
j) relazione forestale che, in riferimento all’unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni;
k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;
l) proposta motivata sulla classificazione della pista;
m) relazione di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;
n) studio di impatto ambientale di cui all’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell’ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale “rendering” delle situazioni più significative;
p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.
Art.39
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi
1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione proposta.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, commi da 4 a 7.
4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.
Art.40
Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione degli stessi.
3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l’effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui l’opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio di cui all’articolo 41.
4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – previa istanza del soggetto autorizzato.
CAPO III
Apertura al pubblico esercizio delle piste
Art.41
Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste
1. L’apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:
a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;
b) approvazione da parte della provincia del regolamento d’esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);
c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 15;
d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all’articolo 40.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.
3. L’autorizzazione ha la stessa durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico dell’impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell’impianto.
4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l’autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L’autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiari che la pista mantiene i requisiti richiesti.
5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all’articolo 39, comma 4, l’apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l’assenza di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l’ipotesi della revoca di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di un’idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Art.42
Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste
1. La provincia può sospendere l’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:
a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;
b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell’adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per l’impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;
c) qualora sia applicata la sanzione di cui all’articolo 57, comma 3;
2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.
3. L’apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla provincia:
a) durante la stagione dell’innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;
b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.
4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata all’autorizzazione della provincia.
5. L’autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2.
Art.43
Revoca dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste
1. L’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste può essere revocata:
a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l’apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della lettera b);
b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista dall’articolo 57, comma 4.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all’articolo 8.
3. La revoca comporta:
a) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l’obbligo di indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell’ente nel cui interesse è stata pronunciata, nonché l’obbligo di riduzione della potenzialità di portata dell’impianto in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;
b) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l’obbligo di riduzione in pristino sia della pista, sia dell’impianto.
Art.44
Rinuncia e decadenza dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste
1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all’autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell’equilibrio del sistema impianti-piste.
2. In caso di rinuncia, l’autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 37, comma 2, lettera b).
3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di accettazione da parte della provincia stessa.
4. La decadenza dall’autorizzazione si verifica qualora:
a) l’esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui all’articolo 42, comma 4;
b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di sospensione;
c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per l’unico impianto che serve la pista.
5. In tutte le ipotesi in cui l’impianto non sia a servizio di una sola pista, la decadenza dall’autorizzazione comporta l’obbligo di riduzione della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.
6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all’articolo 8.
TITOLO IV
Sistemi di innevamento programmato
Art.45
Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato
1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
2. La realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.
3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:
a) relazione generale idraulica sull’adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;
b) disegni e particolari costruttivi;
c) dimostrazione della disponibilità dell’acqua necessaria per la gestione del bacino;
d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;
e) dichiarazione del comune interessato sull’inesistenza di vincoli e di usi civici sull’area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;
f) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva ai sensi dell’articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l’intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;
g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;
h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.
4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;
b) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle piste;
c) i consorzi di operatori economico-turistici.
5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 l’autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell’attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di un’idonea cauzione, in proprio favore per l’esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure compensative.
Art.46
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi
1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 4, 5 e 6.
4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive dell’impianto situato all’interno del sedime della pista; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.
Art.47
Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo
1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.
2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.
3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. L’esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.
5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
TITOLO V
Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve
Art.48
Sicurezza
1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:
a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;
b) le modalità di manutenzione delle piste;
c) la segnaletica;
d) il soccorso sulle piste;
e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell’area sciabile;
f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n. 363/2003.
Art.49
Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate
1. È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico delle piste di cui all’articolo 41.
2. Il gestore è tenuto a:
a) garantire l’uso pubblico della pista;
b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela dell’incolumità degli utenti previste nell’autorizzazione della provincia;
c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);
d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli articoli da 50 a 53.
3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni.
4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della provincia, l’elenco di tutti gli infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica. La Giunta regionale ai sensi della legge n. 363/2003 inoltra al ministero competente in materia di salute il predetto elenco.
Art.50
Manutenzione e messa in sicurezza delle piste
1. Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d’esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:
a) a mantenere l’agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima;
b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo comunica alla provincia;
c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi possano uscire involontariamente dalla pista;
d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il turbamento del regime delle acque;
e) ad assicurare entro i limiti dell’area vegetazionale la permanente copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.
2. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono accedere solo al di fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e di urgenza, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 363/2003.
3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Art.51
Segnaletica e misure di protezione
1. Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all’inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate:
a) la specifica destinazione delle piste di cui all’articolo 32, comma 3;
b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 363/2003;
c) la chiusura della pista nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b);
d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 2.
2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli utenti ed interdette con idonee protezioni.
Art.52
Soccorso sulle piste
1. Il gestore ha l’obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l’apertura al pubblico delle piste.
2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.
Art.53
Preposto alla sicurezza dell’area sciabile attrezzata
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.
2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l’orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:
a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
b) alla messa in sicurezza delle piste;
c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;
d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
g) al soccorso sulle piste.
3. Qualora nell’esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell’ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l’adozione delle azioni conseguenti.
4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell’area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all’arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.
5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – e con gli organi di vigilanza.
Art.54
Comportamento degli utenti
1. Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all’uso dei medesimi contenute nel regolamento d’esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l’ordine e la sicurezza dell’esercizio.
2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso.
3. È obbligo degli utenti:
a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 30 novembre 1970 “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate”;
c) rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al fine del corretto utilizzo, da parte dell’utente, delle piste, segnalandolo tempestivamente alla provincia.
TITOLO VI
Vigilanza e sanzioni
Art.55
Vigilanza
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.
2. Al controllo dell’osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri organi individuati nell’articolo 21 della legge n. 363/2003 nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l’accertamento e la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il controllo sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo valanghe è effettuato dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba.
Art.56
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un’area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 37;
d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all’apertura al pubblico;
e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell’autorizzazione;
f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l’inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all’articolo 25;
g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall’articolo 12;
h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all’articolo 12;
i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all’articolo 42;
j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 49;
k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all’articolo 50;
l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all’articolo 51.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003 l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:
a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003;
b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l’utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2.
Art.57
Sanzioni accessorie e potere sostitutivo
1. Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all’articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera e).
2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno, la provincia può disporre la sospensione dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio della pista finché tali situazioni permangono.
3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003, nell’arco della medesima stagione sciistica, la provincia dispone la sospensione da sei a venti giorni dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio della pista.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003, nell’ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, lettere b) e c), la provincia può revocare l’autorizzazione.
5. Nell’ipotesi di accertata inerzia o inadempimento nell’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.
6. A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione.
Art.58
Autorità competenti ad irrogare le sanzioni
1. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:
a) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 1, e comma 2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;
b) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 2, lettera b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.
2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le sanzioni accessorie di cui all’articolo 57 relative alle sanzioni principali di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l’elenco delle sanzioni irrogate durante l’ultima stagione sciistica con l’indicazione delle somme introitate.
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art.59
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” come modificata dall’articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (legge finanziaria 1996) e dall’articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
b) l’articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2001, n. 11 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112“;
c) l’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 “Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa – Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità”.
Art.60
Disposizioni transitorie
1. Fino all’emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18.
3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell’articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d’ufficio nel registro degli impianti e piste.
4. Fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all’apertura al pubblico delle piste di cui all’articolo 41.
5. Fino all’approvazione del PRN di cui all’articolo 7:
a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
b) le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell’articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell’articolo 12, delle nuove tariffe.
8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.
9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l’intervento di un tecnico abilitato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge Regionale Abruzzo nr. 47/1992 NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA

By irebec, 6 febbraio 2009
NORME PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA .
Art.1
Finalita
1. La presente legge stabilisce le procedure per l’ accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Art.2
Carta di localizzazione dei pericoli da valanga
1. L’ Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all’ elaborazione, in scala 1: 25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell’ art. 4 della presente legge.
2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici.
La deliberazione, con allegato lo stralcio della << Carta>>, viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli piu’ probabili.
3. Dal momento dell’ avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della LR 12- 4- 1983, n. 18, nel testo in vigore. Nelle aree considerate dalla Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimento previsti nel successivo art. 5 fino all’ espletamento degli stessi, é sospesa, a titolo cautelativo, l’ edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all’ art. 58 della LR 18- 1983, previo parere del CORENEVA.
4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assentiti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11.
Art.3
Procedimento di formazione degli elaborati
1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell’ Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettori Ripartimentali Provinciali e delle Strutture Territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati.
2. La relativa attività, di cui all’ art. 2, é coordinata dal Comitato Tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe – CORENEVA -, disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.
Art.4
Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe – CORENEVA.
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale, Servizio per la Protezione Civile, é istituito il << Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe CORENEVA>> con la seguente composizione:
- Dirigente del Servizio per la Protezione Civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;
- due rappresentanti tecnici del Servizio per la Protezione Civile;
- un rappresentante tecnico del Servizio sport, tempo libero, caccia e pesca;
- un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Settore Trasporti;
- due rappresentanti tecnici del Corpo forestale dello Stato, designati dal Capo dell’ Ispettorato regionale delle Foreste;
- due rappresentanti tecnici del Ministero dell’ Agricoltura e delle Foreste, designati dalla Direzione Generale per l’ Economia Montana e delle Foreste;
- Dirigente del Servizio Difesa e Tutela del suolo;
- Dirigente Servizio Tecnico del Settore LLPP e Politica della Casa;
- un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino( CNSA) del CAI, esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;
- due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal Presidente della Giunta regionale;
- un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio per la protezione civile.
3. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione Civile;
- l’ individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;
- gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l’ eventuale potenziamento;
- le iniziative piu’ opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;
- i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;
- le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all’ accertamento delle condizioni di rischio;
- fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.
4. Il Comitato inoltre:
- collabora con il Servizio per la Protezione Civile per la divulgazione periodica del Bollettino METEOMONT, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;
- collabora alla elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;
- assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;
- rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.
5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relative richiesta.
Tale termine può essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.
6. AI componenti del Comitato di applica la disciplina prevista dalla LR 2- 2- 1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine, professionisti regolarmente iscritti all’Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo art. 17, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di presenza, un’indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l’ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l’ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo art. 17[1]

[1] Comma integrato dall’articolo 84 della L.R. n. 7 del 17-04-2003.

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Art.5
Carta dei rischi locali di valanga
1. Le aree ricomprese nella << Carta dei pericoli di valanga>>, di cui all’ art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all’ art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l’ approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico – scientifici) allo scopo di definire la << Carte dei rischi locali di valanga>> con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.
2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA, stabilisce preventivamente:
- la priorità nell’ esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio piu’ elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;
- gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;
- il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;
- i riferimenti tecnico – scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.
Art.6
Categorie di rischio
1. L’ analisi delle singole aree a rischio comporta l’ inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:
a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;
b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.
2. La relazione illustrativa dell’ indagine svolte e delle conclusioni cui si é pervenuti é sottoposta al parere preventivo del CORENEVA che, ove ritenga congrui gli elaborati ed il metodo seguito per l’ indagine, formula la proposta di inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al precedente comma 1.
3. La relativa determinazione é adottata dalla Giunta regionale e notificata ai Comuni interessati.
4. La notifica comporta la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.
Art.7
Iniziative delle Amministrazioni Comunali
1. In presenza di esigenze contigenti di carattere locale e in attesa della inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un’ area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5.
2. Lo studio di cui al comma 1 può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dalla acquisizione degli atti.
3. Le conclusioni dei predetti studi sono sottoposte al Comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell’ indagine qualora l’ elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree.
4. Le determinazioni della Giunta regionale sono notificate ai Comuni interessati con la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.
Art.8
Prescrizioni per le aree a rischio
1. Per le aree a rischio di prima categoria é confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente art. 2.
2. Possono essere consentite soltanto le opere che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possono essere ritenute idonee ad evitare totalmente il rischio da valanga.
3. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al ripetuto comma 3 dell’ art. 2, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione tecnicamente idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
4. In entrambi i casi contemplati nei commi precedenti é prescritto il preventivo parere favorevole della Giunta regionale su conforme parere del CORENEVA, che deve esprimersi espressamente sulla idoneità tecnica delle opere da realizzare e sulla efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione.
Lo stesso Comitato, nel formulare il parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche, il cui rispetto deve essere espressamente accertato in sede di collaudo.
Art.9
Riesame periodico delle condizioni di rischio
1. La Regione, nel rispetto della disciplina fissata dall’ art. 3, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenuta variazioni tali da far modificare la inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.
2. Tale indagine può essere espressamente sollecitata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate.
3. SI segue, a tal fine, il procedimento prescritto per la prima indagine e, per le eventuali opere già realizzate e per gli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 11.
Art.10
Notifica delle condizioni di pericolo
1. Entro dieci giorni dall’ acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6, il SIndaco, con le formalità prescritte dal Codice di Procedura Civile, notifica l’ esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.
2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.
Art.11
Notifica delle situazioni di fatto
1. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree comprese nella Carta dei pericoli da valanga alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivo alla citata notifica.
2. Il CORENEVA, con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere la immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.
4. Le prescrizioni del Comitato, di cui al presente articolo, vengono formalizzate con atto della Giunta regionale e notificate ai Sindaci dei Comuni interessati per la adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dai successivi artt. 15 e 16.
5. Il divieto di uso delle aree nonché degli immobili e degli impianti realizzati é limitato al periodo dell’ anno in cui sia effettivamente presente un reale rischio per la pubblica e privata incolumità. Tale periodo é stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, di volta in volta, su conforme parere del CORENEVA
Art.12
Adeguamento degli strumenti urbanistici
1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. 2 e 6, devono contenere un elaborato con la evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.
2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli artt. 2 e 8.
3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico – economico e ambientale, l’ indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.
4. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanga é effettuata dalla Giunta regionale, su conforme parere del CORENEVA.
Art.13
Opera di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe
1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, é consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone soggette a rischio, ai sensi dei precedenti artt. 2 e 6. A tal fine, per la realizzazione di dette opere, é prescritta la preventiva autorizazione della Giunta regionale, su conforme parere tecnico del CORENEVA Resta fermo l’ obbligo del conseguimento di tutti i nulla – osta, concessioni e autorizzazioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.
Art.14
Divieti
1. E’ fatto divieto alla Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche AMministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nullaosta, comunque denominati, con riferimento ad opere o uso relativi ad aree incluse nella Carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nei precedenti artt. 2 e 8.
Art.15
Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici
1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l’ inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.
Art.16
Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo
1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.
2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna.
Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e- o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l’ ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.
3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’ incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l’ imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell’ emissione dell’ ordinanza di cui al comma primo; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.
Art.17
Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga
1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.
2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, fanno parte:
a) il funzionario preposto all’ ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di Segretario;
b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;
c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell’ organico del Comune;
d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;
e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino del CAI;
f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.
Art.18
Rilevazione neve e valanghe
1. L’ espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e delle valanghe viene effettuato dall’ Ispettorato regionale delle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell’ ambito del Servizio METEOMONT del Corpo Forestale dello Stato.
2. Per il perseguimento degli stessi fini l’ Amministrazione regionale é autorizzata:
a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumerne i corrispondenti oneri;
b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteonivometrici;
c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;
d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;
e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;
f) a provvedere all’ acquisto di quant’ altro necessario per il miglioramento dell’ attività stessa.
Art.19
Formazione professionale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l’ AMministrazione regionale é autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale regionale o di altre pubbliche amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la piu’ aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.
2. L’ Amministrazione regionale é altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all’ esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve e delle valanghe.
Art.20
Elaborazione stampa della cartografia
1. L’ Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. 2, 5 e 6 può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.
2. E’ a carico della Regione l’ onere per la elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e stampa.
Art.21
Coordinamento con le altre Regioni
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio Protezione Civile, assume le iniziative piu’ opportune per favorire un efficace raccordo con le altre Regioni dell’ arco appenninico, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l’ obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli Enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e di studio inerenti alla neve e alle valanghe.
2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha lo scopo di:
- promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;
- favorire l’ adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;
- promuovere la sperimentazione di messi ed attrezzature nello specifico settore;
- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;
- curare l’ aggiornamento e la formazione dei Tecnici del settore.
Art.22
Norma organizzativa
1. Nell’ ambito del Servizio Protezione Civile, é istituita la Unità Operativa << Neve e Valanghe>> con il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge.
2. In particolare l’ Unità Operativa << Neve e Valanghe>si avvale della collaborazione dell’ Ispettorato regionale delle Foreste per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo e per la elaborazione e divulgazione de Bollettino METEOMONT.
3. Per il suo funzionamento l’ Unità Operativa << Neve e Valanghe>> si avvale de personale già assegnato al Servizio Protezione Civile, nonché delle seguenti dotazioni integrative:
- n. 1 Funzionario Ingegnere (FI) VIII qualifica funzionale;
- n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale;
- n. 1 Istruttore Geometra Topografo (IGT) VI qualifica funzionale.
4. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, stabilita dalla LR n. 58- 1985 e successive modificazioni e integrazioni, é incrementata delle unità specificate nel precedente comma 3 con riferimento alle qualifiche ed ai profili espressamente previsti nel medesimo comma.
Art.23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CORENEVA, di cui al precedente art. 4, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’ esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
2. All’ onere derivante dall’ applicazione della presente legge – (artt. 4, 18, 19, 20), valutato per l’ anno 1992 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell’ art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 – all’ uopo utilizzando la partita n. 4 dell’ elenco n. 4 – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’ esercizio 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’ esercizio 1992 é istituito ed iscritto nel Sett. 15, Titolo II, Ctg. III, Sez. 10, il capitolo 152368 denominato: << Interventi per la previsione e prevenzione dei rischi da valanga>>, con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’ applicazione dell’ art. 22 – comma quarto – concernente l’ aumento della dotazione organica del Servizio Protezione Civile, – si provvede con i fondi annualmente assegnati al capitolo 11202 – retribuzioni al personale regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Legge Provincia di Bolzano nr. 6/1981 Ordinamento delle Piste da Sci

By irebec, 6 febbraio 2009
ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI
Art.1
Finalità della legge
1. L’ uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.
2. La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 4.
Art.2
Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza le piste comprese nelle aree di cui al precedente articolo vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo caratteristiche tecniche e requisiti da definirsi nel regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di esecuzione può anche disciplinare settori da destinarsi ai principianti e bambini.
3. Le piste innevate devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l’ aspetto idrogeologico.
Art.3
Individuazione del vincolo urbanistico
1. L’ individuazione delle aree sciabili, quando queste risultino complementari ad impianti di risalita, assegnati o da assegnarsi in concessione, viene in ogni caso disposta ai sensi dell’ ordinamento urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell’ ambiente. L’ avvenuta individuazione del vincolo corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle aree.
2. In ogni altro diverso caso la procedura di cui al precedente comma viene seguita solamente quando l’ utilizzo delle aree comporti alterazione del terreno, del manto vegetale, nonchè la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.
3. Quando trattasi di aree per le quali non è disposto l’ obbligo dell’ individuazione del vincolo urbanistico, colui che ne proponga l’ utilizzo, in caso di disaccordo con i proprietari, può richiedere, tramite l’ Assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato Assessorato provinciale competente, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree stesse, che può venire disposta con deliberazione della Giunta provinciale [1]

[1] Comma così modificato dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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4. Qualora la commissione urbanistica provinciale esamini, nella trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti, la deliberazione del Comune concernente eventuali aree sciabili, alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell’ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte [2]

[2] Comma sostituito dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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5. Omissis [3]

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Art.4
Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso
1. Su proposta dell’ Assessore all’ urbanistica, sentiti l’ Assessore al turismo, quello per la tutela dell’ ambiente e ai trasporti e quello per l’ agricoltura e le foreste, la Giunta provinciale provvede all’ individuazione delle aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita, applicando la procedura prevista dall’ art. 17, terzo, quarto e quinto comma, dell’ ordinamento urbanistico provinciale. Non possono essere individuate aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso al di sopra della vegetazione boschiva. per l’ individuazione e la realizzazione di una pista per la pratica dello sci su manto erboso è necessario il consenso del o dei proprietari dell’ area.
2. L’ utilizzo delle aree di cui al precedente comma viene disposto sulla base delle prescrizioni della presente legge in quanto applicabili.
Art.5
Domande per gli adempimenti urbanistici
1. Per l’ ottenimento della necessaria concessione edilizia l’ avente titolo ad utilizzare le aree di cui al primo comma del precedente art. 1 e ad apprestare le relative piste, deve rivolgere domanda al sindaco del comune interessato territorialmente per gli adempimenti da osservarsi ai sensi dell’ ordinamento urbanistico provinciale e di ogni altra norma vigente.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata del benestare dell’ Assessore provinciale competente, ai sensi del successivo art. 7.
Art.6
Domande per l’ apprestamento delle aree sciabili
1. Per l’ ottenimento del benestare di cui al successivo art. 7, il titolare della concessione dell’ impianto di risalita del quale l’ area innevata risulti complementare ha preferenza assoluta su qualsiasi altro richiedente.
2. La relativa domanda deve essere inoltrata all’ Assessore provinciale competente, corredata da un progetto e da una relazione illustrativa con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.
3. Devono in ogni caso essere indicati gli attraversamenti con strade, vie, sentieri, ecc., aperti al pubblico, con corsi d’ acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonchè gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.
4. Qualora per l’ apprestamento di una pista sia necessario il taglio di boschi, il richiedente deve, su prescrizione dell’ autorità forestale territorialmente competente, procedere, ove possibile, al rimboschimento di una eguale superficie nell’ ambito dello stesso bacino.
5. Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda deve inoltre chiedere che venga costituita la servitù di cui all’ art. 9 e deve indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.
6. L’ Assessorato provinciale competente può esprimere anche pareri sulla potenziale idoneità di aree, senza che i pareri stessi comportino titolo per l’ utilizzo delle aree stesse ai sensi della presente legge.
Art.7
Benestare
1. L’ Assessore provinciale competente, previo parere favorevole degli uffici di cui al secondo comma dell’ art. 14 rilascia il benestare all’ apprestamento delle aree dopo avere eventualmente costituita la servitù di pista ai sensi dell’ art. 9[4]

[4] Comma così modificato dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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Art.8
Agibilità delle aree
1. Eseguito l’ apprestamento della pista, l’ interessato ha l’ obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza all’ Assessorato provinciale competente il completamento dell’ opera.
2. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato, nonchè l’ osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti di cui al secondo comma dell’ art. 14 e la presenza degli ulteriori requisiti della pista come prescritto nel benestare di cui all’ art. 7.
3. L’ Assessorato provinciale competente provvede contemporaneamente ad informare gli uffici di cui al secondo comma dell’ art. 14.
Art.9
Servitù di pista
1. Il procedimento per l’ imposizione della servitù è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.
2. Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate prima della costituzione della servitù , al proprietario del fondo servente è dovuta un’ indennità , unica per tutto il periodo di imposizione della servitù , la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali fabbricati.
3. Il valore dell’ immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’ atto dell’ occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.
4. I danni derivanti dal normale e regolare utilizzo delle aree di cui all’ art. 1 della presente legge vanno invece risarciti annualmente mediante apposita indennità .
5. Al proprietario devono essere, inoltre, risarciti i danni prodotti durante l’ apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee.
6. Per la determinazione dell’ indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, in quanto non contrastanti con la presente legge.
7. Nell’ atto col quale si fissa l’ indennità prevista nel presente articolo devono essere determinati l’ area delle zone soggette a servitù di passaggio coattive e il numero e le misure delle eventuali opere artificiali.
8. Mentre l’ indennità di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde ad un decimo del valore del terreno accertato ai sensi dell’ art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, quella di cui al quarto comma viene determinata, in caso di prato o pascolo, sulla base dell’ effettiva diminuzione del raccolto o, in caso di terreno boschivo, sulla base della quota annua di accrescimento medio della zona franco luogo di carico.
9. In caso di prato o di pascolo non coltivati non spetta l’ indennità di cui al quarto comma.
10. In caso di terreni boschivi il risarcimento danni di cui al quinto comma avviene sulla base della quantità del legname tagliato calcolato franco luogo di carico e decurtato del 10% per spese di trasporto.
11. Salvi i rapporti contrattuali in vigore, per le aree sciabili già in esercizio prima dell’ entrata in vigore della presente legge, il pagamento dell’ indennità per la limitazione della disponibilità dei terreni in seguito all’ imposizione della servitù di pista può avvenire mediante corresponsione di 10 rate annue, pagabili di volta in volta in anticipo.
Art.9 bis
Trattative con i proprietari [5]

[5] Articolo inserito dall’articolo 42 della L.P. n. 19 del 28-12-2001.

1. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista viene avviato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dopo esito negativo delle trattative con i rispettivi proprietari, dirette alla costituzione contrattuale volontaria della servitù di pista.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare con deliberazione i criteri delle indennità per la costituzione della servitù di pista.
3. La legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) è soggetta, in quanto compatibile, alla disciplina del presente articolo.
Art.10
Esercizio della servitù
1. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:
a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica stabilite nel progetto approvato e prescritte dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci, nonchè autorizzate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia [6]

[6] Lettera così modificata dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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b) eseguire le opere di taglio di alberi e asportazione di ostacoli necessari per l’ esercizio della pista prescritte dalla dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci e approvate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia [6]

[6] Lettera così modificata dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

;

c) apporre l’ opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;
d) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;
e) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l’ accesso all’ area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste stesse.
2. Indipendentemente dai diritti di cui alle precedenti lettere deve essere sempre garantito agli edifici abitati o adibiti all’ attività agricola l’ accesso a piedi e in quanto necessario anche con veicoli. In caso di assoluta necessità ai proprietari dei fondi confinanti o adiacenti è data facoltà di accedere all’ area sciabile per il trasporto e l’ avallamento del legname, previo intesa con il titolare della servitù di pista sui modi e tempi dei trasporti.
3. Il proprietario del terreno non può in alcun modo impedire od ostacolare l’ uso della servitù , mentre il titolare della servitù non può aggravare la servitù medesima. Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è , inoltre, obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.
Art.11
Modifica dell’ esercizio della servitù
1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l’ esercizio della servitù , dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, la disponibilità di altro settore di terreno adatto all’ esercizio della servitù , riconosciuto idoneo dalla dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci e la cui destinazione corrisponda a quanto previsto dal piano urbanistico comunale [7]

[7] Comma così modificato dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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2. Il cambiamento di terreno per l’ esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l’ area sciabile e di nessun danno al fondo.
Art.12
Durata della servitù
1. La servitù di pista, nel caso in cui la stessa non sia servita da un impianto di risalita, può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 30.
2. Qualora l’ area sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente alla concessione dell’ impianto stesso.
3. In caso di rinnovo della concessione dell’ impianto il titolare della servitù ha diritto al rinnovo della servitù senza corresponsione dell’ indennità di cui all’ art. 9, secondo comma, e senza presentazione di apposita domanda.
4. Nel caso in cui l’ area sciabile cessi di essere tale il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario alla cui richiesta il titolare della servitù deve, su parere motivato dell’ autorità forestale territorialmente competente, ripristinare, ove possibile, lo stato di consistenza originario, qualora il mancato ripristino possa essere di grave pregiudizio al proprietario.
Art.13
Commissione tecnica per le piste da sci
Omissis [8]

[8] Articolo abrogato dall’articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

.

Art.14
Pareri ai fini delle ubicazione delle aree [9]

[9] Rubrica sostituita dall’articolo 48 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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1. Omissis [10]

[10] Comma abrogato dall’articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

.

2. Per i fini di cui al terzo comma del precedente art. 2, il parere vincolante sull’ ubicazione delle aree viene espresso sulla base di una relazione scritta:
1) dell’ ispettorato forestale compente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all’ idoneità sotto l’ aspetto idrogeologico, nonchè al pericolo di frane;
2) dell’ azienda speciale per la regolazione dei corsi d’ acqua e la difesa del suolo con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;
3) del servizio provinciale prevenzione valanghe con riferimento alla potenziale eventualità di caduta di valanghe.
3. Per i fini di cui al primo comma dell’ art. 2, nell’ emettere i pareri la commissione può disporre prescrizioni vincolanti.
Art.15
Provvedimenti in caso di inadempienza
1. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l’ applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 21, l’ Assessore provinciale competente, su proposta dell’ ufficio piste o di propria iniziativa, ordina l’ adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l’ osservanza delle norme prescritte fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività .
2. L’ interruzione dell’ attività è altresì promossa dall’ Assessore provinciale competente, su proposta dell’ ufficio o di propria iniziativa, allorchè venisse accertata l’ esistenza e/ o l’ incombenza di pericoli pregiudicanti l’ integrità fisica degli utenti.
Art.16
Ufficio piste
Omissis [11]

[11] Articolo abrogato dall’articolo 52 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.

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Art.17
Servizio piste e soccorso
1. Per la manutenzione e il controllo di piste da sci, nonchè per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste stesse, gli esercenti le piste devono istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.
2. Dall’ istituzione del servizio piste e soccorso si può prescindere in caso di condizioni particolari da determinarsi mediante regolamento di esecuzione.
3. Al fine di garantire l’ efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l’ Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere direttamente corsi di formazione e di perfezionamento o di affidarne la esecuzione ad associazioni o enti con caratteristiche da stabilirsi con decreto dell’ Assessore competente.
4. Per la dotazione della necessaria attrezzatura del servizio soccorso la Giunta provinciale, su proposta dell’ Assessore competente, può concedere a:
1) enti ed amministrazioni pubblici, nonchè associazioni e organizzazioni aventi per scopo il soccorso degli infortunati e ritenute comunque idonee, contributi nella misura massima fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
2) esercenti le piste o le aree sciabili contributi nella misura massima fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.
5. La spesa ammissibile di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma è determinata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione prevista dall’ art. 3 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49.
6. Le domande di contributo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere corredate:
a) di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature e dell’ equipaggiamento di salvataggio;
b) dell’ elenco delle attrezzature e degli equipaggiamenti da acquistarsi;
c) del preventivo di spesa;
d) del relativo piano di finanziamento.
6- bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l’ espletamento della loro attività e per l’ acquisto di attrezzature. L’ erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale nº 19/ 1990 e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili [12]

.

7. La liquidazione dei contributi avviene su domanda dei beneficiari corredata dai giustificativi di spesa e del relativo elenco.
Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti o associazioni qualificati [13]

[13] Comma aggiunto dall’articolo 51 della L.P. n. 9 del 11-08-1998.

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Art.18
Manutenzione
1. Il titolare delle aree sciabili ha l’ obbligo di curare che le stesse mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.
2. Le norme per la manutenzione, in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.
3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1[14]

[14] Comma aggiunto dall’articolo 18 della L.P. n. 3 del 20-06-2005.

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Art.19
Tutela dell’ ambiente
1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela dell’ ambiente nella fase dell’ apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul rispettivo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui al primo comma dell’ articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1960, n. 16, e successiva modifica, è accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall’ intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale.
Art.20
Comportamento dello sciatore
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’ incolumità altrui o provocare danno a persone e cose.
2. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità , alle condizioni del terreno, alla visibilità , allo stato di innevamento, nonchè alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.
Art.21
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l’ applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque gestisca una pista da sci o eserciti la pratica dello sci su aree costituite da manto erboso in settori di territorio sui quali non sia stato individuato il vincolo di cui all’ art. 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 5.000.000;
b) chiunque trascuri l’ osservanza di una disposizione stabilita nel benestare di cui all’ art. 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
c) chiunque appresti senza concessione ai sensi dell’ art. 5 una pista da sci, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a lire 50.000.000;
d) chiunque gestisca un’ area sciabile senza avere provveduto alla comunicazione di cui all’ art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000;
e) chiunque gestisca un’ area sciabile senza avere provveduto all’ istituzione del servizio piste e soccorso di cui all’ art. 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;
f) chiunque nella gestione di una pista da sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000;
g) chiunque nell’ esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 100.000;
h) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti l’ apprestamento, nonchè la manutenzione estiva di aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
i) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti la manutenzione invernale delle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
2. Agli effetti dell’ accertamento delle infrazioni sull’ applicazione della presente legge sono incaricati:
a) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lett. b), c) e d), i funzionari dell’ ufficio piste;
b) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lett. a), e), f), h) ed i), gli incaricati comunali, i funzionari dell’ ufficio piste e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di sicurezza pubblica.
3. Per l’ accertamento delle trasgressioni e la applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
4. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo ripartizione competente.
Art.22
Norme transitorie e finali [15]

[15] Vedi proroga di cui all’articolo 1 della L.P. n. 8 del 04-03-1986.

1. Dalla richiesta di benestare da rilasciarsi ai sensi dell’ art. 7 della presente legge vengono dispensati coloro che dispongono di analoga attestazione che sia stata rilasciata ai sensi dell’ art. 7 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.
2. Gli esercenti di aree sciabili che non dispongono del benestare di cui al precedente comma, entro tre anni ed in ogni caso su richiesta dell’ ufficio piste dall’ entrata in vigore della presente legge sono obbligati a presentare domanda per l’ apprestamento delle relative aree di cui al precedente art. 6.
3. Viene fatta salva in ogni caso la facoltà dell’ Assessore provinciale competente, su proposta dell’ ufficio piste, di disporre gli interventi previsti nel precedente art. 15.
4. Con l’ entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, nonchè tutte le altre disposizioni in quanto contrastanti con la presente legge.
5. Fino all’ emanazione del nuovo ordinamento degli uffici provinciali le funzioni di dirigente dell’ ufficio piste sono espletate dal funzionario preposto al servizio attività sportive presso l’ assessorato al turismo.
Art.23
Norme finanziarie
1. Per l’ attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell’ esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 27 milioni, così ripartita:
a) lire 2 milioni, per i compensi ai componenti la commissione di cui all’ art. 13;
b) lire 10 milioni, per l’ assicurazione e l’ attrezzatura previste rispettivamente ai commi 11 e 12 dell’ art. 13;
c) lire 15 milioni, per la concessione dei contributi di cui al quarto comma dell’ art. 17.
2. Alla copertura dell’ onere indicato al comma precedente si provvede come segue:
- quanto all’ onere di cui alla lett. a), mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125
dello stato di previsione della spesa per l’ anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità ;
- quanto agli oneri di cui alle lett. b) e c), mediante utilizzo degli stanziamenti previsti per importi corrispondenti rispettivamente al cap. 76116 e al cap. 76115 del medesimo stato di previsione.
3. Gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci provinciali per gli anni successivi saranno stabiliti dalla relativa legge finanziaria annuale, ai sensi dell’ art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
Art.24
Clausola di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge provinciale Trento nr. 7/1987 DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI

By irebec, 6 febbraio 2009
LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 21-04-1987 – PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni preliminari comuni.
Art.1
Disciplina generale [1]

[1] Articolo sostituito dall’articolo 7 della L.P. n. 7 del 18-09-1989.

1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione piste da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l’assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.
2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche.
Art.2
Previsioni urbanistiche.
1. L’ individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici.
2. In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune e piste da discesa e da fondo di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell’ assetto ambientale.
3. Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.
4. Omissis [2]

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Art.3
Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci.
1. Nell’ istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.
2. Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.
3. L’ assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l’ autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.
4. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l’ impianto funiviario, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell’ esercizio dell’ impianto funiviario.
Art.4
Assenso dell’ autorizzazione all’ apprestamento di piste da sci .
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente art. 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare della Giunta provinciale.
2. A tal fine la domanda intesa ad ottenere l’assenso preliminare, con l’indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al Servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili).
3. Per l’istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell’assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie.
Art.5
Piani orientativi.
1. Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l’ elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.
2. Tale piano è approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i Comuni interessati.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all’ approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà richiedere su di essi il parere degli organi o dei sevizi provinciali di cui all’ articolo 11 della presente legge.
4. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente articolo 2.
Art.6
Commissione di coordinamento [3]

[3] Articolo sostituito dall’articolo 60 della L.P. n. 20 del 23-08-1993.

1. E’ istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;
b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;
c) il dirigente del servizio impianti a fune;
d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
f) il dirigente del servizio geologico;
g) il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;
h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;
i) il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;
l) il dirigente del servizio parchi e foresta demaniali.
2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione viene convocata dal presidente, d’ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma quinto sono deliberati con voto unanime dei presenti.
4. Per ognuno dei componenti di cui al comma primo viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.
5. La commissione autorizza:
a) l’esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;
b) l’esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall’art. 15;
c) l’esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.
6. L’autorizzazione della commissione per l’esecuzione dei lavori di cui al comma quinto sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.
7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.
8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.
Art.7
Interventi di prevenzione [4]

[4] Articolo sostituito dall’articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997.

1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell’esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturale ovvero per effetto dell’adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l’applicazione dell’art. 30 edelle regole dell’arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del rilascio e della notifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonchè ai fini delle autorizzazioni all’apprestamento delle piste da sci ai sensi dell’art. 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo delle valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma quarto. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all’atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15 .
3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonchè l’esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma secondo. Qualora, durante l’esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell’esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all’aggiornamento del piano di cui al comma secondo.
4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:
a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma secondo;
b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;
c) i criteri per l’individuazione, la progettazione e l’esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;
d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;
e) le disposizioni relative al deposito e all’acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma secondo e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma quinto;
f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonchè per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.
CAPO II
Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico.
Art.8
Concessioni di linee funiviarie.
1. La costruzione e l’ esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.
2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria. Essa costituisce anche autorizzazione nei limiti delle competenze provinciali, per l’ esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.
3. Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.
4. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.
5. Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.
6. Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.
Art.9
Categorie di linee.
1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:
- la prima categoria comprende le linee che sostituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;
- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;
- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.
Art.10
Domanda e documentazione.
1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al Servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:
a) il progetto esecutivo o di massima dell’ impianto che realizza la linea;
b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all’ esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell’ energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e simili);
c) una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;
d) una relazione sui lavori programmati per l’ apprestamento delle piste;
e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.
2. Qualora il richiedente la concessione sia una società , la domanda deve essere corredata anche dall’ atto di costituzione e dallo statuto della medesima.
3. Le modalità di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
Art.11
Istruttoria.
1. L’ istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal Servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documetnazione allegata:
- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;
- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull’ iniziativa proposta in rapproto allo sviluppo turistico nonchè ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull’ economia e sull’ assetto territoriale ed ambientale della zona;
- al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell’ articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;
- al Servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;
- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale[6]

[6] Trattino sostituito dall’articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005.

;

- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;
- al Servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonchè in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche [5]

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2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.
3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l’ impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell’ impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.
4. Per l’ istruttoria sulla domanda l’ Assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonchè i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l’ acquisizione dal richiedente della documentazione supplettiva del pari eventualmente necessaria.
5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la Giunta del Comprensorio interessati trasmettono al Servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l’ Assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull’ iniziativa proposta.
6. L’ Assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall’ acquisizione delle relazioni di cui al precedente comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l’ adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.
Art.12
Deposito cauzionale.
1. L’ Assessore provinciale competente in materia di turismo comunica la richiedente l’ importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.
2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell’ impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.
3. La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’ esercizio del ramo cauzioni.
4. La quota di cauzione a garanzia dell’ esecuzione dell’ impianto è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell’ autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell’ articolo 26 e ad avvenuto rimborso alla Provincia delle somme dalla stessa anticipate, ai sensi del secondo comma dell’ articolo 29; è inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa; è incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.
5. Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.
Art.13
Rilascio della concessione 1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il Servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell’ impianto alla vigente normativa tecnica;
b) la realizzazione dell’ impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all’ articolo 5, qualora approvato;
c) il comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all’ articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;
d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12.
2. Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può imporre, anche ai fini autorizzati previsti dal secondo comma dell’ articolo 8 della presente legge, clausole e prescrizioni particolari. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l’ impianto e le opere accessorie ed ottenere l’ autorizzazione all’ esercizio di cui all’ articolo 26. Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad annni tre per gli altri tipi di impianto. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.
3. La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:
- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;
- anni quindici per le linee di terza categoria.
4. A parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell’ ordine agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.
5. La preferenza di cui al precedente comma non è operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell’ articolo 24 della presente legge.
5 bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonchè all’interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell’ordine, alla società di cui all’art. 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, e sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate [7]

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Art.14
Diniego della concessione.
1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 13, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell’ impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell’ istruttoria.
Art.15
Modifica della concessione.
1. La concessione può essere modificata, con l’ osservanza della procedura per il suo rilascio ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento. Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell’ impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.
2. Per l’ esecuzione delle modifiche non sostanziali è richiesto solamente l’ atto di approvazione di cui al quinto comma dell’ articolo 25.
Art.16
Rinnovo della concessione.
1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’ impianto.
2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell’ impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto, In tal caso trova applicazione il disposto del precedente articolo 15.
3. La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prestazioni eventualmente necessarie, a seguito dell’ istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell’ impianto e sulle eventuali modifiche proposte.
4. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonchè il termine per l’ adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l’ esecuzione delle eventuali modifiche proposte.
5. Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio si osserva la procedura prevista dagli articolo articolo 25 e articolo 26 della presente legge.
6. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.
7. La Giunta provinciale può inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.
8. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l’ esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell’ autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo articolo 26.
Art.17
Trasferimento della concessione.
1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.
2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell’ azienda per atto tra vivi.
3. Fino all’ assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell’ atto di trasferimento dell’ azienda in proprietà o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell’ Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. In caso di trasferimento temporaneo dell’ azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l’ esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale. Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.
5. Nel caso di morte del concessionario, l’ avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.
6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l’ avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l’ esercizio della linea qualora presentino al Servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.
7. La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.
8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.
Art.18
Cambiamento di categoria.
1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d’ ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell’ articolo 10 della presente legge.
Art.19
Decadenza della concessione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall’ autorizzazione all’ esercizio o da norme di legge o di regolamento.
2. La Giunta provinciale pronuncia altresì la decadenza quando la società concessionaria si sciolga o comunque si estingua a qualsiasi titolo.
3. La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.
4. La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avvio di ricevimento.
5. In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ ultimo domicilio del concessionario.
Art.20
Revoca della concessione.
1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal Servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell’ ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.
2. L’ onere dell’ indennizzo è posto a carico dell’ ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.
3. Contro la determinazione dell’ indennizzo il concessionario può adire l’ autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l’ impugnazione dell’ indennità di espropriazione per pubblica utilità .
4. L’ indennizzo può essere negato quando la revoca è disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno suolo quale sono ubicati l’ impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.
Art.21
Risoluzione consensuale della concessione.
1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.
2. E’ escluso in tal caso qualsiasi obbligo dell’ Amministrazione ri rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.
Art.22
Restituzione in pristino dei terreni.
1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell’ impianto, nonchè alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all’ asporto del materiale di risulta, semprechè opere e materiale non abbiano altra utile destinazione.
2. Qualora il concessionario non esegua l’ ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l’ esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso.
3. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall’ articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell’ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all’ammontare del costo dell’intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino. [8]

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Art.23
Tariffe ed obblighi vari del concessionario.
1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all’ approvazione del Dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l’ ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall’ atto di concessione e dall’ autorizzazione all’ esercizio, l’ applicazione delle tariffe, l’ osservanza degli orari e le modalità di esercizio.
2. E’ fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibile per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.
3. E’ fatto obbligo altresì al concessionario di adottare sull’ impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.
4. Il concessionario, su richiesta dell’ Amministrazione delle poste e telegrafi, è tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.
5. Il concessionario di impianti aerei è tenuto al trasporto di cose secondo le modalità contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.
6. L’ esercizio dell’ impianto è comunque subordinato all’ esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezioni alle persone o cose trasportate nonchè a terze persone ed a cose.
7. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento di essa.
8. I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vati tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.
9. In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell’ esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può rinunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente articolo 19.
10. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al Servizio competente in materia di impianti a fune.
La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio medesimo.
11. I dipendenti della Provincia incaricati dell’ ispezione e della vigilanza sull’ osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.
12. I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività è strettamente connessa al trasporto funiviario. Le facilitazioni predette sono sottoposte all’ approvazione del Servizio competente in materia di impianti a fune.
12 bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonchè all’interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d’intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti. I contributi per l’esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell’art. 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune [9]

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Art.24
Linee concorrenti.
1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.
4. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.
5. Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del Servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.
6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivata opposizione.
7. La Giunta provinciale, a conclusione dell’ istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.
Art.25
Progetto e costruzione dell’ impianto.
1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al Servizio competente in materia di impianti a fune il progetto esecutivo dell’ impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all’ articolo 30.
2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all’art. 30[10]

[10] Comma modificato dall’articolo 28 della L.P. n. 8 del 07-08-1995.

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3. Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il Servizio competente in materia di impianti a fune può assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta.
4. Nel corso dell’ esame del progetto devono essere verificate, sulla base dei dati esposti nel progetto esecutivo presentato, la conformità e la corrispondenza del progetto medesimo alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune.
5. Qualora l’ esame sia positivo, il Servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto esecutivo. Tale approvazione comporta l’ autorizzazione all’ inizio dei lavori di costruzione.
6. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell’ approvazione del progetto esecutivo completo, un nullaosta per l’ inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto esecutivo parziale. Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all’ esame del progetto esecutivo completo.
7. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale.
Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente in materia di impianti a fune il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.
8. I controlli effettuati da parte del Servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono in base alle vigenti norme.
9. Per l’ esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell’ impianto si osserva quanto stabilito dal precedente articolo 15.
Art.26
Collaudo funzionale e autorizzazione all’ esercizio.
1. Ultimata la costruzione dell’ impianto, il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell’ impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell’ opera.
2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l’ opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d’ arte ed in conformità al progetto presentato.
Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, con la prova dell’ avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonchè la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.
3. La commissione di collaudo, nominata dall’ Assessore al quale è affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti del Servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del Servizio medesimo.
4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.
5. Qualora sul progetto dell’ impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell’ organo consultivo di cui al secondo comma dell’ articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.
6. La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.
7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.
8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perche il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità .
9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.
11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonchè eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l’ esercizio.
12. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l’ ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l’ autorizzazione all’ apertura dell’ impianto al pubblico esercizio.
13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.
Art.27
Modalità d’ esercizio.
1. L’ esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all’ articolo 30 ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella commissione e nell’ autorizzazione all’ esercizio o comunque impartite dal Servizio competente in materia di impianti a fune.
2. Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
3. Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.
Art.28
Vigilanza tecnica sull’ impianto.
1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull’ impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al Servizio competente in materia di impianti a fune.
2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei [11]

[11] Comma sostituito dall’articolo 19 della L.P. n. 3 del 22-03-2001.

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3. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell’ esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell’ impianto.
4. Il responsabile dell’ esercizio ha l’ obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al Servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell’ impianto e l’ incolumità degli utenti.
5. L’ impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.
6. La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell’ impianto è subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed al rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.
Art.29
Oneri di collaudo e di sorveglianza.
1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza, da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell’ impianto.
2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del Servizio competente.
3. Il costo delle opere su cui va calcolato l’ onorario è pari al costo convenzionale dell’ impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.
4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell’ onorario spettante all’ ingegnere.
5. L’ onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura della metà .
Agli stessi, per le operazioni di collaudo è dovuto l’ eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.
6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.
7. Le somme rimborsate di cui all’ ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.
Art.30
Norme tecniche.
1. Salve le diverse norme emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l’ esercizio degli impianti a fune.
Art.31
Statistica.
1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all’ impianto. Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità per il controllo del numero di passaggi.
Art.32
Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF
1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell’ incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.
Art.33
Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva.
1. Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:
a) – la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonchè degli accessi dalle pubbliche vie;
- la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell’ impianto;
b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell’ impianto funiviario;
c) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè il personale di sorveglianza ed infine nell’ obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l’ adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l’ esercizio del tipo di linea concessa;
d) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;
e) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell’ impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica.
f) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita.
g) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.
2. Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all’ impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purchè dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell’ impianto.
3. I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.
4. Dopo un anno dall’ eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e semprechè non si addivenga all’ assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.
5. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell’ estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell’ entrata nella detenzione da parte del concessionario con le sole modificazioni dovute all’ uso specifico.
6. Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell’ articolo 53 della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall’ estinzione per qualsiasi titolo della concessione.
Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l’ esecuzione dell’ opera si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.
CAPO III
Disciplina delle piste da sci.
Art.34
Autorizzazione all’ apprestamento delle piste da sci.
1. L’ apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale.
L’ autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell’ indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente in materia di turismo.
3. Il Servizio, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.
4. L’ Assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l’ ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell’ autorizzazione.
5. Per la determinazione, le modalità di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dell’ articolo 12. La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio; è incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.
Art.35
Rilascio dell’ autorizzazione.
1. A conclusione dell’ istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell’ Assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell’ autorizzazione all’ apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il Servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione;
b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;
c) sia stato effettuato l’ eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 34.
2. L’ autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.
3. Nell’ autorizzazione all’ apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.
4. La durata dei lavori non potrà essere superiore ad anni tre. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.
5. Per il subingresso nella titolarità dell’ autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli 17, 19, 20 e 21; l’ attività demandata nelle norme richiamate al Servizio competente in materia di impianti a fune è esercitata dal Servizio competente in materia di turismo.
Art.36
Direzione lavori e controlli.
1. I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori.
2. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al Servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.
3. Si può prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.
Art.37
Provvedimenti in caso di inadempienza.
1. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all’ articolo 35, fatta salva l’ applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l’ osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
2. L’ ordine di sospensione è comunicato al titolare dell’ autorizzazione e al direttore dei lavori.
3. Dell’ ordine di sospensione è data notizia altresì al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.
4. Con l’ ordine di sospensione, o con atto successivo, il Servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l’ esecuzione dei lavori necessari. Scaduto il termine senza che il titolare dell’ autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l’ esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell’ autorizzazione. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall’ articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Art.38
Organi tecnici.
1. All’ esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull’ esecuzione dei lavori nonchè all’ accertamento tecnico previsto dal successivo articolo 39 provvede il Servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al Servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.
2. I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell’ importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell’ assegno compensativo previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.
Art.39
Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico.
1. Eseguito l’ apprestamento della pista, il titolare dell’ autorizzazione comunica il completamento dell’ opera al Servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonchè l’ osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’ apprestamento della pista.
2. Ricevuta la comunicazione, il Servizio competente in materia di turismo effettua l’ accertamento tecnico di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità della pista all’ apertura all’ esercizio.
3. Al termine dell’ accertamento tecnico è redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio di cui all’ articolo successivo.
Art.40
Autorizzazione all’ esercizio.
1. Qualora l’ accertamento tecnico previsto dall’ articolo precedente abbia avuto esito positivo, il Servizio competente in materia di turismo rilascia l’ autorizzazione all’ esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l’ esercizio stesso.
1 bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all’esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista [13]

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1 ter. E’ altresì fatto obbligo in capo al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti [14]

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1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione [14]

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1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista [14]

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2. E’ fatto divieto di aprire all’ esercizio piste da sci in assenza dell’ autorizzazione di cui al comma precedente.
3. Ferme restando le sanzioni di cui all’ articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo può disporre l’ apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l’ effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell’ articolo 37.
4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento d’esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l’utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l’indicazione di “percorso privo di manutenzione.” [12]

[12] Comma sostituito dall’articolo 20 della L.P. .n 10 del 11-09-1998.

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Art.40 bis
Autorizzazione all’esercizio provvisorio delle piste da sci[15]

[15] Articolo inserito dall’articolo 20 della L.P. n. 3 del 11-03-2005.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 40 , nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell’articolo 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 34 e del direttore dei lavori che attesti l’agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d’innevamento.
2. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all’accertamento tecnico di cui all’ articolo 39, comma 2. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato all’esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell’articolo 40 .
Art.41
Concorrenza.
1. A parità di soluzioni proposte, l’ autorizzazione all’ apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa all’ impianto funiviario da cui la pista è servita.
2. A parità di soluzioni proposte, l’ autorizzazione all’ apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già autorizzate, è assentita, di preferenza, al titolare della pista o delle piste già autorizzate.
3. Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di integrazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità turistico – sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.
4. Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall’ articolo 24 della presente legge.
Art.42
Piste comuni.
1. Chi intende far confluire una pista in altra già esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l’ esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.
2. Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall’ articolo 34 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata.
Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune. Con propria deliberazione, su proposta del Servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.
3. Con lo stesso provvedimento viene determinata l’ incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.
Art.43
Servitù di pista.
1. Il richiedente di un’ autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista.
2. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:
a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai Servizi o Uffici;
b) apporre l’ opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;
c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;
d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonchè durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l’ accesso all’ area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione; il titolare della servitù deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista, delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonchè dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;
f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l’ esecuzione delle opere previste nel presente articolo.
3. Il proprietario del terreno non può impedire od ostacolare l’ uso della servitù mentre il titolare di essa non può aggravare la servitù medesima.
Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è inoltre obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.
Art.44
Innevamento artificiale.
1. Il richiedente di un’ autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità della pista:
a) la proprietà o l’ asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all’ utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;
b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell’ articolo 33.
3. I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù stabilita dall’ articolo 46 per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.
Art.45
Modifica all’ esercizio della servitù .
1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l’ esercizio della servitù , dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all’ esercizio della servitù .
2. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l’ area sciabile e di nessun danno al fondo.
Art.46
Durata della servitù .
1. La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.
2. Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell’ articolo 33.
3. In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità anche della pista o delle piste servite dall’ impianto stesso.
4. Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l’ autorizzazione all’ esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.
Art.47
Modifiche al tracciato della pista.
1. Su richiesta dell’ interessato, alla pista già adibita all’ esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.
2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli articoli 35 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 6, sesto comma.
Art.48
Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste.
1. Con il provvedimento di autorizzazione all’ esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà . La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.
3. Le piste sono dotate, a cura del titolare dell’ autorizzazione all’ esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione. Il Servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell’ ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell’ articolo 37.
Art.49
Manutenzione ed esercizio.
1. Il titolare dell’ autorizzazione all’ esercizio della pista ha l’ obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall’ atto di approvazione del progetto e dall’ atto di autorizzazione all’ esercizio.
2. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l’ esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazione di pericolo atipico.
3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l’eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista [16]

[16] Comma sostituito dall’articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998.

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Art.50
Servizi tecnici e di assistenza.
1. Il titolare dell’ autorizzazione all’ esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:
a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;
b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;
c) apertura e chiusura delle piste;
d) sicurezza valanghe.
2. Si può prescindere dall’ esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.
3. Al fine di garantire l’ adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.
4. Le modalità per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
Art.51
Comportamento dello sciatore.
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danni a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica [17]

[17] Comma sostituito dall’articolo 20 della L.P. n. 10 del 11-09-1998.

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2. E’ vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.
3. I sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell’ utente.
Art.52
Vigilanza sull’ esercizio della pista.
1. Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al Servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.
2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all’ articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l’ applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l’ osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell’ esercizio della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
3. In caso di particolare urgenza e gravità i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma. Il provvedimento è revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.
4. Per l’ esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell’ articolo 40.
CAPO IV
Norme comuni, transitorie e finali.
Art.53
Procedimento espropriativi.
1. Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all’ apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può essere dichiarata la pubblica utilità nonchè l’ indifferibilità ed urgenza delle opere.
2. Per l’ espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l’ esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.54
Impianti a fune – Sanzioni.
1. Ferma restando l’ applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753, per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’ esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque nell’ effettuare l’ esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di legge e/ o di regolamento concernenti l’ esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 600.000 a lire 1.800.00;
b) qualora vengano applicate tariffe non approvate e/ o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonchè delle disposizioni regolamentari per l’ esercizio dell’ impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;
b bis) il concessionario che, nell’adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull’impianto a fune, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell’art. 7 e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l’inadempimento comporti pericolo attuale per l’incolumità delle persone [18]

[18] Lettera aggiunta dall’articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997.

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2. L’accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all’art. 52, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all’art. 7, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonchè, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale [19]

[19] Comma sostituito dall’articolo 29 della L.P. n. 10 del 07-07-1997.

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3. Per l’ applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L’ emissione dell’ ordinanza – ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all’ articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune.
5. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.
6. Il controllo sull’ osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di ” addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell’ esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Art.55
Piste da sci – Sanzioni [20]

1. Per la violazione delle norme in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci, ovvero modifiche a quelle esistenti, senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste dalla presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;
b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 40, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.600.000 a lire 4.800.000; la medesima sanzione si applica a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall’art. 52;
c) chiunque, nell’effettuare l’esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento concernenti l’esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 1.800.000;
d) chiunque violi le disposizioni dell’art. 51 della presente legge o delle ordinanze ivi previste, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 180.000;
d bis) il gestore che, nell’adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma secondo dell’art. 7 e del regolamento di cui al comma quarto del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l’inadempimento comporti pericolo attuale per l’incolumità delle persone.
2. L’accertamento delle violazioni di cui al comma primo spetta ai dipendenti di cui all’art. 52, comma primo con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all’art. 7, comma sesto limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.
3. La funzione del controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all’art. 50; la qualifica di “addetto alla sorveglianza” viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell’esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3 bis. I titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l’accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo [21]

[21] Comma inserito dall’articolo 2 della L.P. n. 18 del 14-12-2005.

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4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all’art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di turismo.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.
Art.56
Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà all’ assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente articolo 9.
2. Per le concessioni rilasciate in base alle legge preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all’ Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell’ articolo 29 a decorrere dall’ anno solare successivo a quello dell’ entrata in vigore della presente legge.
3. Con l’ entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.
4. Fino all’ emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge relative all’ istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all’ atto dell’ entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l’ istruttoria disciplinata dall’ articolo 8 del DPGR 7 settembre 1971, n. 5.
6. Per le somme già introite nelle partite di giro dello stato di previsione dell’ entrata del bilancio della Provincia ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite in giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.
Art.57
Assicurazioni.
1. I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art.58
Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci.
1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere presentata al Servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da un planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.
2. Ricevuta la domanda il Servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all’ articolo 6.
3. Qualora a seguito dell’ accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità della pista, la commissione di cui all’ articolo 6 ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini. La classificazione viene operata a seguito dell’ accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.
4. Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all’ articolo 6, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l’ interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.
5. La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all’ accertamento di cui al secondo comma. Qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l’ incolumità degli utenti, la medesima potrà rimanere aperta all’ esercizio con la classificazione come: ” pista non regolamentare”. In ogni altro caso è disposta la sospensione a tempo indeterminato dell’ esercizio della pista ai sensi dell’ articolo 52.
6. E’ altresì disposta la sospensione a tempo indeterminato dell’ esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall’ entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma. In tali casi l’ apprestamento e l’ apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presenta legge.
7. Per le piste apprestate anteriormente all’ entrata in vigore della presente legge, l’ adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell’ articolo 48 dovrà avvenire entro due anni dall’ entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
8. Con l’ entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.
9. Fino all’ emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con DPGR 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
Art.59
Regolamento di esecuzione.
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall’ entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente Commissione legislativa.
Art.60
Istituzione del Servizio impianti a fune.
1. Nell’ allegato C.alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il n. 49 è inserito il seguente:
” 50 – SERVIZI IMPIANTI A FUNE
Il Servizio provvede alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica e l’ esercizio degli impianti di trasporto a fune di interesse provinciale.
Provvede in particolare agli adempimenti tecnico – amministrativi relativi alla concessione, all’ esercizio, alla vigilanza e al controllo degli impianti a fune, ivi compresa la collaudazione, nonchè alla prevenzione e all’ accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene agli impianti medesimi.
Svolge le attività ed i compiti connessi alla incentivazione economica del settore.
Provvede agli adempimenti connessi ai compiti previsti dal primo comma dell’ articolo 14 dello Statuto di autonomia in ordine alle linee funiviarie.
Provvede e cura la ricerca tecnologica del settore.”.
2. Nello stesso allegato C., al n. ” 39 – SERVIZIO TURISMO E IMPIANTI A FUNE” sono apportate le seguenti modificazioni:
- la denominazione varia in ” 39 – SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ SPORTIVE”;
- nel primo comma in luogo delle parole ” di quelli concernenti la regolamentazione tecnica e l’ esercizio degli impianti in funivia” sono inserite le seguenti: ” in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”;
- l’ ultimo comma è sostituito dal seguente nuovo comma:
” Cura la promozione delle attività ricreative e sportive attuando, anche direttamente, iniziative per l’ assistenza tecnica e il sostegno dell’ associazionismo; cura i rapporti con il CONI anche al fine del coordinamento degli interventi di rispettiva competenza compresi quelli in materia di impianti ed attrezzature.”.
3. Nel medesimo allegato C., al n. ” 22 – SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE” sono apportate le seguenti modificazioni:
- la denominazione varia in ” 22 – SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI”;
- nel primo comma sono soppresse le parole “, di attività ricreative e sportive con i relativi impianti ed attrezzature”, – l’ ultimo comma è abrogato.
4. Nella prima applicazione della presente legge, per l’ inquadramento nella qualifica di dirigente e la preposizione al Servizio impianti a fune si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’ articolo 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
5. I provvedimenti attuativi del Servizio turismo e impianti a fune, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 39 – SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ SPORTIVE; quelli relativi al Servizio attività culturali e sportive si intendono confermati con riferimento al n. 22 – SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI.
6. E’ abrogato il quarto alinea del secondo comma dell’ art. 56 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art.61
Autorizzazione di spesa.
1. Per l’ effettuazione degli interventi di cui agli articoli 20, secondo comma, 22, secondo comma, 35, quinto comma, 37, quarto comma, 40, terzo comma, 48, terzo comma, e 52, quarto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell’ esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.
Art.62
Copertura degli oneri.
1. Alla copertura dell’ onere di lire 50.000.000 derivante dell’ applicazione dell’ articolo 61 della presente legge, a carico dell’ esercizio finanziario 1987 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il ” turismo” nell’ allegato n. 5 di cui all’ articolo 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.
2. Alla copertura del maggior onere valutato nell’ importo di lire 14.000.000 derivante dell’ applicazione degli articoli 6, ultimo comma, 29, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 38, secondo comma, 50, terzo comma, e 57 della presente legge, a carico dell’ esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i ” servizi generali” nell’ allegato n. 4 di cui all’ articolo 9 della legge provinciale richiamati nel primo comma del presente articolo.
3. Alla copertura del maggior onere valutato nell’ importo di lire 2.500.000 derivante dell’ applicazione dell’ articolo 60 della presente legge, a carico dell’ esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il ” personale in attività di servizio ed in quiescenza” nell’ allegato n. 4 di cui all’ articolo 9 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.
4. Alla copertura dell’ onere di lire 100.000.000 derivante dell’ applicazione dell’ articolo 61 della presente legge, per il periodo degli anni 1988-1989, si farà fronte mediante l’ utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale ” strutture economiche”, programma ” turismo”, area di intervento ” strutture turistiche”, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all’ articolo 15 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.
5. All’ onere valutato nell’ importo di lire 20.000.000 derivante dell’ applicazione degli articoli , ultimo comma6, 29, secondo, terzo, quarto quinto comma,38, secondo comma, 50, terzo comma, e 5757 della presente legge, a carico dell’ esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l’ utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivante dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale ” organizzazione”, programma ” amministrazione generale”, area di attività ” servizi generali”, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all’ articolo 15 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.
6. All’ onere valutato nell’ importo di lire 3.200.000 derivante dell’ applicazione dell’ articolo 60 della presente legge, a carico dell’ esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l’ utilizzo, per pari importo, di una quota parte delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale ” organizzazione”, programma ” amministrazione generale”, area di attività ” personale in attività di servizio e in quiescenza”, del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all’ articolo 15 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.
7. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art.63
Variazioni di bilancio.
1. Nello stato di previsione dell’ entrata – tabella A – per l’ esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni di nuova istituzione:
Cap. 37301 – Rimborso di somme anticipate dalla Provincia per oneri di collaudo a carico di concessionari degli impianti funiviari (cod. mecc. 362)
Competenza per memoria
Cassa per memoria
2. Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l’ esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:
2. Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l’ esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:
in diminuzione:
Cap. 84170 – Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 – art. 24)
Competenza L. 16.500.000
Cassa L. 16.500.000
Cap. 84180 – Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – Spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 – art. 24)
Competenza L. 50.000.000
Cassa L. 50.000.000
Totale variazioni in diminuzione Competenza L. 66.500.000
Cassa L. 66.500.000
in aumento:
Cap. 12200 – Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli Competenza L. 2.500.000
Cassa L. 2.500.000
Cap. 12240 – Spese per la formazione e l’ aggiornamento del personale provinciale e di altro personale previsto da norme specifiche (leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12, artº 37; 28 agosto 1978, n. 33, artº 8; 27 dicembre 1982, n. 30, art. 5 ed in corso di promulgazione)
Competenza L. 2.000.000
Cassa L. 2.000.000
Cap. 12300 – Spese per consigli, comitati, commissioni legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)
Competenza L. 9.000.000
Cassa L. 9.000.000
Cap. 12301 – Spese per compensi a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni (leggi provinciali 20 gennaio 1956, n. 4, art. 14 dicembre 1961, n. 5 e successive modificazioni)
Competenza L. 1.000.000
Cassa L. 1.000.000
Cap. 12340 (con modifica di dizione) – Spese per l’ assicurazione a copertura delle responsabilità civile verso terzi e degli infortuni di dipendenti provinciali Competenza L. 2.000.000
Cassa L. 2.000.000
Cap. 48345 (di nuova istizione)
(tit. 02, sez. 10, catº 10 – cod. mecc. 2121031024)
- Spese per indennizzi e per interventi sulle piste da sci e sugli impianti a fune (legge provinciale in corso di promulgazione)
Competenza L. 50.000.000
Cassa L. 50.000.000
Totale variazioni in aumento Competenza L. 66.550.000
Cassa L. 66.500.000
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all’ articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, le somme di cui al precedente articolo 62 sono portate in diminuzione delle ” spese per leggi in programma” nei settori funzionali, programmi, area di intervento ed aree di attività indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso articolo 62 ed in aumento delle ” spese per leggi operanti” in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.
4. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Distacco programmato di valanghe D.M. nr. 392 5 dicembre 2003

By irebec, 6 febbraio 2009
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 dicembre 2003 n. 392 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). – Regolamento concernente modifica dell’articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l’annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto e dell’esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l’esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante «Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all’evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all’esperienza nel settore;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 – Rep. atti n. 1450;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art.1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (1)
Art. 1.
«6. L’area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell’esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l’assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l’area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell’impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell’impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell’impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell’impianto fino al superamento della situazione di rischio;
4) l’adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all’approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest’ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all’attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell’ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell’intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell’esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l’efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l’annullamento delle disposizioni di cui al presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate. D.M. 20.12.2005

By irebec, 6 febbraio 2009
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20 dicembre 2005 (in Gazz. Uff., 24 dicembre, n. 299). - Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;
Visto l’art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;
Considerato l’art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione delle aree sciabili attrezzate;
Sentita altresì, la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);
Acquisito il contributo dell’Ente nazionale italiano di unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell’ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport
invernali»;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;
Decreta:
Art.1
Art. 1.
1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea, di una Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell’incolumità degli utenti.
2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.
Art.2
Art. 2.
Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all’allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni.
Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.
Art.3
Art. 3.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvederà con apposito decreto all’introduzione di nuovi segnali o all’aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all’allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell’UNI nell’ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».
Art.4
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
All.1
Allegato 1
NORME TECNICHE UNI SULLA SEGNALETICA
PREDISPOSTA NELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
UNI 8132 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Caratteristiche».
UNI 8133 – 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione – Posto di pronto soccorso».
UNI 8133 – 7 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione – Posto di chiamata per soccorso».
UNI 8133 – 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione – Pista da fondo per tecnica classica».
UNI 8133 – 17 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione – Pista da snowboard».
UNI 8133 – 18 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione – Pista da fondo per tecnica libera».
UNI 8133 – 19 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione Centro sciistico».
UNI 8133 – 20 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di informazione Sentiero invernale.
UNI 8134 – 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di obbligo – Seguire una determinata direzione».
UNI 8134 – 22 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di obbligo – Utilizzare lo snowboard».
UNI 8134 – 23 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di obbligo – Utilizzare il casco protettivo per minori di 14 anni».
UNI 8135 – 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato camminare sulla pista da sci».
UNI 8135 – 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato usare la slitta».
UNI 8135 – 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato usare lo skibob».
UNI 8135 – 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato l’accesso».
UNI 8135 – 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato sciare nel bosco».
UNI 8135 – 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato l’uso dello snowboard».
UNI 8135 – 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di divieto – Vietato sciare».
UNI 8136 – 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Strettoia».
UNI 8136 – 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Incrocio».
UNI 8136 – 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Pericolo generico».
UNI 8136 – 4 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Attenzione al mezzo battipista».
UNI 8136 – 5 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Pericolo di caduta».
UNI 8136 – 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Crepaccio».
UNI 8136 – 8 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Cannone per innevamento artificiale».
UNI 8136 – 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Dosso».
UNI 8136 – 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Cunetta».
UNI 8136 – 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Brusca svolta a sinistra».
UNI 8136 – 12 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Brusca svolta a destra».
UNI 8136 – 13 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Tratto con forte pendenza».
UNI 8136 – 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Attenzione mezzo battipista con verricello».
UNI 8136 – 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Segni grafici per segnali di pericolo – Attenzione motoslitta».
UNI 8137 «Segnaletica specifica per piste da sci – Caratteristiche».
UNI 10869 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini – Sistemi di guida visuali destinati all’informazione del pubblico – Orientamento con l’aiuto di frecce di direzione, segnali, testi, luce e colori».
UNI 8867 «Segnaletica specifica per piste da fondo – Caratteristiche».
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Allegato 2
IL DECALOGO DELLO SCIATORE
Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.
1. Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocita’ e del comportamento.
Ogni sciatore deve tenere una velocita’ e un comportamento adeguati alla propria capacita’ nonche’ alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensita’ del traffico.
3. Scelta della direzione.
Lo sciatore a monte che ha la possibilita’ di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso.
Il sorpasso puo’ essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilita), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se’ o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6. Sosta.
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessita’, nei passaggi obbligati o senza visibilita’. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al piu’ presto possibile.
7. Salita.
In caso di urgente necessita’ lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.
9. Soccorso.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e’ testimone e’ tenuto a dare le proprie generalita’.

Legge regionale Piemonte 26 Gennaio 2009 nr. 2

By irebec, 5 febbraio 2009

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO

TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Finalità)
Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)
Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

Capo II.

Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)
Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)
Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione)
Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)
Art. 9. (Classificazione acustica)
Art. 10. (Elenco regionale delle piste)
Art. 11. (Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l’esercizio delle piste

Art. 12. (Realizzazione delle piste)
Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)
Art. 14. (Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile)
Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16. (Gestore della pista)
Art. 17. (Soggetti operanti nell’esercizio delle piste)
Art. 18. (Obblighi del gestore)
Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)
Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)
Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)
Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)
Art. 25. (Vigilanza)
Art. 26. (Responsabilità)
Art. 27. (Orario delle piste)
Art. 28. (Mezzi meccanici)
Art. 29. (Innevamento programmato)
Art. 30. (Sci fuori pista)
Art. 31. (Mountain bike)

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci

Art. 32. (Norme di comportamento)

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)

Art. 34. (Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35. (Sanzioni)

TITOLO II.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)
Art. 38. (Definizione di microstazioni)

Capo III.

Programmazione degli interventi e disposizioni finanziarie

Art. 39. (Interventi regionali)
Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)
Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)
Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)
Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica)
Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)
Art. 45. (Soggetti beneficiari)
Art. 46. (Agevolazioni)
Art. 47. (Criteri per l’erogazione delle agevolazioni)
Art. 48. (Fideiussione regionale)

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie ed attuative

Art. 49. (Disposizioni transitorie)
Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)
Art. 51 (Clausola valutativa)

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52. (Norma finanziaria)

Capo III.

Dichiarazione d’urgenza

Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza)

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

2. Nell’ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all’attività sciistica.

Art. 2.

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all’aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

Art. 3.

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.

Capo II.

Individuazione e classificazione
delle aree sciabili e delle piste

Art. 4.

(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve “snowboard”, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell’area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all’articolo 30 e pertanto viene percorso dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

Art. 5.

(Individuazione e variazione delle aree sciabili)

1. I comuni, ai fini dell’individuazione e della variazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l’innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l’individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l’individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d’intervento.

5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l’esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell’anno durante il quale non viene praticata l’attività subordinatamente a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6.

Art. 6.

(Classificazione delle piste da sci)

1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

2. Le piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell’allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l’uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

Art. 7.

(Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione)

1. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L’ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all’articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell’ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all’articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall’entrata vigore della legge.

5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

Art. 8.

(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l’area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all’area e strade di servizio estive e invernali;

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l’indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull’asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell’area sciabile;

f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l’area sciabile;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;

j) proposta motivata di classificazione della pista.

Art. 9.

(Classificazione acustica)

1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.

2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all’effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.

3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all’articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall’Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della l. 447/1995).

5. Le aree sciistiche di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all’applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Art. 10.

(Elenco regionale delle piste)

1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale competente, l’elenco regionale delle piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell’elenco regionale delle piste sono indicate:

a) le piste classificate ai sensi dell’articolo 6;

b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.

3. La redazione, gestione e aggiornamento dell’elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

Art. 11.

(Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

1. E’ istituita la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell’amministrazione regionale in materia.

2. Fanno parte della Commissione:

a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;

b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;

c) un esperto designato dall’Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell’Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;

d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;

e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;

f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;

g) un rappresentante della FISI;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;

i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;

j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.

4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8.

5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

7. Ai componenti della Commissione estranei all’amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l’esercizio delle piste

Art. 12.

(Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell’impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l’obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

Art. 13.

(Permesso di realizzazione delle piste)

1 I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall’indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell’istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.

Art. 14.

(Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile)

1. L’individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all’espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L’istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all’amministrazione pubblica competente.

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

Art. 15.

(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;

d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;

g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;

h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all’utilizzo dell’area;

i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l’allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;

j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;

k) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo della pista;

l) inibire a chiunque l’accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;

m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;

n) accedere, durante ogni periodo dell’anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;

o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain−bike;

p) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l’esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16.

(Gestore della pista)

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell’impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f).

Art. 17.

(Soggetti operanti nell’esercizio delle piste)

1. L’esercizio delle piste presuppone l’individuazione dei seguenti soggetti:

a) il direttore delle piste;

b) l’operatore di primo soccorso;

c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E’ fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.

3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Obblighi del gestore)

1. L’apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell’attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, ai fini del suo inserimento nell’elenco regionale delle piste;

b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all’articolo 23;

d) dotare la pista della segnaletica di cui all’articolo 24;

e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 22;

g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l’agibilità delle stesse e l’eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all’uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l’apertura al pubblico della pista; l’utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell’utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

j) fornire annualmente all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, l’elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall’articolo 10, comma 3, funzionali all’aggiornamento dell’elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell’aumento della sicurezza, se effettuati all’interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all’articolo 13.

5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l’eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. E’ fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

Art. 19.

(Obblighi del direttore di pista)

1. Il direttore di pista:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all’articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;

d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;

f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 20.

(Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L’operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all’organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all’informazione agli utenti.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 21.

(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l’obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l’impiego dell’innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l’adeguato innevamento delle piste ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.

2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l’utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all’utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.

5. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

Art. 22.

(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell’operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all’ufficio regionale di cui all’articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l’organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l’espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all’informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell’ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo−pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell’ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all’impiego dell’elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un’attività di trasporto non medicalizzato mediante l’uso di tale mezzo.

Art. 23.

(Obblighi di delimitazione delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l’individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell’asta, una colorazione arancione per l’altezza minima di ottanta centimetri e per l’altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Art. 24.

(Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull’agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell’incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 2 e all’articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l’impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l’indicazione dell’apertura, della chiusura e l’orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l’intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell’impianto servente nonché all’inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l’utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal “Decalogo comportamentale dello sciatore” costituente l’allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l’impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. E’ esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.

Art. 25.

(Vigilanza)

1. Per quanto attiene la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 21 della l. 363/2003.

Art. 26.

(Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell’utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l’utente rimane l’unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell’infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall’infortunato stesso o dai suoi familiari.

Art. 27.

(Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l’orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all’articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall’orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.

Art. 28.

(Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l’intera giornata l’uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico ovvero, nell’ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l’ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall’orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L’uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all’articolo 4:

a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L’autorizzazione all’uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L’accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l’utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 29.

(Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l’innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all’articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l’orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l’obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all’ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall’esercizio dell’impianto.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all’articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 30.

(Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all’articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 31.

(Mountain−bike)

1. L’area sciabile, ivi comprese le piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain−bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all’articolo 14.

2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell’individuazione del soggetto gestore.

3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all’escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain−bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain−bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all’uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E’ altresì consentito il transito delle mountain−bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci

Art. 32.

(Norme di comportamento)

1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’articolo 8 della l. 363/2003.

8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. E’ fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L’attività di mountain−bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33.

(Obbligo di aggiornamento)

1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all’articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.

2. I soggetti abilitati all’esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall’amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell’abilitazione.

Art. 34.

(Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)

1. La Regione promuove e finanzia interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l’informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell’intervento.

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all’articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;

d) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l. 363/2003 ed all’articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell’utente da euro 40,00 ad euro 250,00.

2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

1. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
2. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
3. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell’elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
4. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
5. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
6. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un’adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
7. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
8. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
9. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
10. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
11. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
12. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
13. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
14. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
15. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
16. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
17. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l’utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
18. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell’orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
19. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
20. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l’utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
21. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l’utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
22. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell’utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall’ente irrogatore.

4. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l’immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell’intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.

6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.

7. Nei casi in cui per l’utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36.

(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l’obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 45 dell’esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37.

(Definizione di stazioni locali e non locali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:

1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
2. un numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.

3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 38.

(Definizione di microstazioni)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell’ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell’articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:

a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;

b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;

c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.

Capo III.

Programmazione degli interventi

Art. 39.

(Interventi regionali)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all’introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l’elevata incidenza del comparto turistico nell’ambito dell’economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l’offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l’elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d’intervento a minore impatto ambientale.

Art. 40.

(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.

2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico−consultiva di cui all’articolo 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;

d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;

e) le procedure attuative degli strumenti d’intervento.

3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 41.

(Iniziative ammesse alle agevolazioni)

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

Art. 42.

(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

a) l’installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all’eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l’acquisto e l’installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico−ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell’agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d’ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l’usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

Art. 43.

(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l’implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l’uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.

Art. 44.

(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l’istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.

Art. 45.

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell’ambito degli sport invernali;

b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell’esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all’articolo 4.

Art 46.

(Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell’articolo 39, comma 3;

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all’articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell’articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore).

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell’articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

Art 47.

(Criteri per l’erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:

a) del numero di chilometri delle aree di cui all’articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all’articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell’investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell’investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo;

d) dell’applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;

e) dell’applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo.

Art. 48.

(Fideiussione regionale)

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.

2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico−consultiva di cui all’articolo 11.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie e attuative

Art. 49.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell’articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all’articolo 13.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell’abilitazione e l’inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

Art. 50.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

Art. 51.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell’offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall’articolo 3;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11;

c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l’informazione previsti dall’articolo 34;

d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all’articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;

e) quali criticità sono emerse nell’attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l’imposizione della servitù di area sciabile.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;

b) l’evoluzione dell’economia montana attribuibile all’attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l’efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

5. I soggetti coinvolti nell’attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 52.

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell’esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell’ambito dell’UPB DB18091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Capo III.

Dichiarazione d’urgenza

Art. 53.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2009

Mercedes Bresso

Legge regionale Valle D’Aosta 15 novembre 2004 nr. 27

By irebec, 5 febbraio 2009

L.R. 15 novembre 2004, n. 27 (1).
Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 30 novembre 2004, n. 49.

Art. 1
Finalità ed oggetto.
1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell’incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
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Art. 2
Individuazione delle aree sciabili.
1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della L. n. 363/2003.
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Art. 3
Individuazione di aree a specifica destinazione.
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
2. L’individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all’esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 9/1992, per il parere di competenza.
4. Acquisito il parere della Commissione, l’assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all’individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.
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Art. 4
Requisiti tecnici.
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell’individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Art. 5
Transito e risalita.
1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.
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Art. 6
Mezzi meccanici.
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell’orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l’uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
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Art. 7
Sci fuori pista e sci-alpinismo.
1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell’articolo 3 della presente legge e della L.R. n. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
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Art. 8
Obbligo di utilizzo del casco protettivo.
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 8 della L. n. 363/2003.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all’estero.
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Art. 9
Uso dell’elicottero.
1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell’ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un’attività di trasporto non medicalizzato mediante l’uso di elicottero.
2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l’organizzazione e l’effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d’intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.
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Art. 10
Vigilanza e sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 363/2003.
2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.)
3. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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Art. 11
Modificazioni alla L.R. n. 9/1992.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della L.R. n. 9/1992, è aggiunta la seguente:
«c-bis) l’individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.».
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della L.R. n. 9/1992, è inserito il seguente:
«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
3. Il comma 3 dell’articolo 12 della L.R. n. 9/1992 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
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Art. 12
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale Valle D’Aosta 17 marzo 1992, n. 9

By irebec, 5 febbraio 2009

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 24 marzo 1992, n. 13.

Art. 1
Finalità.
1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l’esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all’aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
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Art. 2
Ambiti di applicazione della legge.
1. Le aree di cui all’articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.
2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Fédération international de ski (F.I.S.); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l’intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.
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Art. 3
Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo (2).
[1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.
2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.
3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.
4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.
5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;
b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:
1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;
2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;
3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;
4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;
5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;
6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;
7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.) ;
8 ) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
c) sezioni trasversali;
d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;
e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;
f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;
g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);
4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;
5) proposta motivata di classificazione della pista;
h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.
6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista] (3).
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(2) Vedi, anche, l’art. 2 e l’art. 7, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, L.R. 19 giugno 2000, n. 14 con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all’art. 2 della stessa legge.

Art. 4
Segnaletica delle piste.
1. Le piste classificate a norma dell’articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge (4).
2. La segnaletica di cui al comma 1, da realizzarsi in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l’agibilità della stessa.
3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 8.
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(4) Vedi il Reg. 22 aprile 1996, n. 2.

Art. 5
Elenco regionale delle piste.
1. Le piste classificate ai sensi dell’articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono in particolare indicate:
a) generalità del gestore della pista;
b) classificazione della pista;
c) generalità del direttore delle piste.
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Art. 6
Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci (5).
1. Con decreto dell’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell’Amministrazione regionale in materia di piste di sci.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente dell’Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
b) il dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;
c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;
d) un funzionario dell’Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall’Assessore regionale all’agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
e) un esperto designato dall’Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell’Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati (6);
f) un rappresentante dell’Unione valdostana guide d’alta montagna (U.V.G.A.M.), o suo delegato;
g) un rappresentante dell’Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), o suo delegato;
h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato;
h-bis) un membro designato dall’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta (ASIVA) (7).
3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
4. L’Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma 2.
5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata d’ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l’acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma 5 dell’articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
8. Ai componenti della Commissione, esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine (8).
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(5) Vedi, anche, l’art. 3, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «e) un esperto designato dall’Associazione valdostana esercenti impianti a fune;».
(7) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.
(8) Comma così sostituito dall’art. 19, L.R. 4 agosto 2006, n. 21. Il testo originario era così formulato: «8. Ai componenti della Commissione estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.».

Art. 7
Compiti della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci.
1. La Commissione tecnico-consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell’articolo 3 e dell’allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:
a) l’idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all’articolo 4;
c) le prescrizioni, ivi compresa l’effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l’esercizio della pista.
c-bis) l’individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti (9).
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(9) Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.

Art. 8
Gestore di pista.
1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all’articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:
a) garantire l’agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;
b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all’articolo 4;
c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste (10);
d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all’Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell’articolo 5;
e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma 1 dell’articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 2.
1-bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste (11).
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(10) Lettera così sostituita dall’art. 2, L.R. 15 dicembre 2000, n. 34. Il testo originario era così formulato: «c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste;».
(11) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 9
Direttore delle piste.
1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalare tempestivamente al gestore, per l’adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all’articolo 10, l’esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
1-bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis (12).
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(12) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 10
Commissione locale valanghe.
1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.
2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall’Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;
c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.
3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima (13).
4. Il parere di cui al comma 1, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall’Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.
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(13) Comma così sostituito dall’art. 4, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.».

Art. 11
Comportamento dello sciatore e accessi di servizio.
1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all’articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15) (14).
2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.
2-bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l’orario di chiusura e prima dell’orario di apertura (15).
3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.
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(14) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era così formulato: «1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.».
(15) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 11-bis
Tariffe di pagamento per l’utilizzo delle piste di sci di fondo.
1. L’utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall’ente gestore, nei limiti proposti dall’Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci (16).
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(16) Articolo aggiunto dall’art. 6, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 12
Vigilanza e sanzioni.
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sei, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Nei casi in cui l’utilizzo delle piste di sei da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (17).
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250 (18).
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (19).
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(17) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2, L.R. 15 novembre 2004, n. 27.
(18) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69)».
(19) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era il seguente: «Art. 12. Vigilanza e sanzioni. 1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai comuni e al competente servizio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente “Modifiche al sistema penale”.».

Art. 13
Disposizioni transitorie.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l’elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste (20).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge (21), la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell’articolo 3.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione per l’esercizio e l’apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all’avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.
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(20) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
(21) Termine prorogato al 30 novembre 1994 dall’art. 2, L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Art. 14
Disposizioni finanziarie.
1. L’onere derivante dall’applicazione del comma 8 dell’articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000, grava sull’istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.
2. Alla copertura dell’onere annuo di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione per l’anno 1992 e pluriennale 1992-1994 (cod. D. 4.2.1.).
3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).
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Art. 15
Variazioni di bilancio.
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 ” Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ” lire 4.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Cap. 64825 (di nuova istituzione) “Spese per il funzionamento della Commissione tecnico – consultiva per le piste di sci” lire 4.000.000
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Art. 16
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A
Requisiti tecnici e classificazione delle piste – Art. 3
1) Requisiti comuni
Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:
- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all’utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo;
- sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;
- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l’attraversamento.
2) Requisiti delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:
- hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi;
- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15;
- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;
- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;
- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all’arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.
3) Classificazione delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero)
pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso.
4) Requisiti delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:
- salvo tratti opportunamente segnalati i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso;
- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;
- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l’eventuale agevole arresto dello sciatore;
- onde garantire la varietà e l’apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti pianeggianti.
5) Classificazione delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
- praticabile da sciatori principianti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero)
- praticabile da sciatori esperti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;
- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;
- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;
- avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.

LEGGE 24 dicembre 2003, n.363

By irebec, 29 gennaio 2009

LEGGE 24 dicembre 2003, n.363

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Capo I FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita’ economiche nelle
localita’ montane, nel quadro di una crescente attenzione per la
tutela dell’ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la
tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e
lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita’ con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri
sport della neve, nonche’ le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione
di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitu’ connesse alla
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita’,
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di tre
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di
casco protettivo omologato.

Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
assicurano agli utenti la pratica delle attivita’ sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I
gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti
lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi’ obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai
piu’ vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,
fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia
l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e
indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I
dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.
(Responsabilita’ civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della
regolarita’ e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non
possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilita’ civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi
per fatti derivanti da responsabilita’ del gestore in relazione
all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti
e’ subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al
comma 1. Le autorizzazioni gia’ rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele
volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale,
volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali,
e’ stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno
2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli
affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla piu’ ampia informazione dei praticanti gli sport
invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche
stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne
informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il
normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1 e’ fatto
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo
2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente
legge, garantendone un’adeguata visibilita’.

Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed
avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di
unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle
aree stesse.

Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite
della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all’inizio della pista, nonche’ presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo’
disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o
non agibilita’. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle
piste, e’ autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003.
A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse
di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita’ e i criteri
per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003,
interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve,
mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale
siccita’ invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo
dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni
del presente comma e’ subordinata alla loro preventiva comunicazione
alla Commissione europea. Le modalita’ e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attivita’ produttive, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all’art. 7, comma 5:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita’ generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e’ il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). – (Omissis).
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu’ di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu’ degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
tra le spese in conto capitale;
(Omissis)».
Nota all’art. 7, comma 6:
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell’art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo
modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, vedi nota all’art. 7, comma 5.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e’
fatto obbligo ai soggetti di eta’ inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita’ di
omologazione, gli accertamenti della conformita’ della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorita’ giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non
costituisca pericolo per l’incolumita’ altrui.
2. La velocita’ deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimita’ di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita’ o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.

Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilita’.
2. Il sorpasso puo’ essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.

Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita’ dei dossi o in luoghi senza visibilita’.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficolta’ non presta
l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessita’.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e’ vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e’ normalmente
vietata. Essa e’ ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita’, e deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche’
quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E’ inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di
apertura, salvo i casi di necessita’ e urgenza e, comunque, con
l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia’ in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche’ i corpi
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e
soccorso nelle localita’ sciistiche, provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.

Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonche’ degli
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa’
o consorzi di gestione, salva la possibilita’ di una copertura dei
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.

Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari
a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6,
pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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